L'arca olearia

Etichettatura dell'extra vergine: la legge Mongiello è cogente dal 22 novembre 2013

Finalmente chiusa ogni diatriba riguardo alla presunta operatività della norma Salva Olio italiano. E' scaduta la sospensiva dell'Unione europea. Ricapitoliamo quindi tutte le misure che occorre rispettare per essere in regola

22 novembre 2013 | R. T.

Dopo le polemiche che accompagnarono tutto l'iter parlamentare della legge, anche dopo la promulgazione da parte del governo Monti, il 14 gennaio 2013 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso, non ci fu pace per la legge Mongiello.
Infatti, durante il percorso legislativo, l'Unione europeo decise l'applicazione della procedura Tris Tris (Technical regulation information system) per sospenderne l'efficacia per un anno (notifica 2012/650/I del 21 novembre 2012). In ballo, nello stesso periodo, vi era un regolamento comunitario che doveva disciplinare proprio su etichettatura e confezione.
Cosa è accaduto? Il governo Monti decise di promulgare ugualmente la norma e la Commissione non aprì nessuna procedura di infrazione. Un vero e proprio braccio di ferro che però nessuno dei due contendenti voleva realmente spingere fino in fondo.
Nel frattempo il progetto di regolamento comunitario, che prevedeva il tappo antirabbocco per le bottiglie d'olio, abortì dopo il ritiro dello stesso da parte di Ciolos sotto le pressioni di Cameron e del premier olandese. Le polemiche sulla legge Mongiello, però, non si placarono in Italia visto che il presidente dell'Antitrust decise di emanare un parere che invitava a disapplicare la norma, favorendo così i dubbi e le perplessità da parte anche degli organismi di controllo. Era il giugno di quest'anno.
Questi ulteriori mesi sono sostanzialmente passati sotto silenzio, almeno fino alle ultime settimane, quando di legge Mongiello si è tornati a parlare, a vanvera, a proposito di alchil esteri. In molti hanno infatti dimenticato che la legge Salva olio italiano non parla di alchil esteri, misura che fu stralciata perchè se ne appropriò il governo inserendola nel decreto sviluppo 2012.
Ma allora quali misure sono contenute nella legge Mongiello? E' certamente utile un breve ricapitolo.

All'articolo 1 si stabilisce un carattere minimo di 1,2 millimetri per la designazione dell'origine ma non solo. I caratteri dovranno essere ben visibili rispetto al colore del fondo. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro o Paese terzo, la dicitura va preceduta dal termine “miscela”, stampato anch’esso in maniera ben evidente rispetto alle altre indicazioni.
L'articolo 7 stabilisce che il termine di conservazione non può superare i 18 mesi dalla data di imbottigliamento.
Più difficile ingannare il consumatore sull'origine effettiva del prodotto in base a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6. La norma disciplina anche la registrazione e l'uso dei marchi. In particolare: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta”.
Viene ribadito, essendo già previsto dall'articolo 4 comma quater della legge 81/2006, che: “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.” Al contrario di quanto erroneamente indicato, quindi, la legge Mongiello non stabilisce l'obbligatorietà del tappo antirabbocco.
Per assicurare che sugli scaffali vi siano oli corrispondenti alle caratteristiche merceologiche (ndr per l'extra vergine l'assoluta assenza di difetti) l'articolo 2 dà valore probatorio nei procedimenti giurisdizionali al panel test.

L'articolo 11 mette limiti alle vendite sottocosto nella GDO: “nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.”

Ma la parte della legge che ha sicuramente dato maggiore fastidio, anche se stranamente ha suscitato le minori polemiche, è quella relativa alle sanzioni.
In particolare l’art. 12 dispone che venga accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti da parte di taluni soggetti e che la stessa responsabilità, in caso di accertamento, venga estesa all’ente che questi soggetti rappresentano. L’art. 13 prevede sanzioni accessorie per il delitto di contraffazione di Igp o Dop. L’art. 14 rafforza gli istituti processuali investigativi che prevedono: la pubblicità della condanna sui quotidiani nazionali e il divieto per cinque anni di operare nel settore, la confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne la provenienza. L’art. 15 dispone sanzioni accessorie in caso di condanna per adulterazione o contraffazione con l’esclusione da contributi pubblici finanziamenti o mutui agevolati e divieto di svolgere attività imprenditoriali.

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Vincenzo Nisio

25 novembre 2013 ore 12:25

Infatti, un tappo a vite va bene.
Ma quando si chiede dell'olio in una gastronomia non ti possono proporre una bottiglia che è stata già precedentemente aperta.
E' questo il senso di questo articolo, che comunque ha dato un calcio al cerchio ed uno alla botte.

Saluti

Redazione Teatro Naturale

23 novembre 2013 ore 09:33

Art. 7 comma 2
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione
dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo
di chiusura in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata,
ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno
l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui
appartiene.

Nulla la legge specifica riguardo alla bottiglia d'olio DOPO che è stata aperta. Se ne evince che la legge non obbliga al tappo antirabbocco.
Un tappo a vite va bene.
A tutela del produttore, e nel rispetto del regolamento comunitario 29/2012, è anche necessario che possa essere chiaramente indentificata una bottiglia aperta. Una normale capsula o altro sigillo di garanzia è sufficiente.

Utelio Qualiprandi

23 novembre 2013 ore 09:15

Buongiorno,
cosa vuol dire con "la legge Mongiello non stabilisce l'obbligatorietà del tappo antirabbico" ?
Forse che è sufficiente una normale chiusura con tappo sigillante a vite ?
Grazie
Utelio