L'arca olearia

La Salva Olio Italiano diventa legge in extremis. Ora la parola a Bruxelles

E' stata approvata in via definitiva il 19 dicembre scorso. Molte le novità tra cui un forte inasprimento della sanzioni per frodi e contraffazioni. Nuove norme per le etichette e i marchi ingannevoli. Contro distorsioni della concorrenza e del mercato più vigilanza e poteri agli organi di controllo

05 gennaio 2013 | Alberto Grimelli

Dopo molte polemiche e un iter che, almeno dal punto di vista istituzionale, è stato accelerato per la concessione della sede legislativa alle Commissioni agricoltura sia al Senato sia alla Camera dei Deputati, la legge Mongiello è stata approvata il 19 dicembre scorso in via definitiva.

Il provvedimento che ha per titolo: “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” è stato salutato con favore dalla maggioranza delle associazioni agricole ed agroalimentari: Unaprol, Cno, Alleanza cooperative, Cia e Coldiretti. Unica nota dissonante quella di Confagricoltura: “Temiamo fortemente un appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese. Senza contare il peso del nuovo impianto sanzionatorio che, pur essendo giustamente dissuasivo rispetto ai possibili comportamenti illeciti, avrebbe dovuto attutito.”

Ma quali le novità principali del provvedimento? Cosa cambia per l'etichettatura? Le sanzioni saranno davvero così pesanti? Il provvedimento aiuterà davvero la trasparenza nel settore?

Esaminiamo la legge per tematiche.

Uno dei capitoli che interviene in maniera più sostanziale sulla filiera olearia italiana è proprio quello relativo al contrasto alle frodi e alle sofisticazioni, ovvero gli articoli 12, 13, 14 e 15. In particolare l’art. 12 dispone che venga accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti da parte di taluni soggetti e che la stessa responsabilità, in caso di accertamento, venga estesa all’ente che questi soggetti rappresentano. L’art. 13 prevede sanzioni accessorie per il delitto di contraffazione di Igp o Dop. L’art. 14 rafforza gli istituti processuali investigativi che prevedono: la pubblicità della condanna sui quotidiani nazionali e il divieto per cinque anni di operare nel settore, la confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne la provenienza. L’art. 15 dispone sanzioni accessorie in caso di condanna per adulterazione o contraffazione con l’esclusione da contributi pubblici finanziamenti o mutui agevolati e divieto di svolgere attività imprenditoriali.

Etichette più chiare e tutele per il consumatore. I provvedimenti permeano tutta la legge e non si limitano alle sole etichette, a cui pure è dedicato l'articolo 1. Vi si stabilisce un carattere minimo di 1,2 millimetri per la designazione dell'origine ma non solo. I caratteri dovranno essere ben visibili rispetto al colore del fondo. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro o Paese terzo, la dicitura va preceduta dal termine “miscela”, stampato anch’esso in maniera ben evidente rispetto alle altre indicazioni. L'articolo 7 stabilisce che il termine di conservazione non può superare i 18 mesi dalla data di imbottigliamento. Più difficile ingannare il consumatore sull'origine effettiva del prodotto in base a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6. La norma disciplina anche la registrazione e l'uso dei marchi. In particolare: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta”. Viene ribadito, essendo già previsto dall'articolo 4 comma quater della legge 81/2006, che: “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.” Per assicurare che sugli scaffali vi siano oli corrispondenti alle caratteristiche merceologiche (ndr per l'extra vergine l'assoluta assenza di difetti) l'articolo 2 dà valore probatorio nei procedimenti giurisdizionali al panel test.

Il mercato degli oli d'oliva è molto complesso. I rapporti di forza tra gli attori della filiera sono certamente diseguali e per questa ragione l'articolo 8 dispone che l'Autorità di garanzia sulla concorrenza e il mercato vigili sull'andamento dei prezzi e adotti misure per impedire “le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza”. Meno restrizioni all'accesso per le informazioni sui commerci internazionali d'olio d'oliva, in virtù dell'articolo 10 che stabilisce la possibilità di scambi di informazioni tra le varie amministrazioni. Per accedere al Traffico di perfezionamento attivo sarà necessaria, sempre e comunque, un'autorizzazione ministeriale secondo quanto disposto dall'articolo 9 e l'articolo 11 mette limiti alle vendite sottocosto nella GDO: “nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.”

Ora la parola spetta a Bruxelles. Infatti la legge interessa un settore su cui il legislatore comunitario è già intervenuto, e più volte, così, in base ai trattati, occorre un nullaosta da parte di Bruxelles che dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni che perverranno da paesi membri dell'Ue. La notifica alla Commissione è stata effettuata il 21 novembre scorso e Bruxelles ha tre mesi di tempo per far pervenire eventuali contestazioni. Se ne deduce quindi che la legge non sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi non sarà in vigore, almeno fino al 22 febbraio prossimo.

Da quando diventerà pienamente operativa la sua applicazione immediata e piena potrebbe riservare qualche sorpresa. Infatti la norma non prevede alcun periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte né del prodotto già imbottigliato né delle etichette, né per il mondo produttivo ma neanche per il commercio. Ne risulta che i produttori, ma soprattutto i confezionatori, dovranno uniformarsi subito al disposto sia per quanto riguarda la dimensione dei caratteri sull'origine, 1,2 mm, ma anche per quanto concerne grafica, dizione della designazione d'origine e marchi. E' consigliabile, per olivicoltori e frantoiani, verificare già oggi la dimensione del carattere della designazione d'origine (ovvero Made in Italy, 100% italiano e simili) ed eventualmente predisporre un bollino aggiuntivo da applicare sulla confezione qualora non soddisfi le caratteristiche richieste dalla nuova normativa.

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Pasquale Nitti

10 gennaio 2013 ore 22:26

So quello che dico...ora vedremo come il Governo sbroglierà questo caos...

Michele Naglieri

10 gennaio 2013 ore 12:57

Limite per gli Alchiesteri negli olii ITALIANI...
In merito alle notizie su presunte decisioni di Bruxelles non risulta nulla di pubblico dominio.
Siamo certi che il Ministero manterrà le posizioni per la difesa di un elevato standard qualitativo come sempre fatto nel recente pasato per tutela del consumatore e dei produttori; in difesa dei prodotti ITALIANI nel Mondo, con olii veri !!!!

Pasquale Nitti

09 gennaio 2013 ore 19:11

La UE ha già bocciato l'art.43 del Decreto Sviluppo esprimendo perplessità su limite di alchil esteri e panel test...la conferma di una elaborazione frettolosa e pasticciata...e ora? Chi paga i danni di questa confusione?

Giandomenico D'Elia

06 gennaio 2013 ore 19:04

Sono d'accordo con il Sig. Emanuele, non c'è la facciamo più a buttare via etichette per bottiglie, applicare etichette sulle lattine ( non si possono distruggere e poi buttare via 5000 e passa lattine)ecc.. Una cosa su tutte e che servirebbe per difendere il consumatore è la vera informazione, ovvero, chi è padrone dei suoi soldi ( in Italia non lo siamo) deve essere informato e consapevole di ciò che acquista. Come? Insegnando a riconoscere ciò che si sta acquistando, lo Stato deve investire sull'informazione alimnentare fin dal livello scolastico, per far maturare la consapevolezza della qualità prima di tutto, poi della nazionalità. Non me ne vogliano i miei colleghi, ma anche un olio grecoper es. fatto come Dio comanda è un olio di alta qualità, allora ? Etichetta con su scritto olio extra vergine d'oliva provenienza Grecia, chi lo vuole acquistare lo acquista e poi deve redersi conto lui se è c'è qualità. L'ITalia? beh, iniziamo a togliere parecchi costi dovuti alla stupida burocrazia che non fà altro che far lievitare i costi di gestione. Cosa accade? olio 100% italiano di scarsa qualità, ma prezzo più caro sullo scaffale, grazie alla mancanza di competitività dovuta agli alti costi di gestione.
Questo avviene in tutti gli altri settori merceologici.
Continuiamo a fare del Ns. meglio, poi il mercato, per chi riuscirà, premierà.
Giandomenico D'Elia.

Emanuele Aymerich

05 gennaio 2013 ore 16:49

bah... tutto come al solito: in Italia quando la gente non rispetta le leggi, invece che darsi da fare per farle rispettare di più, si fanno altre leggi più pesanti da rispettare per chi già le rispettava (o cerca di farlo, vista la frequenza di novità e la complessità degli obblighi). Saranno contenti i tipografi, i fabbricanti di tappi, e gli uffici brevetti, che avranno molto da lavorare dopo questa legge, sempre che la Spagna non dica la sua e ce la blocchi.

Ma io non accuso questa legge specifica che magari sarà anche fatta bene, lo vedremo, ma me la prendo con questa caratteristica tipica della nostra nazione: la gente evade? E alziamo le tasse. La gente non rispetta il limite di alcool alla guida? E noi lo abbassiamo. La gente non rispetta il limite di 300mt dal mare per costruire? E noi lo portiamo a 2km. E chi non le rispettava prima continua a fare quello che ha sempre fatto. E' così in tutto. Come dicevano nel Gattopardo: che tutto cambi perché nulla cambi. L'idea di una semplificazione, di fare poche semplici leggi ma di farle rispettare da tutti in Italia non sfiora mai nessuno, ed è per quello che nella classifica della facilità di fare impresa siamo vicini allo Zambia e ci resteremo. Noi siamo uno stato che ha più bisogno di investire in una maggiore attività investigativa in tutti i settori, che di altre complicate e costose leggi.