L'arca olearia
Senza fascicolo aziendale scattano le sanzioni: tracciabilità obbligatoria degli oli di oliva vergini
L'obbligo di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della loro molitura. La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 3.000 Euro e la responsabilità solidale dei frantoi
24 ottobre 2025 | 14:00 | Stefano Pasquazi
La filiera olivicola-olearia italiana si confronta da tempo con l'esigenza di una tracciabilità rigorosa, strumento indispensabile per la lotta alle frodi e la tutela del Made in Italy. L'aggiornamento della cosiddetta legge "salva olio" dello scorso anno sembra essere passato in sordina ai più, ma è fondamentale prestarvi la giusta attenzione perché introduce di fatto un elemento di svolta: per la prima volta, la commercializzazione di olive o olio senza aver preventivamente costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale comporta l'applicazione diretta di sanzioni pecuniarie.
Quali sono i risvolti pratici e le conseguenze immediate di questa novità legislativa? Sono domande che impongono una revisione non superficiale di alcune procedure operative da parte degli operatori.
La riflessione prende le mosse dall'Articolo 16 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 ("Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini"), che è stato oggetto del recente aggiornamento. L'applicazione di queste nuove disposizioni evidenzia due punti "cardine" che meritano particolare attenzione:
- Obbligo del Fascicolo e Destinazione delle Produzioni (Olivicoltore)
La norma stabilisce che, per garantire la piena rintracciabilità e prevenire frodi, tutti gli olivicoltori hanno l'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale. Il punto saliente è il divieto esplicito: in caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni (olive e olio) non possono essere destinate al commercio. La violazione di questo divieto, come cita il comma 2 dell’articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 3.000 Euro.
- Obblighi Temporali: Il "Prima della Commercializzazione"
Va inoltre posto in evidenza che, come prevede l’art. 7, comma 3, del D.M. 10 novembre 2009, l'obbligo di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della loro molitura. Questo vincolo temporale è cruciale: l'olivicoltore deve arrivare con le olive al frantoio con una posizione amministrativa già regolarizzata, pena l'impossibilità di destinare il prodotto al mercato.
Il Ruolo Critico del Frantoiano e la Responsabilità Solidale
L'inasprimento sanzionatorio non si ferma all'olivicoltore, ma chiama in causa direttamente anche il frantoiano, configurando di fatto una atipica responsabilità di controllo sulla regolarità della filiera in entrata. Un ruolo che, peraltro, non gli è proprio, anche perché non dispone degli appositi strumenti di controllo. Secondo il comma 3 dell’Art. 16 della citata legge n. 9, il frantoio potrebbe essere sanzionabile se annota nel Registro di carico e scarico olive o oli provenienti da produttori che non hanno rispettato l'obbligo del Fascicolo Aziendale. Anche in questo caso, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da 500 Euro a 3.000 Euro.
Come superare questa criticità?
A fronte di interpretazioni eccessivamente restrittive della norma, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MASAF) è intervenuto con una nota (prot. n. 937025 del 9/12/2020) per fare chiarezza sulla questione dell'autocertificazione. Il Ministero ha infatti precisato che l'Art. 16 della Legge 9/2013 non istituisce un obbligo formale per il frantoiano di acquisire dagli olivicoltori informazioni aggiuntive. Tuttavia, riconosce a quest’ultimo, "per sua tutela", la facoltà di richiedere all’olivicoltore una specifica autocertificazione attestante la corretta tenuta del Fascicolo Aziendale, potendo legittimamente rifiutarsi di introdurre nel proprio impianto e lavorare le olive di un olivicoltore che non presenti la predetta autodichiarazione. Tutto ciò è finalizzato a evitare di esporsi egli stesso a eventuali sanzioni per l'inadempienza del fornitore/proprietario.
Di conseguenza, l'autocertificazione va considerata una possibile e consigliabile modalità con la quale il trasformatore, e soprattutto l'acquirente di olive, si cautela contro eventuali inadempienze del venditore che comporterebbero una sanzione anche per l'acquirente stesso. In sostanza, l'uso dell'autocertificazione è una misura legittima e raccomandata per la manleva del frantoiano sia nel caso di acquisto delle olive o dell'olio, sia nel caso di lavorazione in conto terzi.
- L'Unica Esenzione: L'Autoconsumo
L'unica categoria di produttori esentata dall'obbligo di costituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale è quella che rispetta due condizioni cumulative:
- La produzione di olio è destinata esclusivamente all'autoconsumo.
- La produzione non supera i 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.
Anche per la gestione di questi conferimenti, è opportuno che il frantoio abbia un'autodichiarazione che ne attesti l'esenzione.
Conclusioni
L'aggiornamento normativo ha rafforzato il sistema di tracciabilità, collegando il Fascicolo Aziendale (generalmente redatto per i rapporti con la Pubblica Amministrazione legati ai Premi PAC) con un obbligo specifico legato alla tracciabilità degli oli di oliva vergini. La cui inottemperanza prima della commercializzazione, ora, è immediatamente sanzionabile.
Per gli operatori, l'imperativo è la diligenza amministrativa. In particolare, si ricorda, nel caso in cui l’olivicoltore voglia vendere olive oppure olio come monovarietale, che l’olivicoltore deve procedere anche ad assicurarsi che la Scheda Olivetata del fascicolo aziendale includa il numero delle piante e la varietà coltivata e posta in commercio.
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