L'arca olearia

Le novità per l'etichetta dell'olio extra vergine di oliva per la prossima campagna olearia

Chi non ha ancora realizzato le etichette per l'olio extra vergine di oliva dovrà tenere conto di due grandi novità che diverranno applicative dalla prossima campagna olearia: dichiarazione nutrizionale e termine minimo di conservazione. Cosa, come e quando? Tutte le indicazioni per non sbagliare

02 settembre 2016 | R. T.

L'etichetta per l'olio extra vergine di oliva non è statica.
Cambia continuamente e dunque occorre essere aggiornati.

Due le grandi novità di quest'anno.

La dichiarazione nutrizionale, in realtà, non dovrebbe essere una grande novità, essendo contenuta nel regolamento comunitario 1169/2011. L’obbligo della “dichiarazione nutrizionale” di cui all’art. 9 par. 1 lettera l) decorre dal 13 dicembre 2016.

La legge 122/2016 (meglio conosciuta come legge europea 2015-2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2016 modifica invece la disciplina sul termine minimo di conservazione. Il provvedimento è entrato in vigore il 23 luglio 2016. Teoricamente, dunque, tutte le bottiglie confezionate dopo tale data devono seguire le nuove prescrizioni di legge.

Dichiarazione nutrizionale

Sono obbligatorie indicazioni su:
- valore energetico
- grassi
- acidi grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine
- sale

L’indicazione del valore energetico e dei nutrienti è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento.

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.
Attenzione, non è ammessa nella dichiarazione nutrizionale nessun altro nutriente o composto (es. colesterolo) diverso da quelli indicati.

Per non sbagliare ci si può riferire, come previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera C) a “dati generalmente stabiliti e accetati.”
Tali si considerano i valori nutrizionali messi a disposizione dal Crea, in particolare dal Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (ex Inran):
Valore energetico (kcal): 899
Valore energetico (kJ): 3762
Grassi (g): 99,9
Acidi grassi saturi (g): 14,46
Carboidrati (g): 0
Zuccheri (g): 0
Proteine (g): 0
Sale (g): 0

Si fa presente che la dichiarazione nutrizionale può essere presentata sia in forma tabellare (tabella nutrizionale) sia in forma testuale, come elenco delle indicazioni obbligatorie

Termine minimo di conservazione

La nuova modalità con cui presentare il termine minimo di conservazione è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 122/2016.

Possiamo distinguere due casi.

Nel caso di miscela di oli extra vergini di oliva di diverse campagne produttive (o di oli di provenienza diversa da quella nazionale) va inserito il semplice termine minimo di conservazione.
Il termine minimo di conservazione viene stabilito sotto la responsabilità del produttore e va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta
l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Nel caso di olio extra vergine di oliva 100% italiano e di una sola campagna olearia va indicata obbligatoriamente anche la campagna di produzione (la prossima campagna di produzione sarà la 2016/2017).
Di più, la campagna di produzione deve obbligatoriamente precedere il termine minimo di conservazione.

Ricordiamo infine che il regolamento comunitario 1335/2013, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che “l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.” E' quindi fatto divieto di pubblicare la campagna olearia quando si tratta di miscela di più annate.

 

 

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