Legislazione

RICOMPARE L’IPOTESI DI UN RINVIO PER I NUOVI ESTIMI CATASTALI, IN ATTESA CHE PROBLEMI E CONTENZIOSI VENGANO RISOLTI, MA L’AGENZIA DEL TERRITORIO TORNA ALL’ASSALTO, STAVOLTA SUI FABBRICATI RURALI

Si ritiene ormai probabile una proroga per i versamenti direttamente correlati con gli aumenti dei valori degli estimi catastali dei terreni. Inizia intanto la caccia ai falsi fabbricati rurali. Si potrà provvedere all’accatastamento senza sanzioni entro il 30 giugno 2007, poi l’Agenzia del Territorio provvederà d’ufficio con oneri e spese a carico dei proprietari

09 giugno 2007 | Ernesto Vania

E’ stato approvato da parte della Commissione Finanze del Senato, con parere favorevole del Governo, l’emendamento che stabilisce la proroga per i versamenti al 30 novembre 2007, è, in questo senso, un primo segnale importante.
Così sarà possibile effettuare i versamenti del saldo 2006 e primo acconto 2007 sulla base delle vecchie rendite e, successivamente, provvedere al versamento della differenza.
Pertanto, pur nelle more della definitiva approvazione del provvedimento, deve ritenersi confermata la facoltà di utilizzare nella dichiarazione dei redditi le rendite non aggiornate e rinviare a novembre la regolarizzazione.
E' stato inoltre accolto l'emendamento che proroga al 30 settembre il termine per proporre ricorso nelle ipotesi in cui le istanze in autotutela non avessero esito favorevole.

Intanto però l’Agenzia del Territorio ha stabilito le modalità con cui verrà eseguita la verifica massiva dei requisiti di ruralità degli edifici in campagna.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge Finanziaria, i proprietari di immobili in campagna che non abbiano i requisiti di ruralità, tra cui il più importante è che il proprietario sia imprenditore agricolo iscritto alla Camera di Commercio, e che non abbiano iscritto tali edifici al catasto fabbricati potranno provvedere entro il 30 giugno 2007, senza che vengano applicate sanzioni.
Successivamente a tale data, l’Agenzia del Territorio, attraverso vari strumenti, tra i quali foto aeree, dati Agea e/o dei Comuni, provvederà al rilevamento degli edifici accatastati ancora al catasto terreni, fornendo l’elenco degli immobili, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione dei dati utili per il riscontro dei requisiti desumibili dalle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e risultanti in anagrafe tributaria e ai Comuni per le verifiche sull’effettivo stato e destinazione d’uso degli stessi immobili.
Le risultanze delle predette attività di verifica verranno quindi pubblicizzate e qualora i soggetti interessati non abbiano presentato, entro il termine di novanta giorni, la dichiarazione catastale, l’Agenzia del Territorio provvederà, in surroga dell’inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’accatastamento al catasto urbano.

Normativa collegata:
- per le sanzioni di mancato o tardivo accatastamento (art 20, 28, 31 Regio decreto 13 aprile 1939 e successive modificazioni)
- per gli oneri d’aggiornamento d’ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio (determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 30 giugno 2005)
- per la pubblicità relative all’attività di verifica massiva (art 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262)
- requisiti ruralità degli immobili (art 9, commi 3, 3 bis, 4, 5, decreto legge 30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e art 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262)