L'arca olearia
L’olio extra vergine di oliva prodotto a settembre è fuorilegge

L’extra vergine di oliva prodotto a settembre sarà olio “vecchio”. Il regolamento comunitario 2117/2021 ha cambiato le date di inizio e fine della campagna olearia per l’olio di oliva che diventano 1 ottobre e 30 settembre. Nessuna variazione per le olive da tavola
06 settembre 2022 | Alberto Grimelli
L’olio extra vergine di oliva prodotto questo settembre non sarà di nuova produzione ma va indicato come relativo alla campagna olearia 2021/22.
E’ quanto ha stabilito il regolamento 2117/2021 all’articolo 6, lettera f) che stabilisce che la campagna di commercializzazione va "dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva” mentre va “dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola”.
Campagna di commercializzazione ed etichetta dell’olio extra vergine di oliva
Perché la campagna di commercializzazione è così importante?
Il regolamento comunitario 1096/2018, che modifica il regolamento 29/2012 sull’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva stabilisce infatti: “Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.”
L’articolo 1, lettera c) della legge italiana 122/2016 stabilisce che “Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta.”
Ricapitolando:
Per l’olio extra vergine di oliva 100% italiano va indicata obbligatoriamente la campagna di commercializzazione, purché l’olio provenga da un’unica annata.
La campagna di commercializzazione va indicata come dal regolamento comunitario citato ovvero con riferimento al doppio anno (la prossima campagna sarà 2022/2023) oppure come mese/anno (ad esempio novembre 2022). E’ evidente che il riferimento a mese/anno può essere indicato solo se il 100% dell’olio è stato molito in quel mese.
Con la modifica delle date della campagna di commercializzazione, dunque, le uniche possibilità per i produttori oleari che vogliano molire le olive a settembre sono:
1) creare un unico lotto di tutto l’olio prodotto a settembre ed etichettarlo come prodotto nel mese/anno (ad esempio settembre 2022)
2) etichettarlo con riferimento alla campagna olearia 2021/2022
3) miscelarlo con l’olio prodotto nei mesi successivi della nuova campagna ma omettendo l’indicazione della campagna di raccolta in etichetta perché, formalmente, tale olio è frutto di un blend di oli di diverse campagne di commercializzazione
Ai fini pratici, dunque, si prospetta l’esigenza di distinguere, per ognuno dei casi riportati, con un’indicazione in etichetta diversa, con immaginabili problemi amministrativi e gestionali per l’azienda.
L’errore è dietro l’angolo e la sanzione pure.
L’olio extra vergine di oliva prodotto a settembre è di fatto fuorilegge
E’ evidente che il titolo è provocatorio, stando a indicare come il legislatore abbia complicato molto l’operatività di un’azienda olivicola, al punto che, miscelando l’olio di settembre e quello di ottobre, e indicando la nuova campagna olearia, ma anche solo indicando la nuova campagna olearia come 2022/2023 per l’olio prodotto a settembre, l’imprenditore è fuorilegge.
Molti produttori hanno anticipato la raccolta delle olive a settembre perché biologici, per sfuggire così più facilmente agli attacchi di mosca, perché le condizioni climatiche favoriscono una più celere maturazione delle olive o per creare un olio nuovo in anticipo, con peculiari sentori organolettici.
Di fatto molti produttori saranno indotti a cominciare a raccogliere dal 1 ottobre, indipendentemente dalla maturazione o altri fattori, proprio per non incorrere in problemi burocratico-amministrativi.
Un controsenso per l’Unione europea che dovrebbe promuovere biologico e qualità.
Tra l’altro non si vede la ratio della norma nel lasciare immutata la campagna di commercializzazione per le olive da tavola e modificarla per l’olio di oliva, come se non si sapesse che gli scarti delle olive da tavola sono destinati proprio a produrre olio. Con l’ulteriore demenziale conseguenza che le olive raccolte a settembre, se da tavola, potranno essere indicate come della nuova campagna; se da olio, l’extra vergine ottenuto dovrà essere indicato come “vecchio”.
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