L'arca olearia
La fake news dei 300 milioni per l’olivicoltura italiana

Si tratta sostanzialmente dei fondi per i reimpianti in aree colpite da Xylella fastidiosa. L’articolo 5 del disegno di legge “misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, anche chiamato Collegato Agricoltura o ColtivaItalia, è indipendente dal Piano Olivicolo Nazionale
25 luglio 2025 | 18:00 | Alberto Grimelli
Da 30 milioni di euro per i reimpianti in aree colpite da Xylella fastidiosa, già stanziati con decreto Masaf dell’11 febbraio 2025, si passerà a 50 milioni di euro nel 2026 e 50 milioni di euro nel 2027, come stabilito dal disegno di legge “misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, anche chiamato Collegato Agricoltura o ColtivaItalia.
E’ tutta qui la grande novità prevista nel piano di rilancio per l’olivicoltura nazionale dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge citato.
Per chi avesse dubbi riporto quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Masaf 11 febbraio 2025 che prevede “un contributo per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture.”
E qui quanto previsto dal disegno di legge appena varato che prevede: “misure di investimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.”
I 300 milioni di euro promessi per il rilancio dell’olivicoltura italiana non sono utilizzabili per nuovi impianti di olivo ma solo per reimpianti o riconversioni, anche a colture diverse dall’olivo, e solo per il contenimento di fitopatie esistenti e riconosciute, ovvero Xylella fastidiosa in Italia.
Si tratta, quindi, dei ben noti fondi per il rilancio dell’olivicoltura pugliese colpita da Xylella fastidiosa.
Diverso dovrebbe invece essere il lavoro previsto dal Tavolo Olivicolo per la redazione di un Piano Olivicolo Nazionale che preveda nuovi oliveti e il potenziamento generale della capacità produttiva italiana.
Sarebbe infatti paradossale se il Piano Olivicolo Nazionale, le cui commissioni inizieranno a riunirsi a breve, dovesse finanziare l’espianto di oliveti per far posto a mandorleti o agrumeti, come ammesso dal ColtivaItalia.
Non è neanche un caso, a voler pensar male, che lo stanziamento maggiore, 200 milioni di euro, sia previsto per il 2028, ovvero dopo le elezioni politiche in Italia.
E’ positivo, anzi benemerito, che il governo Meloni abbia deciso di rifinanziare le misure di contrasto a Xylella fastidiosa ma è fastidioso che vengano rinominate, a puro scopo propagandistico, come misure per il rilancio dell’olivicoltura italiana.
Allo stato attuale, considero quindi una fake news lo stanziamento di 300 milioni di euro per l’olivicoltura italiana poiché è un semplice rifinanziamento, per quanto maggiorato, di misure già adottate per i reimpianti in aree colpite da Xylella fastidiosa.
Ovviamente il Parlamento potrà modificare lo schema di disegno di legge, introducendo il finanziamento anche di nuovi impianti e slegando lo stanziamento dalla finalità di “contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo” ma, al momento, il provvedimento presentato prevede tali limitazioni.
La norma contro i condimenti, scritta male
Nel ColtivaItalia è poi inserita un’altra norma per contrastare i condimenti che hanno spopolato negli ultimi due anni a causa degli alti prezzi dell’olio extravergine di oliva.
Oggi già lo spazio a scaffale, grazie ai prezzi più bassi dell’extravergine spagnolo, si è notevolmente ridotto. Si sa che prevenire è meglio che curare e una norma di chiarimento è utile, pure se a scopo “sperimentale” e valida solo fino al “31 dicembre 2026”. Vero, infatti, che in Italia le norme provvisorie hanno l’abitudine a diventare definitive.
Peccato solo che la norma sia scritta male e, quindi, di fatto facilmente disapplicabile. Si legge infatti: “le etichette delle miscele di prodotti da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, che contengono olio vergine di oliva, riportano, nel campo visivo principale e in modo da risultare facilmente leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente anche la quantità, in termini percentuali sul volume, del solo prodotto prevalente impiegato nella preparazione delle miscele stesse.”
Notato nulla di strano? Sì, si parla espressamente di “olio vergine di oliva”, e non “oli vergini di oliva”. Nel primo caso si intende una categoria commerciale ben precisa, mentre nel secondo una macrocategoria che prevede le merceologie “olio extravergine di oliva”, “olio vergine di oliva” e “olio lampante di oliva”.
Per eludere la norma, insomma, basta produrre condimenti con olio extravergine di oliva, anziché olio vergine di oliva. Errore veniale quello del legislatore ma, ai fini legali, molto significativo.
Di seguito gli articoli integrali sull’olivicoltura citati nell’articolo e contenuti nello schema di disegno di legge ricevuto direttamente dal Ministero della sovranità alimentare:
CAPO II
Interventi diretti a fronteggiare le emergenze in agricoltura
ART. 5
(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto alle fitopatie che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per l’anno 2026, 50.000.000 di euro per l’anno 2027 e 200.000.000 di euro per l’anno 2028 per l’attuazione di un piano contenente misure di investimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2026, 50.000.000 di euro per l’anno 2027 e 200.000.000 di euro per l’anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15
(Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)
1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, nonché di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini, in via sperimentale fino alla data del 31 dicembre 2026, le etichette delle miscele di prodotti da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, che contengono olio vergine di oliva, riportano, nel campo visivo principale e in modo da risultare facilmente leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente anche la quantità, in termini percentuali sul volume, del solo prodotto prevalente impiegato nella preparazione delle miscele stesse. I prodotti di cui al primo periodo devono essere posti in vendita con modalità tali da differenziarli dagli oli di oliva vergini venduti nel medesimo esercizio commerciale o stabilimento affine. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
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