Mondo Enoico
Piano dei controlli nel settore vitivinicolo, si cambia. Importanti novità per le I.G.
Con il decreto ministeriale del 14 giugno 2012 viene modificato quanto stabilito due anni prima. Le indicazioni geografiche non godranno più dell'assoluta libertà. Semplificazioni e complicazioni della nuova normativa
28 luglio 2012 | R. T.
Il decreto ministeriale del 14 giugno 2012 è già operativo. Infatti è stabilito che entri immediatamente in vigore andando a sostituire e abrogare il precedente decreto del 2 novembre 2010.
Per comprendere meglio i nuovi meccanismi che dovrebbero semplificare il lavoro dei viticoltori a denominazione d'origine, la Camera di Commercio di Pisa ha organizzato un seminario a cura di Antonio Romeo della Dintec.
Le novità principali della normativa riguardano soprattutto le indicazioni geografiche che verranno assoggettate a un sistema di controlli molto simile a quello delle denominazioni, con uguale burocrazia.
“Il sistema è teoricamente già operativo ma si dovrà attendere l'emanazione dei piani di controllo da parte degli organismi deputati perchè entri effettivamente a regime – ha dichiarato Romeo – a mio avviso occorreranno alcuni mesi ed è probabile che si assisterà a qualcosa di simile a quanto avvenuto per le denominazioni d'origine. Gli organismi chiederanno, a un certo punto, lo stato delle giacenze dei vini a IG alle aziende per costruire la prima base dati. Tra l'altro le difficoltà non mancano perchè, per quanto riguarda le IG, il sistema Sian è fallace.”
Ma andiamo ad esaminare le novità principali per le indicazioni geografiche. Si prevedono:
- verifiche documentali sistematiche sulla rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione e imbottigliamento
- verifiche ispettive di processo presso le aziende produttrici di uva. Saranno controllate il 3% delle imprese che abbiano vigneti iscritti unicamente a IG
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Saranno controllate il 3% delle aziende. L'1% sarà anche verificata per la sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare. Nel caso non esista specifico disciplinare si farà riferimento a quanto disposto dall'articolo 26 del regolamento 607/2009
- verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento. Saranno controllate il 5% delle aziende. Tale percentuale sarà comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza previsti dall'articolo 26 del regolamento 607/2009.
Di fatto, anche per le indicazioni geografiche, andrà in vigore un sistema burocratico molto simile a quello delle denominazioni, con lo stesso tipo di comunicazioni.
Vi sono anche novità per quanto riguarda il sistema delle denominazioni d'origine con una riduzione sul numero dei controlli sia ispettivi sia analitici per viticoltori, vinificatori e imbottigliatori.
Nel caso un'azienda venga estratta per il controllo relativo a una denominazione d'origine, verrà controllata per tutte le D.O. Che produce.
Il nuovo decreto ministeriale prevede anche una contestuale riduzione della casistica dei casi di non conformità che possono passare da gravi a lievi. In particolare viene considerata non conformità lieve quella irregolarità che può essere risolta con azioni correttive poste in essere e che non ha effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.
Per i viticoltori le attività di controllo riguarderanno come sempre la base ampelografica e i vari parametri agronomici, con la stima produttiva che verrà effettuata tra il periodo di invaiatura e l'inizio raccolta.
Nel caso dei vinificatori l'attività ispettiva è soprattutto documentale. Si ricorda che i registri devono essere aggiornati entro 1 giorno lavorativo per le entrate, 3 giorni lavorativi per le uscite, 1 giorno lavorativo nel caso di pratiche enologiche e nello stesso giorno in caso di arricchimenti.
Le novità principali riguardano però gli imbottigliatori. La comunicazione di vendita diretta al consumatore diventa mensile. Viene eliminata la comunicazione preventiva di imbottigliamento che viene sostituita da una comunicazione unica da inviare entro 7 giorni dalla data di fine confezionamento. Solo nel caso di imbottigliamenti di urgenza si dovrà effettuare una comunicazione preventiva, con l'organo di controllo che avrà 24 ore per effettuare le eventuali verifiche. Semplificato anche il controllo di rispondenza analitico per i vini in giacenza. L'organo di controllo potrà effettuare le analisi solo per partite imbottigliate da non più di tre mesi e i parametri saranno tre: titolo alcolimetrico, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore.
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