L'arca olearia

Etichettatura d’origine dell’olio d’oliva, ultimi ritocchi prima della partenza

Il decreto ministeriale che da attuazione al regolamento comunitario 182/2009 è in via di definizione. Qualche adempimento in più ma anche un’ampia fascia di esclusioni

16 maggio 2009 | R. T.

Dal 1 luglio 2009, come recita il regolamento comunitario 182/2009, tutti gli oli vergini ed extra vergini d’oliva dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta l’origine del prodotto.

L’Italia sta lavorando al decreto che dà attuazione alla normativa già da qualche tempo e dopo innumerevoli tavoli di confronto tra gli attori della filiera si è giunti a una bozza che presenta numerosi caratteri di novità rispetto a quanto vi avevano anticipato alcune settimane fa (link esterno).

Rispetto a qualche settimana fa, la bozza, che dimentica completamente di citare il codice alfanumerico quale mezzo fino ad oggi adottato per dare attuazione al articolo 9 comma 2 del reg. CE 1019/02 che recita: “Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui all’articolo 4 (ndr origine)”

In compenso è previsto che tutte le aziende che confezionano olio d’oliva si registrino in un apposito elenco, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Al SIAN andranno trasmesse le informazioni contenute nei registri di carico e scarico secondo modalità che verranno stabilite da Agea e Icq.

Buone notizie per gli olivicoltori. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l’obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico si intende assolto dall’insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del DM 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.

Infine un’ultima nota. Dietro richiesta motivata di Federolio, che ha richiesto espresso parare a Bruxelles, saranno possibili anche denominazioni d’origine che facciano riferimento a una regione geografica più grande di un Paese (ad esempio bacino del Mediterraneo).

Restano fermi tutti gli altri obblighi a cui si è fatto riferimento nel precedente articolo, con particolare riferimento all’indicazione obbligatoria nei documenti amministrativi e in quelli di trasporto dell’indicazione dell’origine nonché dell’identificazione dell’olio presente nei tini aziendali.

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