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NUOVE REGOLE PER L’ETICHETTATURA DELL’OLIO D’OLIVA. SIAMO CERTI CHE TUTTO RISULTI CHIARO E PERFETTAMENTE ACQUISITO?

Dal primo novembre 2003 entrano in vigore le nuove norme per la commercializzazione degli oli d’oliva. Non si potrà più vendere extra vergine sfuso. Nostra intervista a Sergio Carbone, dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Firenze

11 ottobre 2003 | Alberto Grimelli

Già l’anno scorso nacquero, in questo periodo veementi polemiche e proteste per la promulgazione da parte dell’Unione Europea del Reg. CE 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. Le alzate di scudi da parte delle organizzazioni di categoria hanno solo ritardato di un anno l’entrata in vigore delle nuove norme.
Così, dal 1 novembre 2003, tutti coloro che intendono vendere olio d’oliva dovranno adeguarsi a questo regolamento.

Perché?
Quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Ue a modificare in maniera incisiva le regole d’etichettatura e di commercializzazione? Dalle considerazioni preliminari, alcune alquanto discutibili, del Reg. 1019/2002, allegato al presente articolo, possiamo forse capire qualcosa in più.
Riporto tra virgolette e in corsivo stralci della legge europea.
“L’olio d’oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali”.
Evidentemente, purtroppo, il legislatore non tiene di conto le differenze sostanziali tra i costi produttivi di un extravergine e di un olio di oliva.
“Per garantire l’autenticità degli oli di oliva venduti è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato”.
Il contenitore più del contenuto o di un'etichetta esauriente garantisce il consumatore?
“… gli oli di oliva direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell’origine geografica. Ne possono risultare, all’interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato…. in mancanza di un sistema di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi d’olio in circolazione… occorre quindi istituire un regime facoltativo di designazione dell’origine degli oli d’oliva vergine ed extra vergine”.
Da questa premessa nasce il divieto ad apporre qualsiasi menzione geografica in etichetta che non sia o lo Stato o una tra quelle tutelate da una Dop o Igp, ancora pochissime.

Ricordate che…
L’etichetta è un contratto dove tutto ciò che si scrive deve rispettare le norme di riferimento e deve essere dimostrabile.
Nei casi in cui si voglia esaltare una caratteristica o peculiarità del proprio prodotto, essa dovrà essere allo stesso tempo veritiera, distintiva, rilevante, dimostrabile e certificata.
Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere riportate su un unico campo visivo, sia esso etichetta o controetichetta.

Le novità nel dettaglio…
La vendita degli oli d’oliva al consumatore finale è ammessa solo per imballaggi della capacità massima di 5 litri, eccezzion fatta per ristoranti, ospedali, mense o collettività.
Il sistema si chiusura deve perdere la sua integrità dopo l’apertura. Risulta sufficiente una fascetta che sigilli il tappo e che si rompa all’apertura del contenitore.
Sull’etichetta devono apparire in caratteri chiari ed indelebili le diciture sotto riportate (denominazione di vendita e indicazione aggiuntiva sulla categoria dell’olio):
1- olio extravergine d’oliva
“olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
2- olio vergine d’oliva
“olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
3- olio di oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini
“olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”
4- olio di sansa d’oliva
“olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”
È possibile inserire un nome geografico solo se è l’indicazione di uno Stato (es. Italia) o una designazione d’origine prevista da un disciplinare Dop o Igp (es. per l’Igp Toscana le designazioni ammesse sono Toscana o toscano e quelle previste dal disciplinare nelle varie sottozone).
Se viene inserito l’indicazione dello Stato le olive devono provenire ed essere frante nel Paese indicato.
Nuove indicazioni facoltative ammesse:
- “prima spremitura a freddo”: solo per oli vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27ºC con sistema estrazione tradizionale a presse idrauliche
- “estratto a freddo”: solo per oli vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27ºC con sistema a percolazione o centrifugazione
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare solo se basate sui risultati di un panel test (IN VIGORE DAL PROSSIMO ANNO)
- l’indicazione dell’acidità può figurare se accompagnata, con caratteri della stessa dimensione e nello stesso campo visivo, dall’indice di perossidi, dal tenore in cere e dall’assorbimento all’ultravioletto.

Riepilogo delle indicazioni obbligatorie in etichetta:
- denominazione di vendita (vedi paragrafo precedente)
- indicazione aggiuntiva sulla categoria dell’olio (vedi paragrafo precedente)
- quantitativo netto espresso in millilitri (ml), in centilitri (cl) o in litri (l), seguito dalla “â„®” qualora il volume nominale sia garantito dalla ditta costruttrice della bottiglia
- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o del confezionatore o del venditore purchè risiedente nella Ue
- eventuale sede dello stabilimento di confezionamento o produzione
- termine minimo di conservazione:
“da consumarsi preferibilmente entro giorno/mese/anno” per l’olio che si conserva meno di 18 mesi
“da consumarsi preferibilmente entro mese/anno” per l’olio che si conserva più di 18 mesi
- modalità di conservazione (es. conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore)
- raccomandazione “non disperdere il vetro nell’ambiente”
- lotto di confezionamento (cfr intervista a Dr. Carbone).



Per sgombrare gli ultimi dubbi e approfondire la conoscenza della nuova legge europea abbiamo richiesto l’intervento di un esperto, il Dr. Sergio Carbone, coordinatore responsabile del settore oli alimentari dell’ufficio di Firenze dell’Ispettorato Centrale Repressione e Frodi.

- Come si può valutare nel complesso lo sforzo del legislatore in questa riforma dell’etichettatura? Su cosa si è voluto far chiarezza?
L’Unione europea ha ritenuto che fosse necessario offrire ulteriori informazioni sull’olio d’oliva sia modificando la denominazione di vendita dell’ “olio di oliva” in “olio di oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini” sia inserendo in etichetta le indicazioni aggiuntive sulla categoria commerciale. Sono ancora troppi coloro i quali fanno confusione tra le varie classi d’olio, in questo modo si spera che il consumatore diventi maggiormente consapevole del prodotto che acquista e che andrà ad impiegare. Inoltre sono state anche regolamentate alcune indicazioni che potevano trarre in inganno, ora “spremuto a freddo” ed “estratto a freddo” sono diciture che possono essere inserite solo se il frantoio può certificare la temperatura di processo. L’indicazione dell’acidità non può essere inserita singolarmente ma deve essere accompagnata da altri dati analitici, che probabilmente attualmente al consumatore dicono poco, ma che forniscono un quadro più oggettivo sulla genuinità e bontà del prodotto.
In sintesi, sebbene ci siano alcune pecche nella normativa, nel complesso rappresenta un tentativo di far chiarezza che non può che fare bene all’intero comparto.
- Non c’è una sorta di ridimensionamento della qualità dell’extravergine con la formula, eccessivamente bonaria, “di categoria superiore”. Il consumatore come capirà la differenza tra un extravergine mediocre e uno eccellente?
Non esiste solo l’Italia, si sono dovute tenere di conto anche le esigenze degli altri Paesi della comunità europea. In questi Stati non sempre si ottengono oli pregiati, tuttavia sono oli che rientrano nella categoria extravergine al pari dei nostri migliori prodotti. Certamente ritengo che, però, il gap creato da questo regolamento vada colmato. Lo strumento d’altronde esiste già, le Dop e le Igp rappresentano un eccellente mezzo per valorizzare oli di pregio e tipici, con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche spesso superiori a quelle di un prodotto non certificato. L’intenzione della Ue è chiara, con la volontà di inserire obbligatoriamente in etichetta, nel futuro, l’origine geografica di ogni olio si vuole sicuramente indirizzare il comparto olivicolo verso una produzione di alta qualità.
- La designazione d’origine, con questo regolamento, è valida solo per nomi geografici di uno Stato o per quelli rientranti nei disciplinari di Dop o Igp. Per quale motivo si è voluto bloccare qualsiasi altro tipo di certificazione sull’origine? E le De.Co. (Denominazioni Comunali)?
Se altre modalità di certificazione fossero state permesse sarebbe diventato un macello. Logiche campanilistiche o lotte di potere tra persone avrebbero creato frammentazioni tali da confondere il consumatore più che aiutarlo. Non si sarebbe più compreso il valore del legame territorio-prodotto e forse si sarebbe anche compromessa la fiducia dell’acquirente verso l’intero sistema di certificazione sull’origine.
Per quanto riguarda le DeCo, per l’olio, sono morte prima di partire. Col regolamento 1019/2002 il nome geografico del comune non può essere inserito in etichetta salvo che un disciplinare di produzione Dop o Igp non lo consenta. Se un sindaco volesse valorizzare l’extravergine del proprio comune può, seguendo l’iter previsto dal Reg. CE 2081, proporre e sostenere la creazione di una Dop per il proprio territorio.
- Quando è obbligatorio inserire il lotto di produzione in etichetta? Anche per chi inserisce una data di scadenza tipo giorno/mese/anno?
Purtroppo in questo caso non posso fornire una risposta certa. La materia è disputa di interpretazioni e spiegazioni non sempre esaurienti o chiarificatrici.
Infatti alcuni tendono a sostenere che, dato che l’olio extravergine d’oliva ha tempi di conservazione molto lunghi, non ha senso inserire una data di scadenza con giorno, mese ed anno che è stata studiata per prodotti deperibili in breve tempo. Anche io tendo a preferire un termine minimo di conservazione per l’olio con la sola indicazione del mese/anno o semplicemente dell’anno, considerando che mediamente un buon extravergine si conserva per più di 18 mesi. In questi casi è obbligatorio inserire il numero di lotto in etichetta.
Tuttavia per quanto riguarda me e il mio ufficio è accettabile che un produttore che imbottigli piccoli quantitativi indichi come termine di conservazione giorno/mese/anno senza indicare il lotto, purchè abbia l’accortezza di dare una scadenza uguale o inferiore a 18 mesi.
Non credo inoltre che ci sia alcun funzionario della Repressione Frodi in Italia che elevi verbale solo per aver riscontrato la mancanza del lotto in presenza dell’indicazione di scadenza giorno/mese/anno. Ricordo anche che è sempre possibile ricorrere al Prefetto contro verbali sanzionatori dell’Ispettorato Repressione Frodi considerati iniqui ed illegittimi.

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