L'arca olearia
Acetamiprid su olivo: il problema della residualità e tossicità
Dal 19 febbraio sono entrate in vigore le nuove etichette ministeriali dei formulati commerciali che contengono acetamiprid. Ridotta l’assunzione giornaliera accettabile (DGA) e la dose acuta di riferimento (ARfD)
08 settembre 2025 | 16:00 | R. T.
Acetamiprid è stato inizialmente iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE il 1o gennaio 2005 dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione. Dopo la prima approvazione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato diversi pareri motivati sulle modifiche dei livelli massimi di residui esistenti (LMR), compresa la valutazione di tutti gli LMR esistenti in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
A seguito della pubblicazione del Regolamento UE 2025/158 del 29 gennaio scorso, alcune novità sono occorse in termini di limiti massimi residui (LMR) per la sostanza attiva acetamiprid. Il Regolamento ha infatti modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti.
Tale modifica ha comportato anche la ridefinizione degli intervalli di sicurezza, del numero dei trattamenti/anno e delle dosi massime su alcune specifiche colture. Dal 19 febbraio sono entrate quindi in vigore le nuove etichette ministeriali dei formulati commerciali che contengono acetamiprid.
Cosa è l’acetamiprid e i problemi di tossicità
Acetamiprid è il nome comune ISO per (E)- N 1-[(6-cloro-3-pyridil)metile]- N 2-ciano-N 1-metilacetamidina (IUPAC).
L'acetamipride appartiene al gruppo dei composti dei neonicotinoidi che vengono utilizzati come insetticidi. Viene utilizzato dall'applicazione fogliare per controllare una gamma di emiptera erbivori di insetti, Thysanoptera, Lepidoptera e Coleoptera, sia all'aperto che al coperto. L'acetamipride colpisce il recettore nicotinico dell'acetilcolina, influenzando le sinapsi nel sistema nervoso centrale degli insetti.
In tutte le parti della pianta, l’acetamiprid è identificato come il componente principale dei residui radioattivi (residuo radioattivo totale (TRR)) che rappresentano circa il 30-90% TRR 14-90 giorni dopo l’ultima applicazione, tranne nel cavolo della testa in cui il metabolita acido 6-onicotinico (IC-0) è stato identificato l’unico componente, che rappresenta il 46% TRR (0,022 mg/kg) e nei semi di cotone (24%). IC-0 è stato rilevato anche nelle radici di carota (26% TRR, 0,02 mg/kg). Altri metaboliti identificati sono stati osservati a bassi livelli, rappresentandosi principalmente per meno del 5% di TRR, ad eccezione dei metaboliti IM-1-4 nelle foglie di carota immatura (43% TRR).
L'acetamiprid è di bassa persistenza nel suolo (campo più alto DT 90 43 giorni e laboratorio di 20oC DT 90 9054 giorni) e non sarà quindi rilevante per le colture rotazionali. Tuttavia, il metabolita del suolo IM-1-5 ha dimostrato di essere più persistente nel suolo (DT 50 319-663 giorni).
Sulle olive, al momento di stabilirne la tossicità sono state presentate otto prove di residui conformi al GAP sulle olive, condotte in Italia, Spagna, Grecia e Francia meridionale durante la stagione di crescita 2013. I residui di acetamiprid rientravano in un intervallo di 0,46-1,30 mg/kg, con conseguente proposta di LMR di 3 mg/kg. La presente proposta LMR è estrapolata alle olive da tavola e alle olive per la produzione di olio.
Alla luce di nuove basi scientifiche e incertezze, però, l’EFSA nel 2024 ha proposto di ridurre l’assunzione giornaliera accettabile (DGA) e la dose acuta di riferimento (ARfD) da 0,025 a 0,005 mg/kg di peso corporeo (per giorno).
Nella sua dichiarazione l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile («DGA») e una dose acuta di riferimento («DAR») inferiori per l’acetamiprid e ha incluso il metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo per la valutazione dei rischi dell’acetamiprid nelle colture frutticole e di ortaggi a foglie.
L’Autorità ha inoltre individuato un superamento della DAR in relazione agli LMR per nespole, ciliegie, pesche, uve da tavola e da vino, more di rovo, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina/grossularia, bacche di sambuco, olive da tavola, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea, asparagi, fegato bovino e altre frattaglie commestibili di bovini.
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