L'arca olearia

Alchil esteri. Il Ministero spegne le polemiche con l'interpretazione autentica della norma

Dopo le discussioni sull'articolo 43 comma 1 bis del decreto sviluppo, un intervento chiarificatore da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

24 novembre 2012 | R. T.

Teatro Naturale si è occupato diffusamente del tema degli alchil esteri e dell'interpretazione dell'articolo 43 comma 1 bis del decreto sviluppo che ne fissa in 30 mg/kg il limite per l'olio italiano.

 

Riportiamo nuovamente il testo normativo:

Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

 

Tale testo, però, aveva provocato molte polemiche in virtù della sua difficoltà interpretativa, ben riassunta nell'articolo “Alchil esteri. Fatta la legge, ora scatta la bagarre su come interpretarla”.

Un tema scottante e foriero di molte preoccupazioni per il settore, specie durante la campagna olearia.

Ci ha pensato però il Ministero delle politiche agricole a placare gli animi e spegnere le polemiche, dando contemporaneamente anche certezze agli operatori, con un'interpretazione autentica della norma rilasciata al Dott. Alberto Grimelli, coordinatore editoriale di Teatro Naturale il 20 novembre 2012 da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - D.G. della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - Ufficio PREF III.

 

Di seguito il testo dell'interpretazione data alla norma dall'Ufficio ministeriale:

In merito all’attuazione delle previsioni di cui all’art. 43, comma 1 bis, del D.L. n. 82/2012, si fa presente che la norma in questione rende obbligatoria la predisposizione di un “piano straordinario di sorveglianza” nei confronti delle imprese che hanno commercializzato le partite di olio extra vergine di oliva riscontrate alle analisi con valore «alchil esteri» superiore ai 30 mg/kg. Dall’esito del predetto piano dipenderanno eventuali, ulteriori determinazioni nei confronti delle imprese interessate.

 

Nessuna sanzione automatica per l'olio che supera i 30 mg/kg di alchil esteri insomma né la proibizione di utilizzo della menzione d'origine italiano nel caso si abbiano alchil esteri elevati.

Di fatto la norma funziona come una sorta di “redditometro dell'olio”, dove il superamento del limite, fa scattare accertamenti automatici a carico dell'azienda sospetta.

 

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Gianluigi Cesari

24 novembre 2012 ore 08:37

Tolomei emenda la norma? Mi chiedo se è un gesto di "benevolenza" o la presa di distanza da una norma sbagliata...Cosa ne pensano i sostenitori della "scure" dei 30mg/Kg di alchil esteri? Che valenza ha una lettera di un Dirigente Ministeriale? A questo punto ha senso una "Legge di interpretazione autentica"...ma come si suol dire "chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati non serve a molto"...Il mercato di questa annata è stato condizionato negativamente da questa "Decreto Sviluppo". Attendiamo il parere della UE...

Emanuele Aymerich

24 novembre 2012 ore 01:07

"molto rumore per nulla"...