L'arca olearia
Bassa Acidità sull'etichetta dell'olio d'oliva. E' legale se corrisponde a un marchio registrato?
La regolamentazione dell'etichettatura dell'olio extra vergine d'oliva è particolarmente complessa. Tutto è normato, ivi comprese le indicazioni facoltative. Partendo da un esempio ci chiediamo se è possibile superare il problema grazie alla registrazione di marchi commerciali
04 maggio 2013 | Alberto Grimelli
Qualche giorno fa, alla redazione di Teatro Naturale, abbiamo ricevuto comunicazione di un nuovo prodotto, un extra vergine dal packaging curato e innovativo, certamente interessante dal punto di vista grafico e d'impatto.
Qualche perplessità, però, è sorta quando ho letto sull'etichetta la dicitura “Bassa Acidità”, a caratteri ben visibili e evidenti.
Dubbi che sono stati confortati dalla lettura del Regolamento CE 1019/02 che nei consideranda, al punto 9, recita: “Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull’etichetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell’olio d’oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli.... L’acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell’ambito delle altre caratteristiche dell’olio d’oliva considerato...”
Ai consideranda fa seguito l'articolo 5 lettera d del regolamento che recita: “l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.”
Ma l'indicazione in etichetta faceva proprio riferimento alla caratteristica chimica? Sulla base di quanto riportato dal comunicato stampa pare proprio di sì: “XXX si caratterizza in particolare per la bassa acidità, di molto inferiore a quella massima consentita dalla normativa comunitaria. Proprio la bassa acidità è uno dei parametri di valutazione fondamentali nel definire la qualità degli oli Extra Vergine.”
Non è mia intenzione né denunciare né criminalizzare l'azienda in questione e quindi, non solo per le note norme sulla privacy, non intendo fare il nome dell'impresa.
Un po' di chiarezza interpretativa però si impone, a beneficio di tutto il settore.
Ho quindi cercato di approfondire la questione, trovando, tra l'altro, sul sito dei Carabinieri la seguente indicazione riguardante proprio l'olio d'oliva: “Tra le informazioni facoltative si possono trovare: … l'acidità massima, se accompagnata, nello stesso campo visivo e con caratteri delle stesse dimensioni, dall'indice dei perossidi, dal tenore delle cere e dall'assorbimento ultravioletto.”
Proprio dalla domanda di un amico lo stimolo per un'ulteriore ricerca. E se fosse un marchio registrato? Scopro così, sulla base della banca dati on line dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che, prima della normativa in questione, sono stati registrati tre marchi, correlabili all'olio d'oliva, che prevedevano l'utilizzo della dicitura Bassa Acidità, registrati nel 1995, 1996 e 1999. Ma anche dopo l'entrata in vigore del regolamento comunitario 1019/02 sono strati registrati, come primo deposito, una serie di marchi che inglobavano la dicitura Bassa Acidità. Le registrazioni risultano effettuate negli anni: 2003, 2005, 2007 e 2012. Contemporaneamente sono stati concessi anche rinnovi ai marchi in scadenza riportanti sempre l'indicazione Bassa Acidità.
Considerando che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi continua a rilasciare autorizzazioni a marchi contenenti la dicitura Bassa Acidità, basta registrare un marchio per superare gli ostacoli e le barriere posti dalla normativa sull'etichettatura?
Così fosse temo che si aprirebbe una corsa alla registrazione dei marchi più fantasiosi relativi alle caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio extra vergine d'oliva.
Ma è davvero tutto così semplice? Gireremo la domanda agli organismi competenti per un chiarimento.
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Accedi o RegistratiRoberto La Pira
04 maggio 2013 ore 10:15Come al solito un tema delicato ma interessante. Se arriva ad alcune conclusioni potremmo rilanciare il tema su Il fatto.
La Pira
Umberto Donà
04 maggio 2013 ore 16:29Gentile dott. Grimelli,
sono impiegato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di una Camera di commercio, ente preposto a ricevere le domande depositate dagli utenti, che vengono poi inoltrate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
L’UIBM concede la titolarità del marchio dopo aver effettuato su di esso – tra gli altri controlli – un esame di liceità. Tuttavia, questo controllo di liceità non è effettuato in relazione a tutta la normativa applicabile nell’ambito commerciale in cui verrà effettivamente utilizzato il marchio, bensì sul marchio in sé considerato (ad esempio sulla contrarietà del marchio rispetto all’ordine pubblico, alla morale, ecc.)
L’eventuale conflitto tra il marchio e la normativa che disciplina il settore commerciale in cui verrà utilizzato rimane escluso dal controllo dell’UIBM: un marchio contenente l’indicazione di “Bassa Acidità” potrebbe essere approvato senza problemi dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma se fosse applicato sulla bottiglia d’olio la sua contrarietà alla norma da Lei citata (art. 5, lettera d del Regolamento CE 1019/02) continuerebbe a sussistere.
Da quanto Lei riporta nell’articolo, tuttavia, non sono del tutto sicuro che la semplice dicitura “Bassa Acidità” sia in contrasto con il Regolamento citato. La norma sembra invece riferirsi all’obbligo di accompagnare l’indicazione “...dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91” con la “…indicazione dell’acidità o dell’acidità massima…”. La semplice e generica menzione di “Bassa Acidità”, non costituendo una vera e propria indicazione “dell’acidità o dell’acidità massima”, quale sarebbe se l’acidità fosse indicata in percentuale (%), parametro di misura che le è proprio, non sembra idonea ad integrare una violazione della norma regolamentare.
Si tratta solo di una mia personale interpretazione. Ho notato infatti l’etichetta di un olio che ho in casa (nasce nell’ambito della Filiera Cooperativa Italiana, avrà capito di che si tratta… “la Regola del 3”…) e vedo che sull’etichetta in fronte è indicata genericamente, insieme ad altre caratteristiche (100% Italiano – Gusto equilibrato), la “Bassa Acidità” e solo sull’etichetta posteriore si trovano indicati l’indice dei perossidi, il tenore in cere e l’assorbimento nell’ultravioletto nelle rispettive unità di misura, a cui si affianca l’acidità, che solo qui viene indicata con il suo tipico parametro (%).
La saluto cordialmente.