Economia

Consulenti Tecnici d'Ufficio, finalmente si adeguano le tariffe

Consulenti Tecnici d'Ufficio, finalmente si adeguano le tariffe

La decisione del TAR Lazio consentirà un adeguamento delle tariffe dei consulenti tecnici d’ufficio, ferme al 2002, superiore al 60%, permettendo un recupero dell’inflazione

11 settembre 2026 | 12:00 | Roberto Accossu

Buone notizie per i consulenti tecnici d’ufficio che vedono, dopo oltre vent’anni, avvicinarsi l’adeguamento economico delle tariffe giudiziarie ferme al 2002.

Infatti, Il TAR del Lazio, con la sentenza n° 14327/2026, pubblicata il 19 agosto 2026, ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo illegittimo il comportamento dei citati Ministeri in merito all’istanza, presentata in data 4 marzo 2025, avente ad oggetto il mancato adeguamento dei compensi degli ausiliari del Giudice all’indice dei prezzi (c.d. indice FOI) rilevato dall’ISTAT e previsto dall’articolo 54 del DPR 115 del 30 maggio 2002. 

La decisione del TAR Lazio consentirà un adeguamento delle tariffe dei consulenti tecnici d’ufficio, ferme al 2002, superiore al 60%, permettendo un recupero dell’inflazione che, nell’ultimo ventennio, ha determinato una costante perdita del valore monetario dei compensi.

Si legge, nella sentenza del TAR del Lazio, n° 14327/2026: “Peraltro nel caso di specie, a prescindere dall’istanza dell’Ordine professionale ricorrente, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere d’ufficio all’adeguamento dei compensi dei compensi degli ausiliari del magistrato, così come imposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 115/02, il quale “non condiziona più l’adeguamento a una valutazione dell’amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente (come meglio si dirà infra), prevedendo che i parametri remunerativi siano aggiornati (debbano, perciò, esserlo) con cadenza triennale” (Corte Cost. sentenza n. 89/2020)””.

Ma la sentenza non si limita a riconoscere illegittimo il comportamento del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma impone ad essi una tempistica puntuale per adempiere al provvedimento emesso dal TAR.

Il Tribunale Amministrativo, nella sentenza: “dispone che il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto tra loro, provvedano, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato presentata dall’Ordine professionale ricorrente, previa acquisizione delle necessarie informazioni o certificazioni di calcolo elaborate dall’ISTAT, ovvero che provvedano ad adeguarne la misura in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo da agosto 1999 ad agosto 2023, tenendo conto in entrambi i casi che, per le vacazioni successive alla prima, occorre comunque disporne la rideterminazione in misura non inferiore a quella stabilita per la prima vacazione”.

Al fine di evitare che la disposizione imposta ai ministeri non venga applicata nei tempi indicati, il TAR Lazio ha già nominato un Commissario «ad acta» che dovrà, in caso di inerzia dei Ministeri, entro i successivi 90 giorni, provvedere all’adeguamento delle tariffe dei consulenti. 

Riporta, infatti, la sentenza n° 14327/2026: “In caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel successivo termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del precedente termine di 120 giorni”.

Quanto disposto nella sentenza del TAR Lazio segue quanto riportato nella sentenza n° 16 del 10 febbraio 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, secondo comma, della Legge n° 319 dell’8 luglio1980, nella parte in cui prevedeva un compenso ridotto per le vacazioni successive alla prima.

Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale: “1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione”.

Conseguentemente, i consulenti tecnici d’ufficio non sono più tenuti a calcolare i propri onorari differenziando la prima vacazione dalle successive.

Oltre all’adeguamento triennale dei compensi, previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 115/02, risulta, però impellente la rivisitazione delle tabelle approvate con il DPR 115/2002, come più volte segnalato da diversi Ordini professionali.

Ordini professionali che evidenziano come negli ultimi vent’anni le consulenze tecniche d’ufficio siano cambiate per:

la crescente complessità, sia sotto il profilo tecnico e informatico sia sotto il profilo normativo;

l’aggravio dei costi necessari per svolgere l’incarico (quali assicurazione obbligatoria, obblighi formativi, sicurezza informatica ecc.);

la crescente specializzazione richiesta;

il rapidissimo progresso tecnologico;

la maggiore responsabilità;

la presenza di nuove competenze non presenti quando venne pubblicato il tariffario del 2002;

e ritengono, pertanto, necessaria una revisione complessiva della metodologia di calcolo con cui vengono determinati gli onorari, anche perché i consulenti tecnici d’Ufficio svolgono una funzione pubblica conferita dal Giudice ed i loro onorari sono stabiliti per legge e non concordati con il committente.

In attesa che la Commissione, istituita presso il Ministero della Giustizia nel mese di dicembre del 2023 per la revisione dei criteri di liquidazione degli onorari, concluda i lavori, le due sentenze citate consentono ai consulenti tecnici d’ufficio di intravedere un primo parziale riconoscimento economico per i

l proprio lavoro.

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