Legislazione

Il governo è salvo. I provvedimenti agricoli ancora no

Con la fiducia a Letta può continuare l'iter di conversione in legge di alcune misure a favore del settore primario. In attesa dell'abolizione l'Imu agricola

05 ottobre 2013 | Marcello Ortenzi

Vi è stato il serio rischio che i provvedimenti governativi che toccavano direttamente e indirettamente l'agricoltura divenissero anzitempo carta straccia.

Una caduta del governo Letta avrebbe portato a una fase di instabilità e, forse, alla mancata conversione in legge di alcuni provvedimenti essenziali.

Vediamoli.

 

Conversione in legge del DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni urgenti finalizzate ad intervenire sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013, ad attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni, a differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, ad adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti e, infine, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici. la prima rata non è dovuta per le abitazioni principali e assimilati, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali. I terreni agricoli,ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche. Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). Ai sensi del comma 8-bis all'articolo13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.  L'articolo 15, reca riduzioni di spesa che interessano il Ministero delle politiche agricole e in particolare, si prevede che per una quota di 300 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi dei Ministeri. Per il Dicastero agricolo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al decreto in esame, la riduzione per i consumi intermedi è pari a 2 milioni e 190 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 26 milioni e 380 mila euro) e la riduzione degli investimenti fissi lordi è pari a 360 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 62 milioni e 240 mila euro); il totale delle riduzioni è quindi pari a 2 milioni e 540 mila euro. Si prevede inoltre che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati dalle riduzioni, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Il decreto-legge presenta una serie di disposizioni finalizzate a rivedere le norme sulle prestazioni energetiche nell'edilizia in ossequio al dettato della Direttiva CE/2010/31/UE nonché per tener conto di alcune procedure di infrazione: in particolare il decreto-legge con l'articolo 5 introduce il concetto di edifici ad energia zero e prevede l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo di garanzia di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 per sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici. Le risorse di tale fondo vengono aumentate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di Co2. L’articolo 2 comma 1 introduce la definizione di «impianto termico» che modifica quella attualmente prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (Allegato A, n. 18).  Le modifiche rispetto all'attuale definizione riguardano la specificazione che nella definizione (che resta quella di «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato»), sono compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

È inoltre aggiunta la specificazione che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante.

Il nuovo articolo 4-ter riguarda gli strumenti finanziari per incentivare l'efficienza energetica.

L'articolo 11 prevede lo svolgimento di attività informative nei confronti di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, affinché siano valutate le opportunità offerte dalla normativa in materia di efficienza energetica. Il ddl reca agli articoli da 14 a 20 disposizioni fiscali agevolative in tema di incremento della capacità di risparmio energetico. L'articolo 14 prevede al comma 1 la proroga al 31 dicembre 2013 del cosiddetto "ecobonus" per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli immobili, con esplicita esclusione delle spese relative alla pompa di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entropia e per la sostituzione di scaldacqua con pompe di calore. Sono confermati gli incentivi già previsti, con la specificazione che l'agevolazione per le spese sostenute è incrementata fino al 31 dicembre 2013 dal 50 al 65 per cento. Il tetto massimo delle spese detraibili è ridotto rispetto alla disciplina previgente. Il comma 2 dello stesso articolo 14 prevede significativamente che la detrazione del 65 per cento delle spese è fruibile per gli interventi posti in essere fino al 30 giugno 2014 ove realizzati sulle parti comuni per decisione del condominio. L'articolo 16 proroga al 31 dicembre 2013 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie in misura pari al 50 per cento con un tetto massimo di 96.000 euro e riconosce altresì una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute (sino a un massimo di 10.000 euro) per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'unità oggetto di ristrutturazione e la detrazione è ripartita in dieci annualità.

 

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

La norma espone una serie di misure finalizzate al rilancio dell’economia. Con l'articolo 1, al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si fissano disposizioni non immediatamente applicative, con finalità, nonché i principi e criteri a cui deve attenersi il Governo per la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, nonché a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. L'articolo 2 introduce un meccanismo incentivante per PMI , comprese aziende agricole e pesca, che intendono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo. L'articolo 3 prevede un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale. L'articolo 5, reca una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica. In particolare la previsione di un'estensione della Robin tax – in parte destinata a riduzione degli oneri generali di sistema – una riduzione delle tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili e assimilate e il blocco di una maggiorazione degli incentivi previsti per l'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi. L'articolo 6 fissa per il periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015 la misura dell'accisa sul gasolio, utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali a 25 euro per mille litri, a condizione che i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Poi disposizioni per il settore bieticolo saccarifero. I Commi 4 bis e 4 ter specificano le caratteristiche dei progetti di riconversione degli stabilimenti ex saccariferi. L'articolo 9 reca norme finalizzate ad accelerare l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca, e la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi. Per accelerare l'utilizzo dei predetti fondi, tra l'altro, si conferisce la facoltà allo Stato, o alla Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di poter intervenire in via sussidiaria sostituendosi all'ente inadempiente. L'articolo 22, c 1, è finalizzato a semplificare le procedure amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni per il dragaggio dei porti. Il successivo comma 2 provvede a rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio, confermando la misura già positivamente sperimentata dalle autorità portuali, negli anni 2010, 2011 e 2012, che consente ad esse di diminuire le tasse fino all'azzeramento, ovvero di aumentarle fino a un tetto massimo pari al doppio. L'articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. L'indennizzo è ammesso solo nelle ipotesi di mero ritardo nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte, non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio e presuppone il decorso del tempo quale mero nesso causale. L'art. 32 chiarisce la normativa relativa alle agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate, cioè l’applicabilità della legge 67/88 alle cooperative agricole delle zone interessate. Il comma 7-ter, prevede il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi previsto per i datori di lavoro che occupano personale nei territori montani o in zone agricole svantaggiate, che è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell’agricoltura, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. L'art. 41 ter esclude dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alcune particolari tipologie di impianti tra i quali: silos per i cereali, impianti di essiccazione di definita tecnologia, cantine con limitata dimensione della lavorazione di uva, tutto questo tenuto conto dello scarso apporto di emissioni causato da tali impianti. L'articolo 45 prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole. L' art. 45-bis in merito al cosiddetto patentino per attrezzature agricole si prevede che, con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni vengano disciplinate le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione, per evitare inutili aggravi di professionalità già consolidate. Con il comma 2 si posticipa al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’Accordo relativamente ai trattori agricoli o forestali. Con l'art. 58 si consente al CRA, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, di assumere operai agricoli solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

Potrebbero interessarti

Legislazione

Tre milioni di euro per le Terre rurali d'Italia

I fodi sono volti a preservare e valorizzare i territori rurali e le risorse locali esistenti, il patrimonio di conoscenze, di tecniche e di consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alla produzione agroalimentare

02 giugno 2025 | 16:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

DDL Agroalimentare: le novità per proteggere i consumatori dalle frodi

Nel DDL Agroalimentare nuove fattispecie di reato sulle frodi e possibilità di usare le intercettazioni telefoniche. Le nuove sanzioni saranno graduali in base alla gravità della violazione, con l'introduzione di misure più dissuasive legando gli importi al fatturato delle imprese coinvolte.

10 aprile 2025 | 16:15

Legislazione

Il Parlamento italiano vuole difendere l'agricoltura eroica

Presentati due diversi disegni di legge che verranno unificati per dare una dimensione, una protezione e dei fondi per la tutela dell'agricoltura eroica: previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro

04 aprile 2025 | 15:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

Xylella fastidiosa: i dettagli del piano di sostegno per le imprese agricole colpite

Gli aiuti saranno concessi per interventi di reimpianto con cultivar resistenti o per la conversione a colture alternative. Il contributo coprirà il 100% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 15.000 euro per ettaro

15 febbraio 2025 | 15:00

Legislazione

L'azienda agricola può ricevere 50 mila euro in tre anni di aiuti de minimis

L'aumento del massimale per impresa tiene conto di diversi fattori, tra cui l'esperienza acquisita, gli sviluppi del mercato e l'inflazione eccezionale registrata negli ultimi anni in questo settore

30 dicembre 2024 | 12:00

Legislazione

Al via le domande per i 100 milioni per l'innovazione in agricoltura

Il valore del contributo a fondo perduto può arrivare al 95% del totale dei costi ammissibili per l’acquisizione di macchine, strumenti e attrezzature innovative per l’agricoltura

18 novembre 2024 | 08:30

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati