L'arca olearia

Evitiamo di arrecare ulteriori danni alla olivicoltura italiana

Il Ddl 3211, così come formulato, è finalizzato solo per correre al riparo dei risultati non conseguiti con il precedente Dm 8077. Insistere, significherebbe perdere tempo ed energie e non affrontare alla base i problemi per risolverli. Il presidente del Anfo interviene in merito alle norme su qualità e trasparenza della filiera oli di oliva

28 luglio 2012 | Carmine Borreca

Il ruolo di centralità , unilateralmente riconosciuto, della filiera olio che svolgono i frantoi oleari in Italia (circa 5000), obbliga l’Associazione Nazionale dei Frantoi Oleari ad esprimere, ancora una volta, (così come lo è stato per il D.M.8077) giudizio favorevole all’iniziativa con alcune osservazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

L’iniziativa è in sintesi una sorta di rimedio ai mancati risultati di tutela e valorizzazione degli oli vergini Italiani, tentata con il DM. 8077/2009.

Solo a titolo informativo, il DM succitato (lo confermano sia i prezzi di mercato sia le importazioni) non ha arrecato alcun beneficio alla filiera, senza aggiungere l’impegno economico utilizzato (tutto italiano) e l’investimento dei circa 5000 frantoi per adeguarsi alla normativa prevista.

La approvazione del DDL così come formulato e finalizzato solo per correre al riparo dei risultati non conseguiti con il precedente DM 8077, significherebbe perdere tempo ed energie e non affrontare alla base i problemi per risolverli.

Si corre il forte rischio di arrecare ulteriori danni alla olivicoltura italiana che oggi come oggi (dopo 40 anni di finanziamenti comunitari e statali non è padrona del suo prodotto, nel senso che in Italia anche il prezzo dell’olio del produttore è vincolato al mercato comunitario (soprattutto Spagna).

Tanto premesso (ma altro si dovrebbe) tornando all’argomento , la prima constatazione da tenere ben presente è che in Italia manca la cultura del consumo degli oli vergini ed extra vergini italiani.

Se i consumatori italiani, negli anni, fossero stati educati a leggere completamente l’etichetta e non fermarsi alla sola denominazione di immagine saltando subito alla indicazione del prezzo, trascurando completamente le indicazioni fiscali o di provenienza o di confezionamento, sicuramente l’olio prodotto in Italia non basterebbe a soddisfare il consumo degli Italiani.

Carenza di cultura significa carenza di informazione

L’informazione costa tanto e la possono facilmente fare i privati.

Se c’è la volontà delle istituzioni l’informazione potrebbe non costare né allo Stato né al consumatore né al produttore.

Basterebbe inserire fra gli articoli del DDL in questione una norma che obblighi tutti a citare in ogni sorta di pubblicità (radio, televisione, carta stampata, telematica, ecc) , in modo intellegibile, chiaro e ripetitivo la origine del prodotto ogni qualvolta lo si nomini . Oggi questo non avviene, sicuramente volutamente.

La RAI è una azienda pubblica ITALIANA, perché non obbligare tutti i programmi a specificare l’origine dell’olio ITALIANO quando lo si utilizza.

Certo per raccogliere i frutti di tale proposta ci vuole tempo.

Per anticipare e partire subito sarebbe molto interessante agganciare l’olio ad un altro prodotto Italiano che non soffre dei problemi oggetto e finalità del DDL e per il quale lo Stato Italiano ha da sempre investito, mi riferisco al vino, oggi prodotto di eccellenza Italiano nel mondo.

Proverbio a parte “Dove il vino è buono l’olio è meglio” riporto la validissima e consolidata esperienza realizzata da un soggetto industriale che produce e commercializza (in via principale) vino ed anche olio. Fra le norme contrattuali che l’azienda pone all’ordine dei suoi clienti vi è l’obbligo di acquistare un cartone di olio ogni dieci cartoni di vino. Il sistema non comporta alcun costo, di contro un valore maggiore aggiunto per l’olio equiparato a quello del vino.

Interessante sarebbe proporre al Mipaaf la emanazione di un bando, con incentivi minimi e limitati, in via sperimentale, rivolto a 1000 aziende vitivinicole che adottino il sistema commerciale sopra riportato.

Il DDL in questione nella parte che tratta i controlli non è mai citato il sistema di vendita telematica o quello della porta a porta. Vi sono in Italia grandi Industrie olearie che sono completamente assenti nella GDO. Per controllare detti settori il panel-test probatorio deve essere affidato esclusivamente ad Enti ed Istituzioni (formate) NAS, ICQRF, ecc. Il piano di controllo e tracciabilità per le suddette aziende deve essere fisso e costante come fisso, costante e totale deve essere per tutti gli oli importati ed esportatori con qualsiasi sistema (equivalente, lavorazione conto terzi ecc.).

Tanto premesso, qui di seguito alcune osservazioni al DDL in questione, frutto della esperienza di un settore ove il frantoio oleario è stato è sarà sempre il segmento centrale della filiera olio ITALIANO.

 

ART. 1 - Modalità di indicazione dell’origine

La indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’art.4 del DM. Mipaaf 10/11/2009 và ripetuta e riportata ogni qualvolta si indica il prodotto e comunque subito dopo la denominazione del prodotto stesso.

Le dimensioni della scritta, rapportate alla capacità del contenitore o della confezione non dovrà essere inferiore alla metà della dimensione della denominazione del prodotto stesso. (Esempio: se la scritta della denominazione del prodotto è di cm. 4 , quella dell’origine non potrà essere inferiore a cm. 2)

 

ART. 2 - Valore probatorio del panel-test

Al comma 3 la composizione del panel-test è opportuno prevedere che il capo del comitato ovvero il responsabile sia identificato da personale qualificato del NAS o ICQRF con ogni onere economico a carico del soggetto che intende utilizzare le indicazioni delle caratteristiche organolettiche previste dal Reg. CEE n.2568/91

 

ART. 3 - Piano straordinario di controllo delle caratteristiche chimico fisiche degli oli

In considerazione delle realtà produttive italiane la limitazione dei 30 mg/kg degli acidi etili esteri dovrebbe essere applicata solo agli oli extra vergini.

E’ opportuno, anche tenendo presente alcune osservazioni di altre categorie, prevedere un piano di controllo continuo e totale su ogni partita di olio importata a qualsiasi titolo, curando in modo particolare la tracciabilità e la sua destinazione o uso.

 

ART. - 4 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

In presenza di una scarsa cultura degli oli sarebbe estremamente utile anche a favore dei consumatori inserire l’obbligo per tutti a citare in ogni sorta di pubblicità (radio, televisione, carta stampata, telematica ecc..) in modo intellegibile, chiaro e ripetitivo la origine del prodotto ogni qualvolta lo si nomini. Oggi questo non avviene, sicuramente volutamente. Tutti i tipi di pubblicità, a me noti, sono dimezzati e carenti delle indicazioni più importanti.

 

ART. - 7 Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

La durata della conservazione del prodotto, in condizioni ottimali, e del periodo di preferibile consumo dipende molto dalle caratteristiche diverse del prodotto stesso (vedi Coratina o Leccino) per cui sarebbe valido lasciare i 18 mesi dal confezionamento con l’aggiunta della indicazione della campagna olearia di trasformazione.

Al comma 2 per quanto attiene gli oli vergini proposti nei pubblici esercizi, questi devono rispettare tutte le indicazioni previste dagli art.precedenti, anche quelli usati in cucina.

 

 

Osservazioni formulate dall’Associazione nazionale frantoi oleari (Anfo) con sede in Benevento alla Via R. Garrucci 3 tel-fax 0824 316487- tel. 0824 271261

 

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