Legislazione 08/11/2022

Le nuove regole per il panel test sull’olio extra vergine di oliva

Le nuove regole per il panel test sull’olio extra vergine di oliva

Un nuovo regolamento della Commissione europea del 29 luglio definisce le regole di funzionamento del panel test 


Il regolamento di esecuzione comunitario 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva, ha chiarito alcuni importanti punti sul panel test dell’olio extra vergine di oliva.

Le nuove regole per il panel test sull'olio extra vergine di oliva

In particolare sono due gli articoli che parlano di panel test.

L’articolo 10 definisce:

…Le condizioni del riconoscimento dei panel di assaggiatori sono stabilite dallo Stato membro in particolare in modo da:

a) assicurarsi che siano rispettati i requisiti del metodo di cui all’allegato I, punto 5, per la determinazione delle caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva vergine;

b) garantire che la formazione del capo panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo Stato membro;

c) subordinare la validità del riconoscimento ai risultati ottenuti nell’ambito di un riesame annuale del panel di assaggiatori costituito dallo Stato membro.

In merito invece ai lavori del panel test è l’articolo 11 a disciplinare le modalità di verifica.

Articolo 11

Verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini

1. Le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sono considerate conformi alla categoria dichiarata se un panel di assaggiatori riconosciuto da uno Stato membro conferma la categoria.

2. Qualora il panel di assaggiatori non confermi la categoria dichiarata sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’operatore soggetto al controllo le autorità competenti incaricano altri panel di assaggiatori riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Almeno uno dei panel di assaggiatori è un panel riconosciuto dallo Stato membro in cui è stato prodotto l’olio di oliva. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la categoria dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la categoria dichiarata è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell’operatore soggetto al controllo.

3. Quando l’olio è prodotto al di fuori dall’Unione, le due controanalisi sono eseguite da due panel di assaggiatori diversi da quello che ha inizialmente constatato la non conformità.

4. Quando eseguono le controanalisi, i panel di assaggiatori valutano l’olio di oliva in due sessioni di assaggio distinte. I risultati delle due sessioni per l’olio di oliva oggetto della controanalisi devono essere omogenei dal punto di vista statistico. In caso negativo, il campione deve essere analizzato ancora due volte. I valori comunicati per le caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva oggetto della controanalisi sono calcolati come la media dei valori ottenuti per tali caratteristiche nelle due sessioni statisticamente omogenee.”

E’ quindi importante sottolineare come nel regolamento comunitario citato non esiste la differenza tra panel ufficiali e panel professionali, come ancora ribadito dal decreto ministeriale del 7 ottobre 2021 all’articolo 5. In particolare la normativa italiana definisce come comitato ufficiale quello istituito da una pubblica amministrazione, deputato ai controlli di conformità, mentre è panel professionale quello anche istituito da associazione, che si può occupare di certificazioni Dop/Igp e di scambi commerciali. Una decisione politica che quindi contrasta con il regolamento comunitario citato, tanto più che i requisiti per il riconoscimento ministeriale tra le due tipologie di panel previste dalla normativa italiana sono le stesse e soddisfano in entrambi i casi i requisiti stabiliti dal citato regolamento 2105.

Viene altresì ribadita che l’eventuale non conformità è indipendente “dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi”.

di T N