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Bando ammodernamento frantoi: come cumulare l'aiuto con le detrazioni fiscali

Bando ammodernamento frantoi: come cumulare l'aiuto con le detrazioni fiscali

Chiariti i criteri con cui i frantoi possono cumulare il finanziamento del PNRR sull'ammodernamento degli impianti oleari con il credito d'imposta o altre forme di detrazione fiscale

08 settembre 2023 | T N

Chi accederà ai prossimi bandi per l'ammodernamento dei frantoi, con gli avvisi regionali che sono pronti a uscire, potrà cumulare l'aiuto con eventuali detrazioni fiscali o crediti d'imposta ma avrà limiti riguardo ad altri aiuti statali o comunitari, come emerge dalla lettura della terza serie di FAQ del Ministero della sovranità alimentare sul tema.

Bando ammodernamento frantoi: cumulare l'aiuto PNRR con detrazioni fiscali e altri aiuti di stato

Gli aiuti di cui al decreto possono essere cumulati con altri aiuti o altre forme di sostegno erogate tramite risorse pubbliche?

Alla luce del principio dell’ordinamento dell’Unione Europea (UE) che impone il divieto di doppio finanziamento, non è possibile che le azioni
intraprese da parte delle istituzioni dell’UE e degli Stati Membri conducano a finanziare due volte la medesima spesa. Questo principio cardine è stato ribadito anche nelle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/241, che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nonché nelle norme dell’UE che disciplinano i fondi strutturali), laddove viene espressamente sancito, all’art. 9, che «i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo».Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento, nel contesto dell’Unione Europea, è, quindi, consentito, a patto che queste non coprano due volte il medesimo costo.
Al fine di rispondere compiutamente al quesito è necessario inquadrare il decreto nel contesto di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, nonché alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 702/2014, ora sostituito dal Regolamento (UE) 2022/2472. Il decreto è stato oggetto di decisione di approvazione quale disciplina del regime di aiuto da parte della Commissione europea. Nel contesto della decisione, è stato considerato che gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato. Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.
Pertanto, in sostanza, laddove gli aiuti di cui al decreto vengano ad essere cumulati con altre misure di aiuto di stato e de minimis, il parametro di riferimento per delimitare l’ambito di operatività del cumulo sarà quello dell’intensità % massima stabilita, conformemente alla decisione di autorizzazione, dal Regolamento n. 2022/2472 (o di quella inferiore eventualmente stabilita nel decreto e oggetto della decisione della Commissione).

Il sostegno previsto dal bando frantoi, pari al 65% del costo, potrebbe essere oggetto per il restante 35% di misura di agevolazione fiscale prevista dal credito d'imposta (industria 4.0)?

Per quanto riguarda la valutazione e il calcolo della cumulabilità nel caso di credito di imposta, si invita a far riferimento alle disposizioni nazionali e, nello specifico, a quanto disposto nella circolare n. 9/E dell’Agenzia dell’Entrate del 23 luglio 2021, con riferimento al cumulo del credito d’imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi (in particolare al paragrafo 6 “cumulo con altre agevolazioni”) e a tener conto della natura del credito d’imposta, e cioè se lo stesso costituisce aiuto di stato o meno.
Di seguito alcuni estratti della suddetta circolare:
• “In primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e
assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi
correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo
favore”;
• “Nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive». Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”.
Dunque, volendo semplificare, occorre partire dalla stessa base di calcolo (importo lordo dell’investimento pari, ad esempio, a 100.000
euro) per le due agevolazioni (esempio “credito di imposta al 40%” e “altro bando cumulabile, secondo normativa, sotto forma di contributoa fondo perduto nella misura del 50%”). Il beneficiario dovrà dichiarare tutte le agevolazioni richieste e/o ottenute, ivi incluse quelle connesse alla deducibilità fiscale di alcuni costi vista la non imponibilità di alcune agevolazioni (ad esempio quelle per la Transizione 4.0). L’importo delle sovvenzioni ricevute non potrà superare il 100% di quanto concedibile per l’investimento (che, nel caso di specie, da decreto è fissato nella misura "pari all’intensità di aiuto stabilita nel bando quadro")

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