Legislazione

Emanato il decreto attuativo sull'etichettatura d'origine. Le novità punto per punto

Il nuovo decreto fornisce indicazioni, chiare ma non esaustive, sugli adempimenti a cui olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori saranno sottoposti e sulle modalità di controllo. Continua così la solitaria battaglia dell'Italia in Europa

16 febbraio 2008 | Mena Aloia

“Il decreto sull’etichettatura dell’olio è il frutto di una ferma volontà di tutte le parti sociali e politiche e rientra nella linea sempre seguita di tutelare dalle contraffazioni la qualità dei prodotti del made in Italy. Le sensibilità in Europa stanno cambiando: la qualità dei cibi, la tutela della salute, la trasparenza nei confronti dei consumatori sono tutti punti che sempre di più assumono importanza e richiedono attenzione”

Con queste parole il Ministro delle Politiche Agricole, Paolo De Castro rende noto, in un comunicato del 5 febbraio scorso, l’emanazione del decreto attuativo sull’obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle olive impiegate nell’olio vergine ed extravergine che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Continua la solitaria battaglia dell’Italia in difesa di uno dei prodotti d’eccellenza del nostro paese.

Solitaria perché non si può certo negare che siamo i soli in Europa a ritenere necessario l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza geografica della materia prima.

Solitaria e non per questo condannabile, ma, al di la dei buoni intenti,
siamo sicuri che apporterà dei reali benefici al nostro mondo olivicolo?

Facile scrivere dieci articoli di legge (sei del Decreto del 9 ottobre 2007 e quattro del Decreto attuativo del 5 febbraio 2008) in cui si pensa più ad “accontentare” le varie associazioni di categoria che studiare la strada corretta ed anche certamente più efficace per raggiungere gli obiettivi che la battaglia sull’origine del prodotto dovrebbe prefissarsi.

Dopo i precedenti fallimenti della legge 204 del 2004 che, ricordiamolo, obbligava “al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini di riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive” ancora l’Italia si ostina a sfidare Bruxelles con le stesse armi e, addirittura, con le stesse motivazioni.

L'Italia ha scelto, nuovamente, la strada più semplice, senza pensare alle conseguenze di due decreti sui quali pesa tutta l'incertezza di una probabile, quanto imbarazzante, richiesta di abrogazione da parte di Bruxelles.

C’è qualcuno che ha, per un attimo, pensato a cosa significa cambiare un’ etichetta da un punto di vista grafico e di stampa, sapendo già che potrebbe essere tutto inutile se Bruxelles ci imporrà un dietro front?

Poca cosa, certo, se si pensa al bene supremo della difesa del consumatore.

All’art.2 del Dectreto attuativo si parla di un registro di carico e scarico che le imprese di condizionamento riconosciute detengono. Le modalità di tenuta, vidimazione ed annotazione sono disciplinate dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2004.
È forse utile riportare per intero il suddetto articolo:
Art. 5.
Designazione dell'origine
1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunita', riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui e' situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' costituito da:
a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.
6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato centrale repressioni frodi –attuale: Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari- un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Ciò che un tempo era facoltativo diventa ora obbligatorio.
Non deve sfuggire che l’art. 2 del Decreto attuativo parla di “imprese di condizionamento riconosciute” quindi è plausibile che debbano dotarsi di un codice identificativo alfanumerico secondo le modalità previste dal Dectreto Ministeriale 14 novembre 2003.

Altra novità, il ritorno dell’Agecontrol per la realizzazione del piano di controllo dell’Ispettorato.
Infine, il Decreto chiarisce, che le imprese non in possesso del suddetto registro, devono dotarsene entro il 31 maggio 2008.

Ora, al di là dell’adozione di un nuovo registro che, in un mondo governato dalla buraocrazia, rappresenta solo l’ennesima prova di pazienza richesta ad un imprenditore, mi chiedo se tutto ciò serva davvero ad identificare la provenienza di un olio. Penso a come sia praticamente impossibile attraverso un assaggio o attraverso analisi chimiche stabilire cosa realmente c’è in una bottiglia.
Sto parlando non di frodi, ma di leciti blended ottenuti con buoni oli.






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