L'arca olearia
Defogliare le olive è attività inquinante? Ecco cosa dice il Testo Unico Ambientale
A un frantoio è stata contestata la mancanza di autorizzazione ambientale per l'immissione di polveri in atmosfera, derivata dalla defogliazione delle olive. Gli organi di controllo, nel sollevare l'irregolarità, hanno torto o ragione?
14 ottobre 2015 | Stefano Pasquazi
Barcamenarsi per riuscire a capire se si è in regola con i vari adempimenti è sempre stato complesso e capita, purtroppo anche spesso, di subire contestazioni in sede amministrativa o, addirittura, anche procedimenti penali con riferimento a circostanze che difficilmente si possono immaginare.
Ad esempio: ci si poteva immaginare che l’attività di defogliazione delle olive destinate alla frangitura potesse essere ritenuta un’attività inquinante?
Spesso l’attività di assistenza e consulenza che le associazioni di categoria svolgono nei confronti dei propri associati non riescono a prevedere tutti i possibili rilievi che un organo di controllo o un’amministrazione possa formulare alle imprese. Lo stesso vale per professionisti o consulenti.
Questo succede non per ignoranza o per negligenza dell’impresa, ma perché la normativa è spesso complessa e di difficile attuazione anche per chi è deputato a far rispettare la legge.
Ciò accade anche perché, in molti casi, la disciplina si presta a molteplici e differenti interpretazioni, con una conseguente applicazione discrezionale e differenziata nei diversi territori.
Ritornando all’esempio citato all'inizio dell'articolo ad un frantoio è stato contestato in sede penale il reato di cui all’art. 269 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero la mancata richiesta di autorizzazione all’immissione delle polveri in atmosfera con riferimento all’attività di defogliazione.
L’articolo citato nella citazione a giudizio riporta espressamente che: “fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto”.
Per comprendere bene la “stranezza” della fattispecie, è necessario considerare che, nella complessa lettura del Testo Unico Ambientale, i frantoi oleari risultano espressamente esonerati dall’obbligo di autorizzazione alle immissioni in atmosfera.
In particolare, l’articolo 272 del d.lgs. n.152/06 esclude dall’obbligo di autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto. L'elenco si riferisce ad impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e, tra questi, alla lettera kk-ter) risultano espressamente inclusi anche i frantoi, inseriti nell’allegato dall'articolo 41 ter, comma 1, lettera d) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
La contestazione quindi, se pur riferita a fatti antecedenti alla modifica normativa, è stata formulata sotto la vigenza della norma di esonero e, quindi, di questa non può non tenersi conto nell’ambito del procedimento.
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18 ottobre 2015 ore 10:20Qualche tempo fa organi di controllo italiani hanno multato olivicoltori pugliesi che bruciavano la ramaglia di risulta dalla potatura. Dopo alcuni giorni tale comportamento è risultato, come al solito, un buco nell'acqua.
Oggi altra novità: i frantoi debbono avere una autorizzazione in quanto emettono in atmosfera le polveri!!!! Anche questo comportamento è il solito buco nell'acqua.
Ma viene da osservare: il personale addetto ai controlli è qualificato a svolgere tale mansione e soprattutto sono a conoscenza degli aggiornamenti delle diverse normative???
Oppure dobbiamo concludere come diceva il grande Gino: "L'è tutto da rifare" , ed io aggiungo.... in particolare alcuni cervelli!!!
baingio pinna
17 ottobre 2015 ore 17:22Non so se per colpa del leggislatore o di chi le deve applicare le leggi, ma certo non si conosce la materia. Fra poco in questa societa si andrà a discutere se inquina di più una macchina o un albero e verrà fuori che inquina più l'albero . I polifenoli fanno bene alla salute ed è bene che l'olio ne contenga tanto, mentre, caso strano, quello contenuto nelle acque di vegetazione è considerato inquinante e non può essere riversata sui fiumi. Peccato prima sui fiumi si pescavano in abbondanza le anquille ora non più; forse perchè ora mancano le acque di vegetazione e ci sono i detersivi??La natura la si rispetta se si conosce il suo ciclo evitando assurdità che creano solo burocrazie pagate da chi lavora veramente.
un cordiale saluto
baingio
STEFANO CAROLI
17 ottobre 2015 ore 04:06Come rappresentante dei frantoi voglio ringraziare Stefano Pasquazi x l'approfondimento della legge, ma ritengo assurdo che la separazione di 2 prodotti naturali (che fanno bene alla salute) possono creare inquinamento. Stefano Caroli
ROBERTO MASTRODICASA
19 ottobre 2015 ore 09:27Purtroppo gli Organi di vigilanza ragionano col libretto delle sanzioni e se vengono qualcosa ti devono fare...ieri la sansa, l'acqua di vegetazione, le emissioni, ecc,, oggi le foglie domani? In tanti anni che faccio attività di assistenza tecnica presso i frantoi mai che abbiano fatto un controllo sull'olio solo burocrazia inutile!!!!