Legislazione

INDIETRO TUTTA SULLA VENDITA DIRETTA, FORSE. DALL’ANCI UNA DIRETTIVA PRONTAMENTE SMENTITA DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il decreto 228 del 2001 consente la vendita diretta agli imprenditori agricoli, sia pure con qualche limite e prescrizione. Una disciplina complessa che normava tanto il commercio all’interno dell’impresa quanto su spazi pubblici. L’Associazione dei Comuni aveva fornito proprie indicazioni operative prontamente bloccate da Scajola

11 febbraio 2006 | Ernesto Vania

La vendita diretta oggi rappresenta per le azienda agricole un ottimo mezzo per esitare la propria produzione a prezzi più remunerativi di quelli all’ingrosso ma anche per valorizzare i prodotti locali, avendo la possibilità di dialogare direttamente con il consumatore.
Anche per il pubblico esistono dei vantaggi. I prezzi praticati dall’agricoltore saranno infatti sicuramente inferiori a quelli dei commercianti, appesantiti dai vari passaggi di mano: grossisti, distributori, mediatori.

Prendendo atto di questi benefici, tanto per l settore agricolo quanto per la collettività, il legislatore ha disposto, a mezzo del decreto legislativo 228 del 2001 che l’imprenditore agricolo possa esercitare la vendita diretta non solo in azienda, cosa prevista già dal Codice civile, ma anche in altri spazi aperti, sia pubblici sia privati.
Di seguito riportiamo l’articolo 4 del suddetto decreto che norma l’”esercizio dell’attività di vendita”.

Art. 4.
Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni (ndr: di lire) per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi (ndr: di lire) per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.


L’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) ha voluto fornire una propria interpretazione della norma, fornendo così utili indicazioni alle amministrazioni locali che, dallo studio del provvedimento, sono le uniche responsabili del procedimento e delle relative amministrazioni.
In particolare, nella direttiva del 24 ottobre 2005, viene sottolineato che l’imprenditore agricolo può, nel rispetto del decreto 155/1997 (Haccp) e delle direttive Ce 93/43/Ce e 96/3/Ce, esercitare la vendita diretta anche fuori dalla propria azienda, su spazio privato, previa comunicazione al Comune dove risiede l’azienda dei tempi e modi con cui intende esercitare la “vendita diretta itinerante”. Si specifica inoltre che, qualora l’agricoltore, sosti in maniera continuativa e ripetuta sullo stesso spazio privato, al di fuori del Comune di appartenenza, deve fornire le medesime indicazioni (comunicazione di esercizio di attività di vendita) al Comune ospitante.
Nel caso, invece, l’imprenditore desiderasse occupare una spazio di proprietà pubblica, sono da applicare le specifiche disposizioni comunali in materia di commercio.
Nel documento si ribadisce infine che la vendita diretta in azienda è esclusivamente soggetta a comunicazione al Comune di appartenenza, fatti salvi, ovviamente, i requisiti igenico-sanitari.
Ultimo aspetto fondamentale che l’Anci esamina è l’orario di apertura e vendita al pubblico. Trattandosi di vendita da parte di imprenditori agricoli, e sulla base del comma 7 dell’art. 4 del decreto 228/2001, non si possono applicare le normative sul commercio in tema di orari di apertura e non sussistono gli obblighi di chiusura domenicale e festiva.

L’articolato documento dell’Anci, così pure lo spirito della legge, sono stati messi in discussione dal Ministero delle Attività produttive. Con parere n. 11431 del 20 dicembre 2005 il Ministero ha risposto al Comune di Potenza che non è ammesso l'esercizio da parte degli agricoltori della vendita a cielo aperto, su area privata, dei prodotti ortofrutticoli. Una posizione spiegata dal fatto che una tale interpretazione della normativa vigente determinerebbe la possibilità di intraprendere attività mercatali su aree private mediante semplice comunicazione al Comune competente, con ripercussioni sul sistema di programmazione dell'attività commerciale.

Il parere espresso dal Ministero delle Attività produttive negherebbe, di fatto, agli imprenditori agricoli, l’esercizio della vendita diretta su suolo privato extra aziendale.
Una decisione che contrasta palesemente anche con più recenti disposizioni normative in tema di agevolazioni al settore agricolo.
Riteniamo quindi urgente un chiarimento tra il Ministero delle Attività produttive e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, ricordando che, in materia giurisprudenziale, un decreto legislativo, tanto più se così chiaro ed esplicito, ha una maggiore valenza rispetto al parere di qualsivoglia Ministero.