Legislazione

Il datore di lavoro non paga? Parte la diffida accertativa

Antonella Casilli incontra Iunio Valerio Romano. Tante le domande. E' possibile applicare la diffida se non è pacifica la natura del rapporto di lavoro, il contratto collettivo applicato, le mansioni esplicate, l’inquadramento applicato?

20 dicembre 2008 | Antonella Casilli

Antonella Casilli con Iunio Valerio Romano

Il datore di lavoro non paga? E’ più proficuo rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro che può emettere molto rapidamente una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro moroso con efficacia di titolo esecutivo.
Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro (Dpl) diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Parliamo di questo valido strumento a tutela del credito patrimoniale, vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con il dottor Iunio Valerio Romano, capo unità operativa Vigilanza ordinaria presso la Dpl di Lecce, già noto al nostro giornale per la generosità con la quale si è speso per chiarire nostri dubbi ed incertezze (leggere qui: link esterno qui: link esterno e qui: link esterno).

La diffida accertativa è un istituto introdotto dal D. lgs 124 del 2004 . Sembrava quasi caduto nel dimenticatoio tra le soluzioni percorribili dalle autorità di vigilanza per pervenire ad un’affermazione dei diritti patrimoniali del lavoratore mediante una procedura celere e semplificata quando…
Quando ha ricevuto una nuova linfa da una recente direttiva ministeriale che ha richiamato l’attenzione sul corretto esercizio "di un potere di straordinaria importanza in quanto capace di realizzare una soddisfazione più rapida dei crediti pecuniari vantati dal lavoratore" non dimentichiamo che tale istituto è espressione della volontà politica di agevolare la soddisfazione dei crediti di lavoro anche attraverso la promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica.

L’istituto di conciliazione monocratica è lo strumento operativo che fa da contraltare alla diffida accertativa perché si applicherà quando non si tratterà semplicemente di acclarare crediti già sorti ed esistenti nel loro ammontare, ma, al contrario quando di tali crediti non si abbia la certezza del loro esistere e del relativo ammontare...
Entro 30 giorni dalla notifica della diffida il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione presso la Dpl. Non sembra riscontrabile in capo al
lavoratore un obbligo di aderire alla richiesta di conciliazione, per cui il datore di lavoro dovrà agire in sede giudiziaria o di ricorso amministrativo per contestare in tutto o in parte lì esistenza o la quantificazione del credito. La procedura conciliativa non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo. In caso di conciliazione la diffida perde efficacia.

Se il lavoratore che vanta crediti da lavoro può essere considerato il soggetto attivo come possiamo configurare il soggetto passivo di questo rapporto duale?
Soggetto passivo del provvedimento è il titolare del rapporto di lavoro ovvero
il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, al momento dell’accesso ispettivo. Nella società di capitale esso si identifica con i soggetti effettivamente titolari di tali poteri all’interno dell’azienda.
Il credito, pertanto, è fatto valere nei confronti dell’organizzazione aziendale piuttosto che nei confronti di chi la rappresenta al momento del suo sorgere, così da garantire la salvaguardia dei diritti pecuniari del lavoratore.

Il procedimento in esame può essere attivato solo nell’ambito dell’attività ispettiva?
Aggiungo ed anche a prescindere da un eventuale impulso di parte in quanto espressione di uno specifico potere autoritativo riconosciuto alla P. A. E’ buona prassi comunicare al lavoratore l’avvio del procedimento di diffida, notificandogli poi il provvedimento validato, nella parte di interesse. Al creditore rimane, poi, la scelta di far valere le proprie pretese creditorie avvalendosi o meno del titolo esecutivo in via amministrativa.

E’ necessario, al fine di applicare la diffida accertativa che gli elementi fondanti la determinazione del credito patrimoniale abbiano carattere di certezza? In altre parole è possibile applicare la diffida se non è pacifica la natura del rapporto di lavoro, il contratto collettivo applicato, le mansioni esplicate, l’inquadramento applicato?
Il personale di vigilanza deve procedere, valutate le circostanze del caso
concreto, secondo il prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi obiettivi acquisiti. In buona sostanza, la scelta dell’adozione o meno del provvedimento non è lasciata alla mera discrezionalità del singolo ispettore ma deve essere emanato senza lasciare spazio a valutazioni di pura opportunità legate a circostanze soggettive.

E’ possibile ricorrere avverso il provvedimento di diffida?
La diffida accertativa validata può essere impugnata innanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro edun rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I ricorsi devono essee decisi nel termine di 90 gg. Dal ricevimento, decorso inutilmente il termine il ricorso si intende respinto. Si ritiene ammissibile un accoglimento
parziale dello stesso con conseguente rideterminazione del credito. In tal caso titolo esecutivo rimane il provvedimento di diffida validato, sebbene con riguardo all’importo del credito occorrerà fare riferimento alla decisione della Commissione.

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