L'arca olearia
Un colpo al cerchio e uno alla botte, ecco come il viene rivisto il panel test per gli oli vergini di oliva
Con l'ultima modifica del Reg. 2568/91 si introducono importanti novità, recependo integralmente quanto discusso al Coi. Più semplice declassare un olio ma si introduce la suggestione di dividere i difetti tra quelli dovuti a cattiva qualità e quelli dovuti a cattiva conservazione
21 febbraio 2020 | Matteo Storelli
L’ultima modifica del Reg.2568/91 sulle caratteristiche egli oli di oliva e sui relativi metodi di analisi ha novellato il testo dell’allegato XII noto come panel test.
A livello analitico la metodica non è stata toccata compresa la procedura di revisione che recepisce integralmente in sede comunitaria il testo della norma COI/T20/Doc.N.15/Rev.10 /2018 .
Resta infatti immutato il ricorso a due panel riconosciuti i che porta a cinque il numero totale di assaggi da eseguire prima di adottare la decisione finale . In casi particolarmente sfortunati (disomogeneità statistica) tale numero può aumentare ulteriormente .
Il testo conferma inoltre che i costi delle ripetizioni di analisi, se difformi, rimangono a carico degli interessati come deterrente per scoraggiare le c.d. “ revisioni temerarie” e scioglie ogni dubbio interpretativo sul valore delle mediane cui non va applicata alcune tolleranza .
Nulla di nuovo allora? Come sempre il diavolo si nasconde nei dettagli !
Il novellato paragrafo 2 infatti propone un’interessante novità asserendo che le caratteristiche organolettiche sono dichiarate non coerenti (quindi difformi) al dichiarato quando le controanalisi non confermano la classificazione dichiarata “a prescindere dal tipo di difetti constatato “.
Questa precisazione ha il sapore di una clausola di salvaguardia che blinda i risultati dei panel di revisione
Gli effetti sperati sono indubbiamente quelli di veder rafforzata la legittimità dell’analisi sensoriale spegnendo sul nascere le motivazioni tendenti allo scadimento della prova per presunta soggettività almeno a livello qualitativo.
Questo aspetto sembra andare in controtendenza nella direzione sulla quale si stanno muovendo qualificati gruppi di ricerca a livello internazionale impegnati a individuare i marcatori molecolari dei difetti, aspetto cui sino a ieri i sembrava legata la sorte futura del panel stesso.
Sul piano giuridico le cose poi non sembrano andare meglio. Il declassamento organolettico di un olio di oliva vergine porta dritto dritto nel penale !
Il principio di colpevolezza, tutelato anche a livello costituzionale , impone che la responsabilità penale di un soggetto sia fondata, oltre che da nesso di causalità materiale che lega la condotta all’evento, anche da un coefficiente soggettivo riconducibile all’autore .
Tradotto: Quando sono in gioco le responsabilità individuali è importante distinguere se un olio sia stato declassato organoletticamente per difetti provenienti dalla scarsa qualità della materia prima piuttosto che per uno scadimento di qualità dovuto per esempio a cattiva conservazione.
Questo dovranno stabilirlo i periti e non sarà semplice !
Più realisticamente alcuni intravedono in questa clausola una strada che potrebbe portare in futuro alla suddivisione dei difetti organolettici in due grandi categorie : difetti di fermentazione o conservazione.
Vedremo.
Indubbiamente a livello giuridico la metodica ne risulta (sulla carta) rafforzata ma sembra che si proceda più per assiomi che per considerazioni tecnico/scientifiche.
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