Legislazione
Fatture e registri: le nuove regole in vigore anche per l'agricoltura
Con legge di stabilità e decreto crescita bis, nuove disposizioni in tema fiscale. Le fatture dovranno riportare un numero progressivo che le identifichi in maniera univoca. Trasmissione obbligatoria del registro clienti fornitori anche per gli agricoltori esonerati ai fini Iva
12 gennaio 2013 | Antonio Rizzo
Dal 1 gennaio 2013 le fatture di vendita e le fatture per le prestazioni di servizi emesse subiscono alcune modifiche ad opera dell’articolo 1, commi 324 e seguenti, della Legge 218/2012). In primo luogo, riguardo alla numerazione delle fatture, mentre in passato era previsto che la fattura venisse datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, ora viene, invece, stabilito che la fattura debba contenere “il numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Onde evitare una numerazione progressiva illimitata e quindi ridondante, appare ragionevole l'interpretazione che viene fornita in dottrina secondo la quale la numerazione debba essere accompagnata dall'anno di emissione (esempio 1/2013). E’ poi prevista l'indicazione del numero di partita Iva dell'acquirente o del committente; in caso di soggetto passivo Ue si deve riportare il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro; se, invece il cliente è un soggetto residente privato si deve riportare nella fattura il numero di codice fiscale. Devono, inoltre, essere inserite in fattura, se manca l’Iva, le annotazioni obbligatorie relative a operazione non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile.
L’articolo 36 del Dl 179/2012 (Decreto crescita, convertito nella legge 221/2012), entrato in vigore il 19 dicembre scorso, stabilisce che anche gli agricoltori esonerati ai fini Iva devono trasmettere gli elenchi clienti e fornitori. Si tratta delle imprese agricole minime di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72 e cioè quelle che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, allegata allo stesso decreto. Non è chiaro, tuttavia, da quando decorra l’obbligo, in particolare se l’obbligo vale da dicembre o per tutto il 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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