L'arca olearia
RIPRENDONO LE MOBILITAZIONI PER UN RITORNO ALLA VENDITA DELL'OLIO D’OLIVA SFUSO
Il Chiavarese protesta contro il regolamento Ce 1019/02. Proposta una nuova istanza a Strasburgo e sollecitato l'intervento delle Istituzioni, ma restano ben poche speranze dopo la sentenza Ue del 7 settembre 2006
09 dicembre 2006 | Ernesto Vania
Gli olivicoltori della Valgraveglia e del comprensorio, nel Chiavarese hanno organizzato un affollata assemblea presso il palazzo comunale di Conscenti (Ne) invitando gli amministratori comunali e l'avvocato Daniele Granara del foro di Chiavari. L'iniziativa è nata dalla necessità di avere chiarimenti e delucidazioni per la campagna olivicola in corso collegata alla vendita diretta di olio di oliva in cantina o nel frantoio oleario da parte del produttore olivicolo al consumatore finale.
L'avvocato Granara ha spiegato nei minimi dettagli che il regolamento Cee 1019 del 2002 sulla commercializzazione dell'olio di oliva è in vigore, ma il ricorso presentato al Tar Liguria nel 2004 e favorevolmente accolto non metteva in discussione tutto l'impianto ma solo la vendita diretta. Il Consiglio di Stato, dopo due anni di discussioni e rinvii ha, da pochi mesi, dato torto al Tar Liguria.
I primi di gennaio 2007 gli olivicoltori proporranno un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia di Strasburgo. Anche gli amministratori comunali sperano che altri Enti si associno e che la Regione Liguria e Ministro delle Politiche agricole, alimenatri e rorestali non siano insensibili a una rivendicazione che parte dal territorio.
Una partita chiusa
Nonostante le lamentele e le proteste di molti olivicoltori, non soltanto liguri, il Reg Ce 1019/02 è e resta pienamente operativo, corredato di sanzioni pecuniarie, anche sostanziose.
Eâ lâUnione europea ad aver chiuso, una volta per tutte la partita, con la sentenza del 7 settembre 2006 della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Citiamo dalla sentenza:
Al fine, in particolare, di garantire lâautenticità degli oli dâoliva, il regolamento n. 1019/2002 ha stabilito norme di commercializzazione relative allâimballaggio di tali oli. Così, lâart. 2, primo comma, di tale regolamento dispone che gli oli sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi la cui capacità non superi i cinque litri e che siano muniti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Tali imballaggi recano, inoltre, unâetichettatura conforme alle disposizioni di cui agli artt. da 3 a 6 del regolamento n. 1019/2002.
e ancora
Tali norme si applicano a tutti gli oli di cui allâart. 1, n. 1, del regolamento n. 1019/2002 e prevedono una sola eccezione, esplicitamente menzionata allâart. 2, secondo comma, di tale regolamento. Tale eccezione, che non riguarda del resto lâobbligo di presentare gli oli in un imballaggio, ma unicamente la capacità di tali imballaggi, autorizza gli Stati membri a fissare, in funzione dellâorganismo interessato, una capacità massima dei detti imballaggi superiore a cinque litri per gli oli destinati al consumo in collettività .
infine
Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, al di fuori dellâeccezione di cui al punto precedente, gli oli dâoliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati ai consumatori finali solo se rispettano le norme stabilite dallâart. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002 e, in particolare, lâobbligo di imballaggio a cui si riferisce tale disposizione. Infatti, ai sensi dellâart. 35 bis, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 136/66, quando sono state adottate norme di commercializzazione, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a tali norme.
La conclusione della Corte è ferrea e determinata: il regolamento n. 1019/2002 e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli dâoliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione.
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