Legislazione
Difesa del suolo: studio e progettazione spettano all'agronomo
Le competenze si sviluppano non solo nell’ambito rurale ma in qualsiasi contesto in cui ambiente rurale e urbano interagiscono tra loro
11 aprile 2009 | Ernesto Vania
Valanghe e difesa del suolo, lâagronomo ha funzioni di studio e progettazione. A stabilirlo una recente sentenza del TAR della Valle dâAosta che si è espresso circa un ricorso promosso da alcuni condomini della località Breuil-Cervinia nel comune di Valtournenche (AO) contro il Comune e la Regione Valle dâAosta per ottenere lâannullamento dello studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine studio affidato ad un dottore forestale di Aosta
In particolare i ricorrenti sostenevano che le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali elencate dal comma 1 dellâart. 2 della legge 3 del 1976 erano circoscritte al solo ambito rurale, da qui il fatto che lâattribuire lâincarico di studio dei fenomeni valanghivi ad un dottore forestale era ritenuto illegittimo, insieme al fatto che la sentenza non aveva tenuto conto delle competenze dei geologi in materia di valanghe. Infine, visto il tipo di studio da redigere, il ricorso sosteneva che lâincarico avrebbe dovuto esser affidato ad un ingegnere, ritenuto unico professionista competente in materia.
âLâordine di Aosta â ha commentato la presidente dellâOrdine provinciale Angèle Barrel - è intervenuto al ricorso ad opponendum non solo in difesa di un suo iscritto, ma anche per chiarire definitivamente lâambito di attività della professione sostenendo lâinammissibilità e lâinfondatezza del ricorso stesso ed ottenendo piena soddisfazione con ben due sentenze (la prima del 2007 e la seconda del 2009) emesse dallo stesso tribunale amministrativo che hanno dapprima definito come non vi sia alcuna norma che affidi in via esclusiva lo studio e la progettazione dei fenomeni valanghivi ad una specifica categoria professionale ed in seguito come le competenze della nostra professione non siano limitate alle opere ruraliâ.
Il TAR Valle dâAosta ha escluso la fondatezza di tutte le argomentazioni portate dai ricorrenti, evidenziando la legge 3/1976 non da adito ad alcun dubbio: il legislatore indica chiaramente che le competenze dei dottori agronomi e forestali si esplicano non solo nellâambiente rurale ma in qualsiasi contesto in cui ambiente rurale e ambiente urbano interagiscono tra loro, si applicano a studi settoriali riguardanti lâassetto territoriale e la difesa del suolo e non pregiudicano le competenze di altre categorie di professionisti quali i geologi e gli ingegneri.
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