Legislazione
SCOVATI DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO ALTRI MIGLIAIA DI EDIFICI RURALI IGNOTI AL CATASTO IN 745 COMUNI, PROPRIO MENTRE LA FINANZIARIA MODIFICA I REQUISITI DI RURALITA PER I FABBRICATI ABITATIVI E A USO AGRICOLO
Proseguono gli accertamenti automatici previsti dalla legge Finanziaria 2006, mentre si allargano le maglie per gli aiuti fiscali previsti per gli edifici rurali. Aumentano le tipologie di attività strumentali e i soggetti che possono beneficiare di un’abitazione rurale, secondo il principio che l’agevolazione è svincolata da un’attività agricola definita dall’articolo 32 del Tiur
03 novembre 2007 | Ernesto Vania
Con il comunicato pubblicato il 26 ottobre 2007 nella Gazzetta Ufficiale, lâAgenzia del Territorio fornisce lâelenco di altri 745 Comuni nei quali sono stati individuati, anche attraverso unâattività di foto identificazione, condotta in collaborazione con Agea, fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto.
Gli elenchi, per comune, delle particelle iscritte al Catasto terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dellâeventuale data di mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni alla pubblicazione del comunicto presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dellâAgenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia.
Tali fabbricati sarebbero già dovuti essere dichiarati al Catasto edilizio urbano. Ora i soggetti titolari di diritti reali sugli stessi hanno ancora 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto comunicato, per provvedere direttamente alla prescritta dichiarazione catastale, evitando i maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dallâAgenzia del Territorio e i maggiori importi sanzionatori per ritardata presentazione rispetto a quelli connessi allâadempimento spontaneo.
I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:
- il fabbricato sia già censito al catasto edilizio urbano
- lâaccatastamento dellâimmobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato
- il fabbricato foto identificato è stato demolito
- la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento
- non esista alcun fabbricato sul terreno indicato
Proprio mentre lâAgenzia del Territorio procede con la sua opera di accertamento della ruralità dei fabbricati, il decreto legge 1 ottobre 2007, collegato alla Finanziaria, allarga le maglie per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli edifici agricoli, siano essi annessi o abitazioni.
In particolare il provvedimento, già varato dal Senato, prevede che si considerino strumentali allâattività agricola:
- le strutture destinate alla protezione delle piante;
- i ricoveri dei mezzi agricoli e delle attrezzature
- le stalle e altri locali destinati allâallevamento, anche quelli âsenza terraâ
- le strutture destinate alla conservazione dei prodotti agricoli, alla loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, anche se effettuate da cooperative
- i fabbricati a uso ufficio dellâazienda agricola
Si considerano invece abitazioni rurali quelle utilizzate:
- da proprietari o titolari di diritto reali sul fondo, affittuari che svolgano attività di coltivazione/allevamento sul fondo e che abbiano il titolo di imprenditore agricolo professionale e loro conviventi
- dai titolari di pensione per lavoro in agricoltura
- da soci o amministratori di società che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo professionale
- da dipendenti dellâimpresa che esercitano attività agricole, a tempo determinato o indeterminato, per almeno 100 giornate lavorative allâanno
- dagli addetti allâattività di alpeggio nelle zone di montagna
Nel complesso, quindi, vi è una riscrittura dei requisiti di ruralità per gli edifici strumentali, in particolare per quanto concerne quelli delle cooperative agricole e quelli degli allevamenti senza terra.
Si estende invece anche ai soci delle società agricole, ai sensi dellâarticolo 2 del decreto 99/04, non necessariamente quindi solo gli amministratori, purchè abbiano il titolo di imprenditore agricolo professionale, la possibilità di abitare in fabbricati rurali.
La revisione prevede che vengono fatti salvi i requisiti previsti dallâarticolo 9 del decreto legge 557/93, ovvero quelli relativi alla superficie minima di terreno, al volume dâaffari dellâazienda che deve essere più della metà di quello dichiarato dal contribuente e al divieto per le abitazioni di lusso.