Legislazione

Datore di lavoro sempre più “dominus” per la sicurezza

Entro il 31 dicembre 2008, se non vi sarà una proroga, andrà aggiornato il documento di valutazione rischi così come previsto dal nuovo Testo unico sulla sicurezza

20 dicembre 2008 | Stefano Pasquazi

L’entrata in vigore del DLgs. 81/08 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (detto Testo unico sulla sicurezza) che sostituisce il DLgs. 626/94 ed alcune delle principali norme correlate impone alle aziende un confronto immediato con le novità introdotte e la loro portata in modo da completare il ciclo di valutazioni entro il 1 gennaio 2009.
La documentazione redatta con il D.lgs. 626/94 non avrà più alcun valore legale ed il mancato adeguamento al Testo Unico prevede aspre sanzioni (ai sensi dell’art. 55, Titolo 1, Capo IV, Sezione I) .
Va rilevato che il testo normativo rivisita in modo organico e strutturato tutto il complesso della normativa per la salute e la sicurezza sul lavoro introducendo nuove disposizioni e relative sanzioni per inadempimenti derivanti.

Nuovo approccio e principali novità
Si stabiliscono obblighi indelegabili da parte del datore di lavoro che diviene sempre più il “dominus” della sicurezza cui si richiede l’applicazione della legge in una logica top-down che parta dall'obiettivo “salute e sicurezza” e da esso faccia scaturire la strategia adatta a raggiungerlo.

Entro il 31/12/2008 è pertanto obbligatorio aggiornare ai dettami del D.Lgs. 81/08 tutti i documenti relativi alla sicurezza redatti secondo il D.Lgs. 626/94 in particolare tutti gli adempimenti collegati al “rischio” aziendale attraverso la redazione del documento di valutazione rischi il quale dovrà avere data certa, ossia deve essere timbrata e datata dall’Ufficio Postale.
Particolare attenzione va esercitata nella predisposizione e nella redazione:
- dei "modelli organizzativi e di gestione" idonei ad escludere la responsabilità "amministrativa" dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 in tema di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Proprio quest'ultimo adempimento, che anche per l'attualità del suo obbligo di redazione è di assoluto rilievo, costituisce il cardine del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella L. 03/08/2007, n. 123. Il provvedimento si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, fino al lavoro autonomo ed al lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato.
Il documento di valutazione dei rischi Il D.Lgs. 81/2008 dedica una specifica Sezione (la II del Titolo I) alla disciplina della "valutazione dei rischi", adempimento di assoluto rilievo per i fini di piena tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Si tratta di un obbligo che già era previsto all'art. 4, D.Lgs. 626/1994, e che oggi trova più compiuta determinazione negli artt. 28 e 29, T.U.
All'art. 28, co. 1, si impone al datore di lavoro l'analisi di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli "particolari", anche collegati allo "stress lavoro-correlato", quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
La valutazione deve riguardare anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e la sistemazione dei luoghi di lavoro.
L'art. 17 impone la generale non delegabilità, oltre che della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche della procedura di valutazione dei rischi e della redazione del conseguente documento.
Si tratta di una previsione significativa che conferma la centralità dell'adempimento, in stretta connessione con il dovere generale di sicurezza che, ai sensi dell'art. 2087, c.c., grava sul datore di lavoro.
Tuttavia l'anzidetta indelegabilità soffre un'eccezione nelle imprese di piccole dimensioni che non effettuino attività pericolose.
L'art. 29, co. 5, dispone che "i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, co. 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, co. 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi".
D'altro canto, l'art. 17, lett. a), considera non delegabile solo la funzione di valutazione di tutti i rischi che confluisca nella conseguente redazione del documento di cui all'art. 28, secondo le modalità contemplate dall'art. 29, co. 1, disposizione che lega il procedimento complesso di valutazione ed elaborazione del documento.
Qualora, invece, la valutazione dei rischi - di cui all'art. 29, co. 5, per le piccole imprese - sia scollegata dall'elaborazione di un documento e riferibile alla mera autocertificazione, non si ricade nell'esclusione dell'art. 17, co. 1, lett. a), pertanto, la verifica (ma non l'autocertificazione) può essere oggetto di delega.

Regime sanzionatorio
Esponiamo di seguito alcuni esempi di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente previsti dal nuovo Testo Unico:
- Arresto da quattro a otto mesi oppure ammenda da € 5000 a € 15000 nel caso in cui non provvedesse ad adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o non provvedesse alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Arresto da sei mesi a un anno se l’omissione del DVR avviene in aziende in cui, per esempio, si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio biologico
- Arresto da sei a dodici mesi oppure ammenda da € 4000 a € 16000 nel caso in cui si permettesse l’accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento.
- Arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da € 2000 a € 2500 nel caso in cui non si rispettassero gli obblighi del datore di lavoro sul luogo di lavoro oppure si destinassero al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Esempi di sanzioni per il lavoratore:
- Arresto fino ad un mese oppure ammenda da € 200 a € 600 per la violazione dell’art. 20 comma 2 del Nuovo Testo Unico, che stabilisce gli obblighi del lavoratore, quali per esempio l’osservazione le disposizioni per la protezione collettiva ed individuale, il corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la partecipazione a programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 per la violazione dell’art. 20 comma 3 del Nuovo testo Unico, che impone l’utilizzo di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per tutti i lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto o per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

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