L'arca olearia
Etichettatura d’origine dell’olio d’oliva, ultimi ritocchi prima della partenza
Il decreto ministeriale che da attuazione al regolamento comunitario 182/2009 è in via di definizione. Qualche adempimento in più ma anche un’ampia fascia di esclusioni
16 maggio 2009 | R. T.
Dal 1 luglio 2009, come recita il regolamento comunitario 182/2009, tutti gli oli vergini ed extra vergini dâoliva dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta lâorigine del prodotto.
LâItalia sta lavorando al decreto che dà attuazione alla normativa già da qualche tempo e dopo innumerevoli tavoli di confronto tra gli attori della filiera si è giunti a una bozza che presenta numerosi caratteri di novità rispetto a quanto vi avevano anticipato alcune settimane fa (link esterno).
Rispetto a qualche settimana fa, la bozza, che dimentica completamente di citare il codice alfanumerico quale mezzo fino ad oggi adottato per dare attuazione al articolo 9 comma 2 del reg. CE 1019/02 che recita: âPer le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui allâarticolo 4 (ndr origine)â
In compenso è previsto che tutte le aziende che confezionano olio dâoliva si registrino in un apposito elenco, nellâambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Al SIAN andranno trasmesse le informazioni contenute nei registri di carico e scarico secondo modalità che verranno stabilite da Agea e Icq.
Buone notizie per gli olivicoltori. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, lâobbligo della tenuta di un registro di carico e scarico si intende assolto dallâinsieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dallâart. 2 del DM 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.
Infine unâultima nota. Dietro richiesta motivata di Federolio, che ha richiesto espresso parare a Bruxelles, saranno possibili anche denominazioni dâorigine che facciano riferimento a una regione geografica più grande di un Paese (ad esempio bacino del Mediterraneo).
Restano fermi tutti gli altri obblighi a cui si è fatto riferimento nel precedente articolo, con particolare riferimento allâindicazione obbligatoria nei documenti amministrativi e in quelli di trasporto dellâindicazione dellâorigine nonché dellâidentificazione dellâolio presente nei tini aziendali.
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