Legislazione

Un nuovo Fondo di solidarietà nazionale per affrontare calamità e eventi eccezionali in agricoltura

Il provvedimento si è reso necessario per adeguare il testo precedente alle direttive approvate dalla Commissione europea nel dicembre scorso

16 febbraio 2008 | Ernesto Vania

Su proposta del Ministro delle politiche agricole Paolo De Castro, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di provvedimento per aggiornare il decreto legislativo 102/2004 sugli interventi per le aziende agricole in difficoltà a causa di eventi avversi, come siccità, alluvioni e altre calamità naturali.

Nel dettaglio le novità riguardano la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) in agricoltura e intervengono sugli articoli 1 e 2, su quelli da 4 a 6, sull’8 e il 9, su quelli da 11 a 13 e sugli articoli 15 e 17.

Al primo articolo sono stati abrogati i riferimenti a norme comunitarie scadute e introdotti i richiami ai nuovi orientamenti e regolamenti stabiliti da Bruxelles. E’ stato poi soppresso l’attuale ambito assicurativo delle colture per estendere la copertura alle diverse calamità riscontrabili sul mercato e sono stati circoscritte le possibilità di aiuto compensativo per la ripresa economica e produttiva delle aziende ai soli casi previsti dalla regolamentazione comunitaria, ovvero danni alla produzione, a strutture e impianti non inseriti nel Piano assicurativo annuale.

Per quanto riguarda il secondo articolo, si precisa che l’incentivo assicurativo per le aziende è riservato a quelle iscritte nel registro delle imprese e che la misura del contributo pubblico sulle polizze è concesso fino all'80% del costo dei premi per contratti che prevedono un risarcimento maggiore al 30% della produzione, cancellando quindi il limite del 20% della produzione per le aree svantaggiate. Sempre al secondo articolo viene poi ampliata la copertura del rischio per lo smaltimento di carcasse animali.

Per quanto riguarda l’articolo 4, oltre ad alcune modifiche formali viene introdotto l’automatismo di proroga del Piano assicurativo per l’anno successivo, nel caso nei termini fissati non si sia stabilito un nuovo Piano.

All’articolo 5 sono introdotti aggiornamenti in fatto di interventi compensativi, eliminando dalle aziende beneficiare le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. E’ poi unificata al 30% la quantità di produzione lorda vendibili risarcibile.

All’articolo 11 del testo sono introdotte disposizioni di semplificazione per favorire la fusione degli operatori che stipulano le polizze collettive e rendere meno onerosi gli adempimenti.

All’articolo 12 è stata introdotta una procedura più snella per approvare il consuntivo delle attività di difesa su cui poi è calcolato il contributo statale, con l’obiettivo di velocizzarne i tempi di erogazione.

Alla semplificazione è rivolta anche la modifica apportata all’articolo 13 del testo che chiarisce gli adempimenti cui devono uniformarsi Regioni ed Enti territoriali nelle istruttorie delle richieste di spesa.

All’articolo 15, che fissa la dotazione del Fsn, è apportata una modifica di carattere formale.

Infine all’articolo 17 si stabiliscono interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene introdotta la possibilità per l’Ismea (l’Istituto di servizi per il mercato agricolo) di concedere la propria fideiussione alle aziende agricole anche per finanziamenti a breve termine, oltre che per quelli a medio e lungo termine come già previsto. Inoltre la garanzia di Ismea potrà essere riconosciuta anche per transazioni commerciali.

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