Legislazione

E' italiano solo il prodotto agroalimentare coltivato, lavorato e confezionato in Italia

Un progetto di legge in esame al Senato vuole impegnare a limitare l'Italian sounding e favorire diciture sulle etichette come "realizzato interamente in Italia" o "100 per cento made in Italy" o "100 per cento italiano" o "tutto italiano", modificando l’articolo 4 della legge n. 4 del 2011

10 maggio 2019 | Marcello Ortenzi

La norma mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell’eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per tale ragione il disegno di legge, attualmente in esame alla Commissione agricoltura del Senato, composto di un solo articolo, modificando l’articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l’emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L’articolo 1 contiene le definizioni di "prodotto agroalimentare", "fase di produzione" e "operatore agroalimentare".

L’articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.            

L’articolo 3 detta le norme sulle indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all’articolo 2 devono essere riportate le diciture "realizzato interamente in Italia" o "100 per cento made in Italy" o "100 per cento italiano" o "tutto italiano" o altre equivalenti.            

L’articolo 4 impegna il MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.         

L’articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all’Unione europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

L’articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.          

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all’articolo 2 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.    

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