Legislazione
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Regole, obiettivi e deroghe al regime di condizionalità. Erosione del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica, avvicendamento delle colture, protezione dei pascoli, gestione delle superfici ritirate dalla produzione. Le novità
10 novembre 2007 | Graziano Alderighi
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il decreto il 18 ottobre 2007 il decreto che modifica ed integra il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005".
Erosione del suolo
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.
I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
Deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla regione o provincia autonoma. In tali casi, e' necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.
Sostanza organica del suolo
Gestione delle stoppie e dei residui colturali.
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonchè la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. Eâ pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
Deroghe sono ammesse nei seguenti casi:
1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
Avvicendamento delle colture
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.
Deroghe:
1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.
Struttura del suolo
Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Deroghe sono ammesse nei seguenti casi:
2. In presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
Livello minimo di mantenimento
Protezione del pascolo permanente.
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c) :
a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.
Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità , ed evitare la diffusione di infestanti.
Le deroghe sono applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione nei seguenti casi:
1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.
5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:
7. Idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonchè la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
b) impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti e' giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
c) è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purchè sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
Manutenzione delle piante d'olivo.
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonche' evitare il rischio di incendi.
Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:
la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:
l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
la spollonatura degli olivi;
l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono rispettare i seguenti impegni:
a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).
Deroghe sono ammesse nei seguenti casi:
1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), e' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
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