L'arca olearia
L’introduzione dell’extra vergine. Una svolta verso la trasparenza del mercato
La legge 1407 del 1960? Era, per tutti, la “legge Forcella”. Lo sostiene oggi, con orgoglio, l’attuale presidente di Federolio, figlio del fondatore. Siamo proprio sicuri – scrive Gennaro Forcella - che sia giusto assecondare le odierne tendenze che vorrebbero in raffineria oli con un acidità inferiore al grado? (2. continua)
23 ottobre 2010 | Gennaro Forcella
1960-2010. Buon compleanno extra vergine. Tributo al re dei grassi.

Dopo il mio intervento sui cinquantâanni dellâolio extra vergine di oliva, apriamo, a partire da questo numero di âTeatro Naturaleâ, alle considerazioni e alle vive testimonianze dei vari attori della filiera.
Da qui in avanti, di settimana in settimana, ci rivolgeremo ai diretti protagonisti di quegli anni. A quanti hanno vissuto più o meno in prima linea la nascita della categoria merceologica di cui oggi siamo un poâ tutti (forse) orgogliosi, ma anche a coloro che indirettamente sono coinvolti o nella veste di consumatori, o in quella di fruitori professionali del prodotto.
Iniziamo con il presidente di Federolio Gennaro Forcella. A voi tutti lâinvito a scriverci, comunicandoci le vostre impressioni. Intanto, come già annunciato la scorsa settimana, preparatevi a un grande evento per la festa dei cinquantâanni dellâextra vergine.
Buona lettura (Luigi Caricato).
I CINQUANTâANNI DELLA 1407

Scrivo queste note per il cinquantenario della legge 1407/1960 sulla classificazione degli oli di oliva, dopo avere letto un editoriale dellâamico Luigi Caricato, su âTeatro Naturaleâ (link esterno).
Proprio perché apprezzo da tempo il lavoro di Luigi Caricato, dico con grande chiarezza che dissento totalmente dal suo punto di vista su quella legge e qui cercherò di spiegare sinteticamente il perché di tale dissenso.
Alla legge 1407 sono sentimentalmente molto legato perché essa era detta la âlegge Forcellaâ dal momento che mio padre, Domenico Forcella, ne fu il principale promotore.
Domenico Forcella è stato il fondatore della Federolio, la Federazione nazionale del commercio oleario, e fin da allora ne ha improntato le politiche ad una visione volta a tutelare anche e soprattutto gli interessi della produzione olivicola nazionale, così scontrandosi, se necessario, con le posizioni dellâindustria.
Al di là delle polemiche odierne, spesso tanto strumentali, debbo dire che questa impostazione ha sempre caratterizzato le politiche della Federolio; ma non câè dubbio che storicamente è proprio nella legge 1407/1960 che essa consegue la più significativa delle sue vittorie. Una successiva legge, sempre fortemente voluta da Domenico Forcella, fu altrettanto importante per il settore. Dice niente la n. 35 del 1968? Se si vuole ne potremo parlare in altra occasione.
Tornando a noi, perché fu necessaria una legge come la 1407/60? Per tante ragioni, ma soprattutto perché si trattava di sbarrare il passo agli insidiosi oli esterificati, allora protagonisti delle principali frodi del settore. Ma era necessario anche regolare lâampia gamma della commestibilità degli oli vergini, allora ritenuti proponibili al consumo fino a livelli di acidità oggi impensabili. Era certo nellâinteresse soprattutto del settore agricolo poter commercializzare quegli oli senza passare per la raffinazione.
Che lâimpianto della legge fosse veramente valido, lo dimostra poi il fatto, incontestabile, che essa costituì la base della successiva disciplina comunitaria sulla classificazione degli oli di oliva dettata dai vari regolamenti che si sono succeduti nel tempo fino allâodierno reg. Ce 1234/2007 che in allegato reca la classificazione oggi vigente, non troppo diversa tutto sommato nellâimpianto da quella di allora se non in alcuni passaggi voluti dalla parte agricola tesi a svilire sempre di più gran parte degli olii vergini e soprattutto gli âoli di olivaâ come se questi ultimi non fossero fatti da oli di oliva vergini lampanti prodotti da olive degli stessi produttori. Ma tantâè!!
Mi sia consentita una breve digressione. Tra le tante, troppe stranezze che caratterizzano la gestione del settore dellâolio di oliva in Italia, câè quella per cui a fronte di una classificazione comunitaria che ormai da anni ha accantonato quella nazionale dettata appunto dalla legge 1407/60, ebbene di questâultima si pretende di continuare ad applicare le sanzioni! Insomma per le violazioni alla classificazione comunitaria di oggi si applicano le sanzioni previste da una legge nazionale di cinquantâanni fa. Sono cose che possono accadere solo in Italia!
Ma torniamo alle cose serie. Il fatto che la legge 1407 del 1960 sia stata promossa dal commercio oleario italiano, significa che fu proprio questo comparto a imporre, allora, quella che oggi chiameremmo la trasparenza del mercato. Peraltro il commercio oleario italiano con quella legge non si fermò alla trasparenza e alla conseguente lotta alle frodi (e mi sia consentito di dire che chi si lamenta di quelle odierne non può veramente capire cosa fossero quelle di allora) ma volle fornire un supporto a quella che oggi chiameremmo âpolitica della qualità â e la denominazione âextra vergineâ, non me ne vorrà lâamico Caricato, ha consentito allâespressione apicale della gamma di presentarsi (con un successo via via crescente) sui veri mercati di consumo (e non nelle sole zone di produzione) che fino ad allora, e questa volta con buona pace degli amici delle organizzazioni agricole, avevano visto lâincontrastato dominio degli oli di oliva non vergini.
Quante cose utili anche oggi ci consentirebbe di capire una riflessione più pacata!
Quando si difende, del tutto giustamente, lâolio extra vergine di oliva italiano (e la Federolio lo voleva difendere al punto di promuovere un apposito Consorzio) non si deve dimenticare che a fare la fortuna dellâolio di oliva italiano nel mondo, fin dalla fine del diciannovesimo secolo, fu la denominazione âolive oilâ cioè un olio âfattoâ dagli italiani (a proposito di âmade in Italyâ â¦) ma che non era certo un extravergine, prodotto questo che si sarebbe affacciato sul mercato solo molti decenni dopo e che si sarebbe consacrato solo a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.
E tutto questo lo si deve allâequilibrato e razionale intervento normativo della legge 1407 del 1960.
Lo spazio è poco e mi debbo fermare qui, però una domanda me la pongo; la 1407, lâho già detto, riconosceva come commestibili oli vergini con acidità fino a quattro gradi che oggi â ne convengo. sarebbe impensabile proporre al diretto consumo. Ma siamo invece proprio sicuri che sia giusto assecondare le odierne tendenze che vorrebbero in raffineria oli con un acidità inferiore al grado? Non sarebbe meglio oggi recuperare, almeno un poâ, lo spirito della legge del 1960 e riconoscere anche ai vergini non extra nonché agli âoli di olivaâ un poâ di spazio? E in questa prospettiva, che riconosce i vergini non extra e non demonizza gli oli di oliva oggi sopraffatti da una denominazione penalizzante (âcompostoâ ecc. con aggiunta di unâinformazione obbligatoria in etichetta ancora più penalizzante), forse anche lâamico Caricato potrebbe convenire sul fatto che la denominazione âolio extra vergine di olivaâ starebbe a indicare unâeccellenza, oggi ulteriormente supportata da nuovi metodi di analisi.
LUIGI CARICATO > Ringrazio di cuore il presidente di Federolio Gennaro Forcella, per il suo appassionato e scrupoloso intervento. Ho voluto iniziare da lui perché, come egli stesso ha affermato, nei confronti della legge 1407 del 1960 è âsentimentalmente molto legatoâ, in quanto dietro al testo di quella legge vi è il lavoro del padre, Domenico, fondatore della Federazione nazionale del commercio oleario.
Non entro direttamente nel vivo delle considerazioni emerse, perché mi riservo di farlo successivamente, dopo aver concluso il giro di testimonianze.
Segnalo invece un mio libro uscito da Mondadori nel 2001, Oli dâItalia, di cui sono disponibili ancora pochissime copie nelle librerie on line (qui link esterno e qui link esterno).
In questo mio libro, indagando sulle origini del nome olio extra vergine di oliva, riporto anche, in estrema sintesi, la dura battaglia di quegli anni, soprattutto a fronte delle tante insidie determinate dal cosiddetto rettificato b, che, secondo quanto scrivevano allora i magistrati Mario Berri e Bruno Cormio in Le frodi alimentari, tale rettificato era il più sofisticabile, in quanto poteva contenere anche oli minerali!
In conclusione: lâimpianto della norma non si discute, giacché dalla sua lunga vita si desume la sua reale efficacia. Resta però il problema del nome: âolio extra vergine di olivaâ è distorcente, e, con tutta franchezza, rimane tuttâora unâespressione tra le più infelici.
Non si vuol puntare il dito contro nessuno. Si tratta di contestualizzare quella scelta lessicale, che rifletteva in qualche modo il gusto dellâepoca. Pur non condividendola, lâespressione âextra vergineâ noi oggi la accettiamo pacificamente, anche perché non si può più fare altro: non è assolutamente pensabile proprorre altre denominazioni. (L. C.).
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