Legislazione
Prodotti fitosanitari, si cambia. Le vecchie etichette sono fuorilegge
Nuovi obblighi anche per gli imprenditori agricoli nell'utilizzo di prodotti fitosanitari etichettati secondo la direttiva 1999/45/CE. Occorre munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate e non solo
02 giugno 2017 | R. T.
A partire dal 1° giugno 2017, il regolamento (CE) n 1272/2008 (CLP) entrerà in piena applicazione e, di conseguenza, i prodotti fitosanitari dovranno tutti essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal regolamento stesso e cesserà la deroga di due anni che ha consentito la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa, la direttiva 1999/45/CE (DPD).

I distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del citato regolamento CLP.
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato un utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n 1272/2008, ma è tenuto a disporre delle informazioni aggiornate per un utilizzo in sicurezza del prodotto (tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza).
Nel caso in cui l’agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore di un’impresa agricola, a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una valutazione dei rischi legati al trasporto, allo stoccaggio e allo smaltimento delle confezioni ed alla gestione degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate, anche in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Inoltre, anche in conformità a quanto prescritto dal Piano d’azione nazionale per l ’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), l’acquirente utilizzatore professionale è tenuto a dotarsi della scheda di sicurezza aggiornata (SDS) quale strumento di informazione integrativo all’etichetta per un uso appropriato del prodotto, dal trasporto allo smaltimento, nonché al fine di attuare correttamente le procedure in caso di emergenza, fatte salve le misure previste nell’etichetta del prodotto ai fini della mitigazione del rischio conseguente all’esposizione dell’uomo e dell’ambiente in corso di manipolazione e utilizzo.
I titolari dell’autorizzazione, primi responsabili della classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari immessi in commercio, sono tenuti ad assicurare che i prodotti fitosanitari siano dotati dell’imballaggio e dell’etichettatura conformi ai requisiti CLP e devono collaborare con i soggetti della filiera, distributori e agricoltori per realizzare quanto sopra esposto, con particolare riguardo alla diffusione delle informazioni aggiornate tra cui le etichette e le schede di sicurezza.
Premesso quanto sopra, i distributori/rivenditori che detengono presso i propri punti vendita e depositi prodotti non imballati ed etichettati in conformità al regolamento CLP, dal 1° giugno 2017 non potranno più venderli, o metterli a disposizione di terzi neanche a titolo gratuito.
Pertanto il distributore o rivenditore in possesso di prodotti fitosanitari non conformi al CLP potrà: previo accordo restituire al titolare dell’autorizzazione i prodotti con etichette redatte secondo la precedente Direttiva, o con imballaggi difformi da quelli previsti dal regolamento CLP ai fini della rietichettatura ed eventuale reimballaggio, oppure smaltire i prodotti fitosanitari non conformi secondo le modalità consentite dalla norma vigente sulla materia.
Dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agricoltore, utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, potrà utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotte in data antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in possesso della nuova SDS redatta conformemente al Regolamento (UE) N. 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico-fisiche ed ecologiche unicamente conformi al Regolamento CLP.
Nel caso di controlli da parte delle autorità competenti sarà sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione dell’acquisto delle proprie giacenze anteriormente al 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture d’acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate.
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