Legislazione

ASSICURAZIONE AGRICOLA, APPROVATO IL DECRETO E I MASSIMALI

Sebbene sia aumentata la sensibilità degli agricoltori verso questa forma di copertura dei rischi, il costo spesso ne scoraggia un diffuso utilizzo. Quest’anno, con il pieno accordo e il plauso delle organizzazioni di categoria, sono state introdotte alcune novità. C'è da chiedersi come al solito: funzioneranno?

10 aprile 2004 | Ernesto Vania

Il consiglio dei ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il provvedimento, che introduce una nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale ed in materia di assicurazioni agricole, è stato modificato accogliendo le richieste contenute nei pareri della conferenza Stato Regioni e delle commissioni agricoltura di Camera e Senato.
Dopo che il maltempo con gelo e siccità ha condizionato in modo rilevante l’andamento produttivo del settore agricolo nel 2003, determinando danni pari a circa 2 miliardi di Euro con una riduzione del 5,6% del valore aggiunto e un calo del 3,7% sull’occupazione del settore, il decreto legislativo promulgato il 17 febbraio, che troverete in allegato insieme ai massimali dei prezzi dei singoli prodotti, introduce innovazioni in materia di calamità naturali in agricoltura.
Il provvedimento potrà facilitare, attraverso un Piano assicurativo annuale, la diffusione di polizze multirischio e pluririschio, per consentire agli imprenditori una copertura più completa dei rischi aziendali, sia atmosferici che derivanti da malattie delle piante e degli animali (fitopatie o epizoozie). Maggiore spazio potrà inoltre essere riconosciuto in termini di sostegno finanziario anche alle iniziative di tipo mutualistico per rendere le imprese agricole più coinvolte nella elaborazione di strumenti innovativi adeguati alle esigenze produttive e di mercato.
Possono essere oggetto di polizze agevolate o di intervento compensativo le calamità naturali e gli eventi eccezionali e le avverse condizioni atmosferiche (grandine, gelo, siccità, pioggia) per le quali possono essere concesse agevolazioni contributive o assicurative quando arrecano danni, almeno del 20% nelle aree svantaggiate o del 30% nelle altre zone. In questo caso i contributi possono coprire fino all’80% del premio mentre qualora il contratto assicurativo copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato può essere concesso fino al 50% del costo del premio. I danni a fabbricati, comprese le serre, possono essere indennizzati con contributi fino al 100% dei costi effettivi.
Infine altri interventi riguardano l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la possibilità di accesso alla controgaranzia della Sezione Speciale di cui all’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

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