Legislazione

I chiarimenti del Ministero dell'economia su Imu e Tasi per il settore agricolo

Qual'è l'aliquota massima per i fabbricati rurali? I terreni agricoli in zone svantaggiate o montane devono pagare l'Imu? Deve pagare la Tasi un'area edificabile coltivata da un coltivatore diretto?

06 giugno 2014 | R. T.

L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
- visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
- nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il  2014 fino al 2,5 per mille?

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille.
Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.
Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla
previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Fonte: cicolare 137/2014

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