L'arca olearia
In scadenza l'obbligo di classificazione degli oli di oliva prodotti e stoccati in frantoio
Entro il 10 gennaio tutti gli oli prodotti entro il 31 dicembre 2025, detenuti in frantoio, come olio proprio o di terzi e attualmente registrati come “in attesa di classificazione” devono essere classificati
07 gennaio 2026 | 14:00 | C. S.
Tutti gli oli prodotti entro il 31 dicembre 2025, detenuti in frantoio, come olio proprio o di terzi e attualmente registrati come “in attesa di classificazione” devono essere classificati entro e non oltre il 10 gennaio 2026 nella loro categoria definitiva:
• Olio Extra Vergine di Oliva
• Olio Vergine di Oliva
• Olio Lampante
Per la registrazione della classificazione si dovranno utilizzare i consueti codici operativi:
• 00 – Classificazione per l’olio prodotto in conto proprio
• T10 – Classificazione per l’olio di terzi detenuto in conto deposito
Scadenza del 16 gennaio 2026 – Registrazione sul Registro Telematico
A seguito della classificazione, la relativa registrazione sul Portale SIAN deve essere effettuata entro il sesto giorno successivo, e comunque non oltre il 16 gennaio 2026.
Accuratezza della classificazione e responsabilità in caso di ispezione
Si richiama con particolare forza l’attenzione sull’accuratezza della procedura di classificazione degli oli prodotti e stoccati. Va evidenziato che, in caso di ispezione, la non conformità tra le caratteristiche effettive dell’olio e quanto dichiarato nel Registro Telematico costituisce violazione sanzionabile ai sensi della Legge 1407/1960.
L’Art. 5 della citata legge stabilisce che è vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, oli che non posseggano le caratteristiche prescritte. È inoltre vietato commercializzare oli rientranti negli articoli 1, 2 e 3 della legge con denominazione diversa da quella dichiarata.
Le sanzioni previste dall’Art. 8 sono le seguenti:
-
Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
-
Se il fatto è di lieve entità, la sanzione può essere ridotta fino alla metà.
-
Se il fatto è commesso da un produttore che abbia venduto modeste quantità del proprio prodotto, si applica una sanzione fino a 1.500 euro.
Si ricorda inoltre che, per la corretta classificazione degli oli Extra Vergini, l’analisi organolettica deve attestare assenza totale di difetti.
Ai fini della classificazione come “Extra Vergine”, il prodotto deve essere privo di difetti organolettici (mediana dei difetti Md=0), in conformità ai requisiti dell’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/2104.
Aggiornamento della cartellonistica
Va infine fatto presente, come previsto dall’art. 5-bis del DM 23 dicembre 2013 richiamato nella Circolare ICQRF, l’avvenuta classificazione deve essere immediatamente seguita dall’aggiornamento della cartellonistica dei recipienti di stoccaggio, riportando in modo chiaro e leggibile la categoria dell’olio contenuto.
Fonte: FOA Italia
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