L'arca olearia

Non bastano le carte a posto per dimostrare che un olio d'oliva è 100% italiano

E' possibile eludere la piena rintracciabilità del registro Sian, secondo i giudici del Tribunale del Riesame di Bari. Ecco perchè l'esame di DNA può essere prova indiziaria sufficiente per approfondimenti delle indagini. Cosa può accadere con la piena applicazione dei principi della sentenza del 21 gennaio 2016?

01 dicembre 2017 | Alberto Grimelli

La sentenza del 21 gennaio 2016 del Tribunale del Riesame di Bari, che si è espressa sulla legittimità dei decreti di perquisizione e sequestro del caso DNA, può fare scuola ed essere davvero una porta per ripulire il settore oleario da potenzaili inquinamenti.

All'epoca la Direzione Distrettuale Antimafia aveva operato sequestri e effettuato accessi presso diverse aziende a Fasano, Grumo Appula e Monopoli contestando, tra gli altri, i reati di frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La difesa di una delle aziende coinvolte aveva ritenuto di rivolgersi al Tribunale del Riesame per invalidare i sequestri degli oli e del materiale ottenuto durante le perquisizioni del 3 dicembre 2015.

La sentenza del Tribunale del Riesame di Bari non è una sentenza di merito, atta quindi a stabilire l'innocenza o colpevolezza di un individuo, ma una pronuncia sulla legittimità degli strumenti d'indagine utilizzati dagli inquirenti nel corso dell'inchiesta.
Il processo penale a carico dei cinque indagati seguirà il suo corso e solo al terzo grado di giudizio, prescrizione permettendo, si potrà affermare l'eventuale colpevolezza dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto del principio di innocenza fino a Cassazione.

La vicenda, però, ha un'importanza fondamentale in tempi in cui si torna a parlare di valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva italiano e di possibili frodi nel settore oleario.

Il registro SIAN è sufficiente a dimostrare che un olio extra vergine di oliva è 100% italiano?

A questa domanda, basandosi sul caso di specie, i giudici Marco Guida, Giuseppe Battista e Ida Iura rispondono di no.
Infatti si legge nella sentenza: “pare a questo collegio singolare l'affermazione della stessa difesa secondo cui da tutte le scritture di magazzino (viene prodotto DVD contenente la documentazione contabile e di magazzino relativa agli acquisti di oli relativi alla campagna olearia 2014-2015), emergerebbe chiaramente la provenienza nazionale o, al più, comunitaria degli olii acquistati, con perfetta tracciabilità dei percorsi "acquistovendita". E' chiaro, infatti, che l'eventuale provenienza comunitaria della materia prima non varrebbe ad escludere la frode in commercio consistente nel vendere il prodotto finale come "100% italiano", così come in linea astratta la tracciabilità documentale non potrebbe escludere che gli olii provenienti da altri paesi europei siano stati a loro volta ottenuti dalla molitura di olive provenienti da ambiti extra-comunitari.
Quanto alla tracciabilità del prodotto acquistato / venduto, gli inquirenti — in ogni caso hanno evidenziato che le registrazioni sul registro informatico SIAN delle aziende che hanno concorso a formare il lotto oggetto dell'analisi e del campionamento erano state effettuate in modo (s'intende legittimo), ma non tale da non permettere una certa rintracciabilità del prodotto, in quanto a fronte di "n" carichi di olive italiane non si hanno "n" scarichi di olive avviate alla molitura ovvero, non vi è corrispondenza univoca fra i due dati. Dunque, vi è conferma che la necessità di ulteriori accertamenti in ordine alle ditte fornitrici della omissis, non può essere esclusa in ragione della regolarità della documentazione contabile riferita a quest'ultima.

Detto in altri termini la tracciabilità cartacea non è sufficiente come prova e può essere sempre confutata.
Confutata come? Anche dall'analisi del DNA?

Leggiamo cosa dice la sentenza: “dalla mancata previsione dell'analisi molecolare tra le metodiche previste nel regolamento CEE 2568/91, dunque, non può trarsi alcun argomento onde sostenere l'inutilizzabilità dei risultati delle analisi esperite, soprattutto se si considera che esse sono finalizzate (come di seguito si dirà) non già a cristallizzare un certo risultato all'interno del processo, ma a sostenere la necessità di ulteriori approfondimenti nell'ambito delle indagini preliminari.

E ancora: “non sarebbe certo il primo caso che l'interpretazione giurisprudenziale si farebbe carico di verificare la valenza di un metodo scientifico di accertamento di dati fattuali (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al vasto "filone" interpretativo sviluppatosi sulla comparazione del rilievi dattiloscopici) anche prima ed a prescindere da interventi legislativi sullo specifico punto.
Nessuna norma sancisce l'inutilizzabilità del metodo del DNA in ambito forense, tanto più che — come prima s'è già accennato — non si tratta di fondare sui relativi esiti un giudizio di colpevolezza, ma di basare su di essi il prosieguo delle indagini preliminari.

Ma l'analisi del DNA è affidabile?

Non è rilevante, infatti, in termini astratti ipotizzare che il DNA estraibile dai campioni possa essere di quantità insufficiente e/o di qualità inadeguata: è necessario, invece, che su tali campioni siano effettuate nuove verifiche onde valutare se i dubbi espressi dalla difesa abbiano concreta rilevanza.”

Pochi passaggi di una sentenza molto complessa e articolata, che riprenderemo con maggiore dettaglio, che avvalla l'utilizzo dell'analisi del DNA a fini di indagini preliminari, affidando poi al giudizio di merito il giudizio sulla valenza del metodo scientifico, nel caso specifico e in generale.

Una piena applicazione dei principi espressi dalla sentenza del Tribunale del Riesame, se ben applicati dagli organi inquirenti di tutt'Italia, permetterebbe davvero di mettere sotto la lente d'ingrandimento quanto è venduto sotto la dicitura 100% italiano, anche attraverso metodiche d'analisi innovative.

Il calcio d'inizio è stato dato, ora vedremo chi raccoglierà la palla.

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