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L’interpretazione del Ministero delle politiche agricole sulla campagna di raccolta dell’olio di oliva

L’interpretazione del Ministero delle politiche agricole sulla campagna di raccolta dell’olio di oliva

Una nota interna tra Dipartimento delle politiche europee e Repressione Frodi interpreta il dettato del regolamento 2021/2117. L’Unione europea ha però applicato alla lettera quanto disposto dall’Accordo Internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola del 2015

21 settembre 2022 | Alberto Grimelli

Una certezza in più per gli olivicoltori italiani, almeno sul fronte del mercato nazionale: l’olio extra vergine di oliva prodotto a settembre potrà fregiarsi dell’indicazione “campagna di raccolta 2022/23”.

E’ quanto emerge in una nota interna tra Dipartimento delle politiche europee e Repressione Frodi.

Si legge: “Il Regolamento (UE) 2021/2117, ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, ha stabilito, tra le altre, che la campagna di commercializzazione vada dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore delle olive da tavola, e dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dell'olio di oliva.
A parere della Scrivente la “campagna di raccolta” non ha alcun legame con la “campagna di commercializzazione”, trattandosi di due definizioni differenti sia nella sostanza che nel fondamento legislativo.
Pertanto si ritiene che i due periodi temporali che si riferiscono alla “campagna di raccolta” e alla “campagna di commercializzazione” non debbano necessariamente coincidere.

L’interpretazione autentica data dal direttore generale Luigi Polizzi ha quindi fondamento giuridico vincolante per gli organi di controllo italiani, primo tra tutti la Repressione Frodi.

Appare quindi evidente che interpretazioni restrittive del regolamento 2117 del 2021 non potranno essere applicate in Italia.

Purtroppo detta interpretazione, pur dando qualche fondamento giuridico al produttore anche per l’estero, non lo mette al riparo da diverse interpretazioni degli organismi di controllo di altre nazioni europee.

L’unica interpretazione autentica della norma, valida su tutto il territorio europeo, può essere emanata solo da Bruxelles e la speranza è che il Ministero abbia trasmesso la richiesta alla Direzione generale agricoltura della Commissione europea.

Il vero problema è però che un’interpretazione restrittiva della normativa europea da parte di Bruxelles potrebbe trovare fondamento da quanto disposto dall’Accordo Internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola del 2015, su cui si basa il Consiglio oleicolo internazionale, che nel Capitolo 2, articolo 2, comma 10 stabilisce che: “Per campagna oleicola si intende il periodo che va dal 1 settembre dell’anno n al 31 agosto dell’anno n+1 per le olive da tavola e il periodo che va al 1 ottobre dell’anno n al 30 settembre dell’anno n+1 per l’olio di oliva.

Gli uffici di Bruxelles, con regolamento 2117/2021, non hanno quindi fatto altro che applicare alla lettera un accordo internazionale legalmente vincolante per l’Unione europea.

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