Legislazione

Tasi sui terreni agricoli, controlli e semplificazioni. Ecco su cosa sta lavorando il Parlamento

Due i testi, entrambi d'iniziativa governativa, che sono all'esame delle aule. Il primo modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2014. Il secondo è meglio conosciuto come “collegato agricoltura”

02 maggio 2014 | Marcello Ortenzi

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"

L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Inoltre, i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera). La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili.  Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame: rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli.
La lettera g) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.   

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca

L'articolo 1 riguarda le semplificazioni in materia di controlli. Il comma 1 è volto  coordinare le attività ispettive al fine di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza anche per non intralciare la regolare attività delle imprese agricole. Il comma 2 stabilisce che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni in via telematica. Il comma 4 reca semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio. Il comma 5 inserisce una novella che rende obbligatori l’istituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di servitù. Il comma 1 stabilisce che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas.
L'articolo 3 riguarda la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi. Il comma 1 riduce, da 180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di contratti agrari. Al comma 1 si introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di affitto di fondi rustici in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo - specificamente, si tratta di quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito. Il comma 2 reca disposizioni volte a definire la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini del diritto di prelazione o di riscatto agrari.
L'articolo 5 dispone una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di dodici mesi.
L'articolo 6 riguarda il sostegno dell'agricoltura biologica. Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, si prevede anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Mipaaf, adottato previo parere della Conferenza unificata.
L'articolo 7 reca la delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, al comma 1 si fa esplicito riferimento all'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica. Il comma 2 stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero. Circa la struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, la lettera a) del comma 2 pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente; per le risorse umane. La lettera b) del comma 2 prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne. In base alla lettera c) del comma 2, una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del made in Italy, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La lettera d) del comma 2 impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; poi si interviene nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati, prospettandosi l'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). L'articolo 8 reca interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero. Il comma 1 specifica i termini del credito d'imposta che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 2 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso. Il comma 4 specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea.
L'articolo 9 introduce il marchio identificativo della produzione nazionale. Il marchio, privato e facoltativo, è di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo che sottoscrivono uno accordo specifico: esso sarà volto alla definizione del marchio - nonché del relativo regolamento d'uso e modalità di vigilanza - all'esito di un tavolo tecnico cui le organizzazioni sono chiamate a partecipare, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 10 riguarda i contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare. Il comma 1 mira ad estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla medesima legge finanziaria per il 2005.
L'articolo 11 reca disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei. Il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. Poi si rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN.
L'articolo 12 reca delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. Il comma 1 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.
L'articolo 13 reca interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani. Il comma 1, lettera a), sostituisce interamente il capo III (dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego". La lettera b) reca un ulteriore novella all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo di coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Capo III. Il nuovo articolo 9 del testo novellato è dedicato ai principi generali della disciplina destinata alle micro e piccole imprese, su tutto il territorio nazionale, a totale o parziale partecipazione giovanile; le relative disposizioni sono inoltre destinate a favorire il ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario. Il nuovo articolo 10 stabilisce la natura dei benefici ed i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina di settore sugli aiuti di Stato. L'articolo 10-ter stabilisce che sono finanziabili iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
L'articolo 14 reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta. Per favorire la produzione agricola sociale e a filiera corta si prevede, al comma 1, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. Il comma 2 pone in capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni - prodotti da agricoltura sociale, a chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità.
L'articolo 15, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (articoli 15-22) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia e definiti all'articolo 16. Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive. L'articolo 16 reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei. All'articolo 17, al comma 1,si stabiliscono i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti. L'articolo 21,comma 1, prevede la clausola del mutuo riconoscimento, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.
L'articolo 23 reca poi una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso".

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