Cultura
L’olio del papa: Leone XII e il controllo del mercato dell’olio d’oliva nella Roma pontificia
Lo Stato pontificio avvertì l’esigenza di avvicinarsi al diritto di matrice napoleonica. Il commercio dell’olio fu una delle materie sulle quali il papa intervenne, spinto dalla progressiva apertura al libero mercato, come era stato fatto da Pio VII nel 1800 per il grano
08 luglio 2026 | 13:00 | Giosetta Ciuffa
Così come papa Leone XIV ha in questi giorni rilasciato un motu proprio (il 30 giugno sull’ordinamento del Vicariato di Roma) così l’omonimo Leone XII poco più di 200 anni fa esatti, il 21 giugno 1826, ne emanò uno ben diverso, finalizzato a regolamentare il libero mercato dell’olio nello Stato pontificio. Ne ha parlato il prof. Luigi Gennaro nel testo “L’olio del papa: Leone XII e il controllo del mercato dell’olio d’oliva nella Roma pontificia, giusta il motu proprio del 21 giugno 1826”, pubblicato lo scorso ottobre. L’intento del papa era contrastare monopoli, frodi e adulterazioni in un settore considerato essenziale per l’alimentazione e per la vita liturgica: nella Roma della Restaurazione in cui si muovevano i papi-re, Annibale dei Conti della Genga, papa dal 1823 al 1829, arrivò a istituire un apposito registro di commercio. Lo Stato pontificio evidentemente avvertiva l’esigenza di avvicinarsi al diritto di matrice napoleonica, che i sudditi avevano avuto modo di assimilare durante l’occupazione francese; in questo contesto il commercio dell’olio fu una delle materie sulle quali il papa intervenne, spinto dalla progressiva apertura al libero mercato, come era stato fatto da Pio VII nel 1800 per il grano. Inoltre bisognava assicurarsi approvvigionamenti di olio, la cui poca disponibilità era ben nota al pontefice fin dal 1820 quando, da vicario, aveva autorizzato l’uso dello strutto nei giorni di magro. A quanto pare, la mentalità dominante era di sola sussistenza senza particolare interesse per uno sviluppo commerciale - dai provvedimenti di Pio VII a quelli di Leone XII corrono venti anni -, ma non solo: influivano cause sociali, economiche e giuridiche (come il rapporto tra usi civici, proprietà contadina e terre baronali).
Il motu proprio “L’olio, oggetto” del 21 giugno 1826
L’olio, oggetto. Ma di che? È proprio nel preambolo che si evidenzia come fosse “di prima necessità specialmente ne’ paesi cattolici, tenuti per le leggi di S. Chiesa all’osservanza della quadragesima, delle quattro tempora e delle vigilie”, e pertanto i pontefici continuamente emanavano regolamenti per averne in abbondanza “nella Capitale, e nello Stato, al fine di eliminare il monopolio, le frodi e le adulterazioni”. Ma è sempre “la malizia degli uomini” che paralizza o travolge le istituzioni in modo che o non si producano più o si mal producano gli effetti desiderati. Si riporta quindi lo scenario da cui si origina il tutto, ossia che “pochi uomini, sudditi nella maggior parte di altro governo siansi privativamente arrogati la qualifica di misuratori e di sensali di olio nella capitale senza niuna autorizzazione del governo, e che impunemente fanno monopolio delle contrattazioni, abusano delle misure, adulterano talora il genere con acque vegetabili e con grassi”, e con vessazioni continue indispongono i “benemeriti proprietari riproduttori e i laboriosi conduttori di quel necessario prodotto”. L’olio è definito quindi necessario già due volte, del resto chi osservava strettamente i precetti cattolici non poteva servirsi della sugna come grasso da cucina (solo nel 1966 Paolo VI autorizzò uova, latticini e condimenti in astinenza anche quando ricavati dal grasso degli animali) mentre per i sacramenti si ricorreva a oli come quelli di oleastro. Leone XII nel motu proprio richiama le precedenti norme annonarie vigenti da secoli, ma in disuso (ricordiamo l’annona frumentaria, risalente al basso Medioevo; quella olearia di Clemente XI nel 1719; il tribunale della Grascia); l’autore nota come il papa, attribuendo questa situazione alla malizia umana, in realtà eviti di riconoscere l’indebolimento del potere civile dello Stato pontificio dopo la Restaurazione. Ma ancora più interessante per l’autore è l’obiettivo dichiarato di libertà dei commerci e di tutela dei “popoli consumatori”: una prima consapevolezza della necessità di proteggere chi acquista beni sul mercato, considerato parte debole già nel diritto canonico.
Per quanto riguarda la parte normativa del motu proprio, le dieci norme stabiliscono:
I. Abolizione del metodo della misurazione nella compravendita dell’olio, in quanto facilita le frodi, sostituito con il metodo del peso, e pubblicazione a cura di monsignor presidente della grascia dell’equivalenza pesi - misure.
II. Abolizione di tutte le misure superiori al boccale, ritirate da monsignor presidente della grascia agli attuali misuratori e sensali mediante il rincontro (le misure rimaste presso misuratori, sensali o rivenditori sono da considerarsi fraudolente).
III. Apposizione di doppio bollo (dell’ufficio camerale di pesi e misure e della deputazione della grascia) da rinnovarsi ohni sei mesi, sulle stadere usate per il peso dell’olio all’ingrosso.
Essendo vietate quindi le misure di capacità bisognava ridurre la contrattazione a colli misurati in boccali ponderali, ben più semplici da pesare anche con una comune bilancia che il compratore poteva portarsi. Ciò rendeva difficile l’uso delle “misure abusive” ossia, come sottolinea l’autore, per usare le parole degli ufficiali borbonici, “avanzi di antiche costumanze, e introdotte così dalla ignoranza, come dalla malizia” per cui si faceva passare come uno di diversa capacità il recipiente ad uso del frantoiano che poi misurava, forte di non poter essere smentito da una contromisura soprattutto quando si trattava di un multiplo non riconducibile ad una misura campionata. Come suggeriscono gli ufficiali borbonici queste frodi avvenivano per via delle innumerevoli e diverse metrologie di luogo in luogo oltre che per un ordine sociale fondato più su un generale senso di fiducia tra le parti che su obblighi legali.
Gli articoli successivi definiscono infine i mezzi di controllo.
IV. Quando richiesto dalle parti, presenza di un rincontro nominato dal Governo a sorvegliare l’operazione di peso dell’olio nelle contrattazioni all’ingrosso che si eseguiranno nella capitale.
V. Obbligo per il rincontro di un ufficio a proprie spese in centro a Roma; di assunzione di pesatori e uomini di fatica sotto la propria responsabilità, da scegliersi in preferenza fra gli attuali misuratori (clausola sociale a tutela dei lavoratori); di fornirsi di un proprio stadere nonché di recipienti e di mezzi di trasporto; di riscaldare l’olio nei periodi di gelo e di fornire spazi di deposito quando i venditori non riescano a completare rapidamente le vendite.
VI. Obbligo per il rincontro di farsi carico dei suddetti costi con i compensi ricevuti da chi richiederà i suoi servizi, senza mai pretesa di indennizzo.
VII. Obbligo di tenuta di due registri ordinati e firmati in ogni pagina (...un sian ante litteram); il primo per l’annotazione quotidiana di tutti i pesi dell’olio, delle vendite iniziali e delle rivendite, insieme alle condizioni e ai nomi dei contraenti; il secondo per la registrazione di tutti i contratti di olio mediati dai sensali pubblici autorizzati i quali erano a loro volta tenuti, pena la perdita dell’incarico, alla consegna entro 24 ore del loro libretto vidimato, in cui sono obbligati a registrare i contratti, per la trascrizione nel registro del rincontro. Avendo detti registri valore legale, dovevano essere sempre consultabili da chiunque per conoscere l’andamento del mercato dell’olio; sottostavano inoltre al controllo della deputazione della grascia.
Il rincontro è in pratica un pubblico ufficiale che deve mantenere da sé la struttura materiale e personale dell’ufficio e i servizi aggiuntivi tipici della contrattazione dell’olio (come la stufa per sciogliere l’olio solidificato per il freddo): una sorta di notaio, o ispettore, e nel motu proprio indica Antonio Mazio. Osserva giustamente il prof. Gennaro che oggi il controllo inizia in frantoio e non si spiega perché Leone XII introduce invece una figura intermedia che può solo limitare reati già potenzialmente commessi: l’ipotesi più plausibile è la volontà di arginare una situazione contingente riguardo alle frodi di peso, che non si potevano certo evitare del tutto imponendo di passare dal rincontro, pena l’inceppamento dei meccanismi del libero mercato. E infatti nell’articolo successivo papa Leone precisa l’intenzione di allontanare abusi, frodi ed estorsioni tutelando proprietari, negozianti e consumatori senza inceppare la libertà di commercio per cui all’articolo IX lascia la libertà ai contraenti di eseguire anche direttamente fra di loro i contratti, fermo restando il divieto di intervento a sensali non patentati e a terzi (tranne il rincontro) in qualità di mediatori o pesatori: se lo facessero sarebbero puniti come frodatori e monopolisti.
Come si dice, “fatta la festa, gabbato il santo”: questo ultimo articolo vanifica l’intera riforma dal momento che la categoria dei sensali, che non poteva essere cancellata di punto in bianco, continua l’opera obbligata solo ad annotare sul registro vidimato dal rincontro, i cui compiti non è chiaro quali siano dato che non è previsto il rigetto dell'iscrizione. Primi tentativi di tracciabilità? Identificata una partita edulcorata o mal pesata - si legge nell’articolo - l’autorità pubblica poteva risalire al venditore e così al produttore. Infine il papa disponeva che il motu proprio sia accompagnato da certi regolamenti approntati dal presidente della Grascia. Insomma, a due secoli di distanza le tematiche sono ancora le stesse… tutela della qualità e trasparenza degli scambi accompagnano da sempre il comparto oleario, e non finisce certo qui… ci “rincontreremo”.
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