L'arca olearia
I due nuovi regolamenti europei sull'olio di oliva
Si realizza un completo allineamento a livello internazionale scongiurando definitivamente il rischio di potenziali incongruenze. Per gli operatori del settore infine le fonti giuridiche di riferimento passano da una a tre
09 dicembre 2022 | Matteo Storelli
Dal compleanno al... funerale!
Poco tempo fa abbiamo celebrato il trentesimo compleanno del regolamento 2568/91, testo base per il controllo degli oli di oliva.
Una norma “omnibus” o a tre teste come si disse allora: caratteristiche analitiche, metodi di analisi e regole di classificazione merceologica.
Tutto in un unico testo!
Una sorta di tutti per uno e uno per tutti!
Qualcosa di inedito e mai ripetuto a livello di legislazione alimentare.
All’inizio l’idea parve vincente, mettere in una valigia tutti gli arnesi del mestiere sembrò orientare il legislatore verso la tanto invocata semplificazione legislativa.
Forse nella fretta si esagerò un po’!
Dopo circa dieci anni infatti ci si accorse che l’allocazione della norma di classificazione (allegato XIV) fosse in qualche modo abusiva e fu stralciata facendola rientrare nella sua sede naturale della tariffa doganale comune.
Le altre due teste (limiti e metodi) hanno continuato a coesistere sullo stesso corpo sino a pochi giorni fa.
Va da sé che questa impostazione ha causato le innumerevoli modifiche intervenute ogni qualvolta bisognasse variare un parametro determinante (es. un limite analitico) o marginale (il cambio di un solvente di analisi).
Senza i testi consolidati di matrice europea sarebbe stato molto difficile star dietro a tutti gli aggiornamenti.
Con i recenti regolamenti 2104 e 2105 del 29 luglio 2022 anche le altre due componenti siamesi (caratteristiche e metodi) sono state definitivamente staccate riportando la legislazione comunitaria degli oli nel solco di quelle di tutti gli altri prodotti alimentari.
Un’innovazione quindi più nella forma che nella sostanza.
Il 2104/22 rappresenta la norma politica di settore.
Con essa si garantiscono adeguati standard di qualità e purezza dei prodotti e si proteggono i consumatori attraverso l’uso dettagliato delle regole di etichettatura.
In questo campo l’Unione europea conserva il ruolo di indiscusso protagonista che continuerà ad essere esercitato attraverso le proprie Istituzioni di “governance”.
A proposito di etichettatura degna di nota risulta l’affermazione secondo la quale per non indurre in errore i consumatori il valore dei parametri fisico-chimici, quando sono indicati sull’etichetta, dovrebbe corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.
Questo, in assenza di sistemi validati di valutazione di shelf life dei prodotti risulta alquanto problematico.
Il regolamento gemello 2105/2022 stabilisce le regole tecniche relative ai controlli di conformità e i metodi di analisi per le determinazioni delle caratteristiche dell’olio di oliva.
Questi ultimi vengono integralmente ricondotti nell’ambito delle norme tecniche COI.
In questo modo si realizza un completo allineamento a livello internazionale scongiurando definitivamente il rischio di potenziali incongruenze.
L’Ue fa in questo caso un passo di lato anche se conserva tuttavia il suo ruolo tutt’altro che marginale riscontrabile nell’impostazione dei diagrammi di flusso per la verifica di conformità delle varie categorie di oli di olive.
Questo approccio applicato ai sistemi decisionali complessi come quelli degli oli di oliva è ancora oggetto di dibattito.
Alcuni attribuiscono infatti un eccesso di automatismo nelle fasi di classificazione a scapito per esempio dell’esperienza.
Interessante e meritorio di riflessione il chiarimento sull’interpretazione dei risultati analitici secondo cui: “Al fine di determinare le caratteristiche dell’olio di oliva secondo i metodi ufficiali, i risultati delle analisi sono confrontati direttamente con i limiti stabiliti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, che tengono conto della ripetibilità e riproducibilità dei metodi di analisi utilizzati”.
Questa affermazione risulta interamente sovrapponibile alle norme omologhe di settore americane e australiane.
E’ probabile quindi che sia il frutto di una cercata uniformità di interpretazione a livello internazionale che tra l’altro nell’ipotesi opposta avrebbe potuto generare fenomeni di Lab Shopping e spigolose controversie
In conclusione il risultato netto conseguito da questa riforma consiste nell’aver delineato senza ombra di dubbio il ruolo dell’Ue nella tutela degli oli di oliva tutto centrato sulla parte politica mentre sul fronte tecnico si continuerà a cooperare in un ambito più esteso COI di cui l’Ue rimane comunque il maggior azionista.
Per gli operatori del settore infine le fonti giuridiche di riferimento passano da una a tre se si tiene presente anche l’ambito COI.
Alcune disposizioni di dettaglio come per esempio le competenze e la gestione dei panel di assaggio restano oggetto della legislazione sussidiaria di carattere nazionale.
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