Legislazione

Più libertà per la vendita diretta per le aziende agricole

Nessuna distinzione tra i locali situati nell’ambito dell’azienda agricola e quelli situati altrove, purchè siano nella disponibilità dell'azienda agricola. Possibile anche mettere a disposizione della clientela bicchieri e posate con modalità che non implicano un’attività di somministrazione

08 marzo 2018 | Antonio Rizzo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito importanti chiarimenti in merito alla vendita diretta da parte delle aziende agricole.

In particolare MISE ha chiarito quanto segue:

- con risoluzione 380940 ha affermato che l’azienda agricola che effettua la vendita diretta in locali posti fuori dell’azienda agricola medesima (anche se posti in centri abitati di città e metropoli) tale attività rientra tra quelle previste dall’art. 2135 del C.C., pertanto non può essere classificato come commercio. Ad avviso dello scrivente Ministero si prevede che “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario”.
In forza di tale previsione, secondo il Ministero, non è possibile operare una distinzione tra i locali situati nell’ambito dell’azienda agricola e quelli situati altrove: ciò che è importante, al fine di poter ricondurre le attività di consumo immediato di cibo e bevande all’interno della disciplina della vendita diretta, è che gli immobili siano nella materiale disponibilità dell’imprenditore agricolo (quindi anche detenuto con un contratto di rete!!!!). Rispettato tale parametro, non rileva l’ubicazione dell’immobile utilizzato

- con risoluzione 59196 invece è stato affermato che: non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un uso autonomo e diretto”.

Con i due documenti di prassi in commento il MISE ha operato due importanti aperture in materia di vendita diretta.

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