Legislazione
L’ORIGINE IN ETICHETTA VIENE DEFINITIVAMENTE AFFOSSATA, NON POTEVA ESSERE DIVERSAMENTE
Troppa euforia per la legge 204/04, che contemplava l’obbligo di indicare l’origine dei prodotti alimentari. Con la decisione del Consiglio dei Ministri è iniziato il formale dietro front. Manca il coraggio di combattere nella giusta sede: a Bruxelles!
10 marzo 2007 | Mena Aloia
Quanto sto per riportare è la naturale e prevedibile evoluzione di una vicenda iniziata il 3 agosto 2004 con lâapprovazione della legge n. 204 ârecante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca".
à opportuno ricordare che in fase di stesura queste nuove disposizioni urgenti per alcuni prodotti agroalimentari divennero obbligatorie per tutti.
Si introdusse, in questo modo, lâobbligatorietà per tutti i prodotti alimentari di riportare in etichetta lâorigine o la provenienza (art.1-bis). In più, nel successivo art. 1-ter si chiariva che per quanto riguardava gli oli di oliva vergini ed extravergini bisognava riportare, sempre in etichetta, sia il luogo di coltivazione che di molitura delle olive.
Legge, questa, che fu accolta con giubilo dai più distratti che pensarono subito ad un atto eroico del nostro legislatore. Finalmente lâItalia stava difendendo i suoi prodotti. Finalmente uno strumento efficace per valorizzare e sfruttare il nostro Made in Italy.
Figuriamoci!
La legge venne immediatamente contestata da Bruxelles che aprì una procedura dâinfrazione e chiese al nostro Paese di fare un passo indietro. Bisognava abrogare formalmente le nuove norme. Dico formalmente perché nella sostanza la 204 è stata, fin dal primo giorno, una legge inutile che non ha prodotto alcun effetto e non per negligenza dei produttori che non si sono da subito adeguati o per colpa degli organismi di controllo che non hanno ben vigilato, ma semplicemente perché di fatto venne congelata da alcune Circolari successive alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dopo la richiesta ufficiale di abrogazione da parte della Commissione Europea del 17 ottobre 2006, in cui si dava allâItalia un solo mese di tempo per ottemperare, siamo giunti, con la solita lentezza, al 7 marzo 2007 quando, con lâapprovazione, da parte del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, del disegno di Legge Comunitaria 2007 sembra aver avuto inizio il formale dietro front.
Allâart. 7 di tale disegno di legge si legge, infatti:
â(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)
1. Lâarticolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.â
à opportuno riportare, con precisione, il contenuto di questi articoli appena citati.
3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi».
Art. 1-bis.
Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, e' disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d'oliva
1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Immagino la reazione dei pochi che si accorgeranno di questa inversione di marcia.
Per coloro che si professano paladini dei consumatori e dei produttori seri, sarà un invito a gridare allo scandalo.
Il Belpaese ancora una volta attaccato dallâUe, il mostro cattivo che non capisce le nostre esigenze e che difende solo gli interessi delle multinazionali.
Difficile e, forse, anche un poâ coraggioso ammettere che abrogare la 204, nei punti specificati, è la cosa più sensata da fare.
Allo scandalo bisognava gridare quando in fase di stesura della legge nessuno pensò di notificarla prima allâUE e questo perché era ovvio e assolutamente prevedibile fin dagli inizi che Bruxelles avrebbe aperto una procedura dâinfrazione.
Lo scandalo è quando i politici privi del coraggio necessario per difendere delle idee creano leggi inutili come questa. A volte ho come lâimpressione che si faccia solo del buon, devo ammetterlo, âmarketing politicoâ.
Ben lontana, dalla mente del nostro legislatore, lâidea di creare una seria ed efficace strategia di difesa del nostro made in Italy.
Poca voglia di combattere con gli strumenti giusti in sede comunitaria.
Evidentemente richiederebbe troppo impegno e troppo studio.
à una vergogna che gli unici a non sfruttare il cosiddetto âeffetto Made in Italyâ siano proprio gli italiani.
à una vergogna che i produttori seri, quelli che lavorano quotidianamente e duramente per valorizzare anche il territorio con i lori prodotti non possano poi scrivere in etichetta la provenienza.
à una vergogna vedere il nostro tricolore sugli scaffali di tutto il mondo âusatoâ da chiunque lo voglia fare, tranne che da noi.
à una vergogna che i nostri politici si approfittino di non avere una controparte ânellâindustria agroalimentare italiana- unita e forte, capace di alzare la voce per far valere le proprie ragioni.

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