Legislazione

SCOVATI DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO ALTRI MIGLIAIA DI EDIFICI RURALI IGNOTI AL CATASTO IN 745 COMUNI, PROPRIO MENTRE LA FINANZIARIA MODIFICA I REQUISITI DI RURALITA PER I FABBRICATI ABITATIVI E A USO AGRICOLO

Proseguono gli accertamenti automatici previsti dalla legge Finanziaria 2006, mentre si allargano le maglie per gli aiuti fiscali previsti per gli edifici rurali. Aumentano le tipologie di attività strumentali e i soggetti che possono beneficiare di un’abitazione rurale, secondo il principio che l’agevolazione è svincolata da un’attività agricola definita dall’articolo 32 del Tiur

03 novembre 2007 | Ernesto Vania

Con il comunicato pubblicato il 26 ottobre 2007 nella Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia del Territorio fornisce l’elenco di altri 745 Comuni nei quali sono stati individuati, anche attraverso un’attività di foto identificazione, condotta in collaborazione con Agea, fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto.

Gli elenchi, per comune, delle particelle iscritte al Catasto terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell’eventuale data di mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni alla pubblicazione del comunicto presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia.

Tali fabbricati sarebbero già dovuti essere dichiarati al Catasto edilizio urbano. Ora i soggetti titolari di diritti reali sugli stessi hanno ancora 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto comunicato, per provvedere direttamente alla prescritta dichiarazione catastale, evitando i maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dall’Agenzia del Territorio e i maggiori importi sanzionatori per ritardata presentazione rispetto a quelli connessi all’adempimento spontaneo.

I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:
- il fabbricato sia già censito al catasto edilizio urbano
- l’accatastamento dell’immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato
- il fabbricato foto identificato è stato demolito
- la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento
- non esista alcun fabbricato sul terreno indicato

Proprio mentre l’Agenzia del Territorio procede con la sua opera di accertamento della ruralità dei fabbricati, il decreto legge 1 ottobre 2007, collegato alla Finanziaria, allarga le maglie per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli edifici agricoli, siano essi annessi o abitazioni.

In particolare il provvedimento, già varato dal Senato, prevede che si considerino strumentali all’attività agricola:
- le strutture destinate alla protezione delle piante;
- i ricoveri dei mezzi agricoli e delle attrezzature
- le stalle e altri locali destinati all’allevamento, anche quelli “senza terra”
- le strutture destinate alla conservazione dei prodotti agricoli, alla loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, anche se effettuate da cooperative
- i fabbricati a uso ufficio dell’azienda agricola

Si considerano invece abitazioni rurali quelle utilizzate:
- da proprietari o titolari di diritto reali sul fondo, affittuari che svolgano attività di coltivazione/allevamento sul fondo e che abbiano il titolo di imprenditore agricolo professionale e loro conviventi
- dai titolari di pensione per lavoro in agricoltura
- da soci o amministratori di società che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo professionale
- da dipendenti dell’impresa che esercitano attività agricole, a tempo determinato o indeterminato, per almeno 100 giornate lavorative all’anno
- dagli addetti all’attività di alpeggio nelle zone di montagna

Nel complesso, quindi, vi è una riscrittura dei requisiti di ruralità per gli edifici strumentali, in particolare per quanto concerne quelli delle cooperative agricole e quelli degli allevamenti senza terra.
Si estende invece anche ai soci delle società agricole, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 99/04, non necessariamente quindi solo gli amministratori, purchè abbiano il titolo di imprenditore agricolo professionale, la possibilità di abitare in fabbricati rurali.
La revisione prevede che vengono fatti salvi i requisiti previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557/93, ovvero quelli relativi alla superficie minima di terreno, al volume d’affari dell’azienda che deve essere più della metà di quello dichiarato dal contribuente e al divieto per le abitazioni di lusso.