La voce dell'agronomo 11/10/2008

Elezioni Conaf. E’ tutto realmente finito?

Il Consiglio di Stato ha accolto anche l’ultimo appello, ma la vicenda potrebbe non chiudersi qui. Si attende l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale che partirebbe già con un grave handicap


Il Consiglio di Stato ha accolto anche il ricorso contro l’ordinanza del Tar Lazio del 4 settembre 2008, annullandola.
Il Consiglio di Stato tuttavia, come si evince dalle motivazioni dell’ordinanza del 7 ottobre 2008, non ha espresso alcun giudizio sulla regolarità dei lavori della Commissione, sui voti scrutinati in più e in merito agli altri vizi denunciati, ma ha semplicemente ripreso, quasi un copia incolla, quanto stabilito il 30 settembre scorso.
Si trattava di ricorsi afferenti a diverse questioni, il primo relativo alla validità del processo di nomina della Commissione, il secondo in merito alla regolarità dei lavori della stessa, ma hanno dato luogo a motivazioni quasi identiche, come se il Consiglio di Stato, nell’ultima seduta, non abbia neanche preso in esame la vera materia del ricorso. Perchè non si sia espresso a sostegno della regolarità dei lavori della Commissione elettorale non è dato sapere, certo è invece che la soluzione adottata dalla Corte apre cupi scenari.

A beneficio di tutti riporto qui di seguito le motivazioni integrali delle due ordinanze:

Ordinanza 5099/2008 del 30 settembre 2008:
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi di appello paiono fondati, dovendosi ritenere sostanzialmente corretto l’operato del Ministero della Giustizia in relazione al procedimento di nomina della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del CONAF;
Considerato altresì che nella adeguata comparazione dei diversi interessi deve ritenersi prevalente l’interesse alla continuità dell’azione amministrativa, consistente, nella specie, nella attività di accertamento e proclamazione dei risultati elettorali, con investitura del nuovo Consiglio eletto


Ordinanza 5299/2008 del 7 ottobre 2008:
Considerato che alla delibazione sommaria propria della fase cautelare i motivi di appello risultano assistiti dal necessario fumus boni iuris, dovendosi ritenere sostanzialmente corretto l’operato dell’Amministrazione in relazione al procedimento di nomina della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del CONAF;
Considerato d’altra parte che nella comparazione dei contrapposti interessi in gioco risulta prevalente l’interesse alla continuità dell’azione amministrativa, consistente, nella specie, nella attività di accertamento e proclamazione dei risultati elettorali, con insediamento del nuovo Consiglio eletto


Il combinato congiunto delle due ordinanze del Consiglio di Stato lascia la categoria in completa balia delle decisioni del Ministero di Giustizia.

Il Ministero di Giustizia, per ordine del Consiglio di Stato, ha infatti un potere assoluto sulla nomina della Commissione elettorale, potendo scegliere procedure, tempi, metodi e persone.
La Commissione elettorale, in virtù del principio espresso dal Consiglio di Stato del prevalente interesse alla continuità dell’azione amministrativa, può agire in maniera assolutamente discrezionale, assegnando voti in più rispetto a quelli effettivi, lavorando in un numero di membri diverso rispetto a quello previsto, annullando schede, non esprimendosi sui ricorsi... Tutto pur di arrivare a un risultato, ovvero alla proclamazione di eletti. Che questi siano il frutto di un regolare scrutinio è, evidentemente, questione di secondaria importanza.
Utilizzando la proprietà transitiva, se il Ministero nomina la Commissione a suo piacimento e la Commissione può nominare, ugualmente a suo piacimento, i membri del Conaf, deduco che il Ministero può nominare i componenti del Consiglio Nazionale.

Non è solo un gioco di parole, ma un timore, assolutamente fondato. Rimango infatti perplesso dalla decisione del Consiglio di Stato che, nei fatti, cancella l’indipendenza dell’istituto ordinistico.
Stante tale situazione giurisprudenziale, dubitare della rappresentatività e legittimità dei componenti del Conaf non sarebbe più solo questione accademica, ma tema assolutamente cogente e tangibile.

Non vedo infatti perché, da cittadini, riteniamo giustamente intollerabile e inammissibile che in un seggio elettorale possano essere scrutinati più voti di quelli effettivi, possano essere arbitrariamente annullati voti (un presidente di seggio che operasse in questo modo sarebbe portato via in manette) mentre tutto ciò risulta attuabile nel caso di elezioni ordinistiche.

Il Consiglio Nazionale, che dovrebbe insediarsi a breve, non si troverà soltanto a cercare di ricostituire un’unitarietà all’interno della categoria, non soltanto dovrà governarla, speriamo nel rispetto delle leggi, ma soprattutto dovrà costruirsi un alone di legittimità e rappresentatività, oggi decisamente contestabile e contestato.

Il nuovo Conaf potrà infatti godere dell’autorità e delle prerogative assegnategli dalla legge ma non, evidentemente, dell’autorevolezza che discende solo dall’unanime condivisione della piena rappresentatività e legittimità dell’organo ordinistico, entrambe messe in dubbio non solo dagli ambigui e controversi lavori della Commissione elettorale, ma anche da ricorsi, ancora pendenti, di alcuni candidati presso la magistratura ordinaria.
Prevedo, ma spero di sbagliarmi, ancora tempi bui per la categoria.
Il clima di scontro, esasperato dalle tensioni degli ultimi mesi, e il pervicace rifiuto ad una soluzione condivisa (perché è stata rigettata a priori l’idea di un nuovo spoglio?), non può portare buoni frutti.

di Alberto Grimelli