Legislazione 30/07/2020

Il regime speciale Iva per i piccoli produttori agricoli

Il regime speciale Iva per i piccoli produttori agricoli

L'Agenzia delle Entrate, il 28 luglio scorso, ha fornito importanti chiarimenti sulle attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti da materia agricola esclusivamente aziendale


Come spiegato nella risposta all'Interpello del 28 luglio 2020, le attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie sono classificate tra le attività agricole connesse di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e che, rientrando i citati prodotti nell'elenco di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trovi applicazione il regime speciale per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, per cui:
- ai fini Iva, si applica il meccanismo delle percentuali di compensazione;
- ai fini delle imposte dirette, viene dichiarato il reddito dominicale e agrario (quadro RB della dichiarazione dei redditi).

Con riferimento ai profili Iva, si prevede un regime Iva speciale, consistente nella detrazione forfetizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le "percentuali di compensazione" stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Come precisato nella Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, "nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il Legislatore ha fatto riferimento ad attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento. Si tratta, pertanto, di attività
strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale
integrazione".

Ai fini IRPEF, le attività di produzione e commercializzazione di vino, aceto, olio d'oliva, ottenuti esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo devono essere tassate su base catastale, rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ai sensi del quale sono considerate attività agricole "le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c-bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano un'attività agricola ai
sensi dell'articolo 32 TUIR.

Per quanto concerne l'attività di confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria
che beni acquistati da terzi, l'Agezia sostiene che tale attività sia classificabile come attività agricola mista ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.p.r. n. 633 del 1972, e, pertanto, ritiene che, previa annotazione separata dei costi e dei ricavi:
- ai fini Iva, relativamente ai prodotti propri (vino, olio e aceto), si applicano le relative percentuali di compensazione, mentre per quanto riguarda la marmellata ed i prodotti acquistati da terzi si applicano le modalità proprie del regime analitico;
- ai fini delle imposte dirette, la differenza tra ricavi e costi dei beni di terzi viene assoggettata a tassazione come reddito diverso occasionale (quadro RL della
dichiarazione dei redditi), come tale non soggetto ad IRAP, mentre i proventi dei beni di propria produzione rientrano nel reddito dominicale e agrario (Quadro RB della dichiarazione dei redditi).

L'attività di visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti costituisce una prestazione di servizi rientrante tra le
attività agricole connesse, definite dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e che, pertanto, i proventi derivanti dalla stessa rientrino nelle citate attività agricole
connesse.

di T N