Mondo Enoico 29/01/2021

Raggiunto l’accordo sul decreto fermentazione da parte del Mipaaf e Regioni

Raggiunto l’accordo sul decreto fermentazione da parte del Mipaaf e Regioni

Il 21 gennaio intesa sull’annuale decreto ministeriale che regola i tempi della fermentazione dei vini. Confermate le previsioni dei precedenti decreti ministeriali che hanno normato la materia in passato


I periodi entro i quali sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni in deroga al normale periodo di vendemmia, per la Campagna viticola 2020-2021, sono sulla via dell’attuazione dopo che la Conferenza Stato/Regioni ha raggiunto l’Intesa sul Decreto Ministeriale. L’atto fissa al 30 giugno il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica con le menzioni “passito”, “vin santo”, “vendemmia tardiva” oppure che facciano ricorso a uve appassite o stramature nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con sovrapressione. Per i vini senza denominazione di origine e indicazione geografica, quali quelli ottenuti da uve appassite o vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta o altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente in bucce, il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni è fissato al 30 giugno. Per il vino DO Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona”, infine, la data ultima per il procedimento è fissata al 31 agosto.

Il decreto attua una specifica disposizione del Testo Unico sul vino (Legge 238 del 12 dicembre 2016, come modificato dal Decreto Mipaaf 19/12/2018). Come ogni anno il Ministero individua con un proprio provvedimento, d’intesa con le Regioni, le tipologie di particolari vini per le quali possa essere consentita la fermentazione o la rifermentazione oltre il termine ultimo del 31 dicembre. Nella sostanza sono state confermate le previsioni dei precedenti decreti ministeriali che hanno normato la materia in passato.

di Marcello Ortenzi