La voce dell'agronomo 01/08/2014

Più soldi nelle tasche dei professionisti, se le Casse di previdenza sapranno guadagnarli

La vittoria legale degli Agrotecnici aprirà una competizione tra Ordini anche sul fronte del futuro previdenziale degli iscritti. Agronomi, Geologi, Chimici ed Attuari sperano che l'Epap possa almeno garantire le rivalutazioni minime, stabilite dalla legge, dopo anni di conti in rosso


Dopo anni di cattive notizie, per gli iscritti alle casse di previdenza arriva finalmente un comunicato che annuncia una novità positiva che consente di vedere con un po’ più di ottimismo il proprio futuro previdenziale.
Tutto nasce dal ricorso fatto dall’Enpaia (Gestione Previdenziale Agrotecnici) al Tar Lazio contro la mancata approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze della delibera del 12 aprile 2012.

Con la delibera citata la cassa di previdenza degli Agrotecnici decideva di procedere ad una rivalutazione dei contributi in misura del 50% superiore a quella stabilita dall’ISTAT, portando il tasso di rivalutazione del 2011 dal 1,6165% (tasso ISTAT) al 2,42475%.

Il Tar Lazio con sentenza dell’ 11 luglio 2013 n° 6954 riteneva infondati i motivi esposti dall’Enpaia (Gestione Previdenziale Agrotecnici) e rigettava il ricorso.

Contro tale sentenza l’Enpaia ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati proponevano ricorso.

Con la sentenza del 18/07/2014 n° 3859/2014 il Consiglio di Stato invalida l’operato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Riporta il punto 5 della sentenza “ Il raffronto tra il contenuto della delibera impugnata e delle norme che costituiscono parametro di legittimità della stessa fa emergere l’invalidità dell’atto con cui il Ministero ha annullato la delibera. Le leggi sopra riportate prevedono, infatti, che le Casse di previdenza debbano rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni. Tali leggi stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo cha va assicurato, ma non vietano che le singole casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti.

La determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza di norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tali Enti. Non è fuori luogo osservare che da quanto sopra deriva indirettamente un impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo conforme alla legge ed agli atti statutari e regolamenti”
La sentenza del Consiglio di Stato n° 3859/2014 ha sancito quindi un principio, fino ad oggi mai riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, che consente a tutte le casse di previdenza e non solo a quelle nate con dlgs 103/1996, di innalzare la rivalutazione dei montanti individuali con rendimenti superiori a quelli previsti dall’art. 1 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335) “….è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare”.

Ciò determina però, alla luce di questa sentenza, una rivisitazione dei risultati di gestione delle singole Casse Previdenziali e dell’EPAP, la mia cassa di previdenza,negli ultimi sei anni, caratterizzati dalle turbolenze finanziarie che hanno determinato l’attuale crisi economica.
Riprendo quanto da me scritto nel mese di dicembre 2012 in merito ai fondi di riserva delle Casse di previdenza nate con il dlgs 103/1996 (dal 1998 al 31/12/2011) riporto integralmente:

In un recente articolo apparso su Italia Oggi vengono riportati i fondi di riserva (dal 1998 ad oggi) delle casse di previdenza nate con dlgs 103/1996, i patrimoni investi ed i risultati ottenuti.

Più precisamente:

Analizzando i dati è possibile osservare che il rapporto tra patrimonio e fondo di riserva è per le diverse categorie il seguente:

Mentre il rapporto tra risultato di gestione 2011 e il patrimonio è il per le diverse categorie il seguente:

E’ facile osservare, oggi come allora, le profonde differenze che intercorrono tra le diverse Casse.

Leggo il comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Oltre alla naturale soddisfazione per aver conseguito un risultato che come dice il titolo è a tutti gli effetti una rivoluzione mi colpisce il fatto che pur di fronte alla mancata approvazione della delibera del 12 aprile 2012, la Cassa ha deliberato annualmente un aumento del coefficiente di rivalutazione.

Riporto testualmente

Riporta, inoltre, che il coefficiente di rivalutazione non debba essere inferiore al 1,500%

Il comunicato stampa evidenzia, inoltre, che un iscritto alla Cassa di previdenza degli agrotecnici avrà, a parità di condizioni montanti più alti rispetto agli iscritti alle altre casse.
Si crea cosi di fatto una concorrenza tra le casse di previdenza.

La sentenza n° 3859/2014 potrebbe, infatti, in futuro determinare dei flussi migratori, nell’ambito di attività simili, tra diverse casse di previdenza.

Tali dati fanno riflettere chi come me è iscritto all’ EPAP, la Cassa pluricategoriale dei Dottori Agronomi , dei Geologi, dei Chimici e degli Attuari.

Leggo la comunicazione trasmessa dall’ EPAP il 28/07/2014 Prot. n. 00333432014 indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Presidente CONAF, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, Presidenti degli Ordini dei Chimici, Presidenti degli Ordini dei Geologi, Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Presidente Ordine Nazionale Attuari e poi trasmessa a tutti gli iscritti alla Cassa in cui si esalta la sentenza storica e “In particolare, per ciò che riguarda l'Epap, la sentenza capita, per così dire "a fagiolo"”:

Ma come, se fino al comunicato n° 3/2014 del Presidente pubblicato sul sito dell’EPAP, sia il Presidente Pirrello ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sia i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, si erano sempre opposti a qualsiasi incremento del coefficiente di rivalutazione affermando che “come è stato più volte comunicato anche su questo sito, la rivalutazione dei montanti non è funzione diretta dell’andamento degli investimenti, come potrebbe sembrare logico”.

Improvvisamente, si cambia.

Riporto sempre dal comunicato n° 3/2014 “Attesa la rivalutazione così esigua, a fronte di rendimenti soddisfacenti, ci siamo avvalsi dell’art. 12 del nostro regolamento e abbiamo fatto un provvedimento per il quale, nel caso in cui i rendimenti effettivamente conseguiti siano maggiori dell’aliquota di rivalutazione il 50% della differenza andrà a riserva e il restante 50%, dovrà essere usato per rivalutare ulteriormente i montanti. Per avere un’idea di cosa stiamo parlando, sempre prendendo ad esempio l’anno 2012, tolte tutte le imposte e gli oneri, e fatte tutte le rivalutazioni di legge, compresa la stessa rivalutazione dei montanti e la rivalutazione del fondo pensione, il margine disponibile per l’ulteriore rivalutazione sarebbe di circa 5 milioni di euro, il ché praticamente raddoppierebbe la rivalutazione dei montanti.”
Conclude il comunicato affermando che “ In tal senso sono state approvate le delibere del CdA e del Cig. Naturalmente questo provvedimento dovrà essere approvato dai Ministeri Vigilanti

Presidente Pirrello ora la frase in grassetto può essere eliminata con grande gioia di tutti noi iscritti.
Però continuando a leggere la comunicazione del 28/07/2014 Prot. n. 00333432014 osservo la frase:
“Ebbene, questa variazione di regolamento, pur se prevista all'art. 12 comma 8 dello statuto, con un provvedimento del 7/07/2014 non è stata approvata dai Ministeri vigilanti” .

Ora la domanda che qualsiasi iscritto alla cassa si pone è la seguente: perché questo non è stato fatto gli scorsi anni?
Sarà forse che per applicare quanto previsto all'art. 12 comma 8 dello statuto occorrevano dei risultati di gestione diversi da quelli avuti dall’EPAP negli ultimi sei anni?

La vera risposta è scritta nei risultati di bilancio degli scorsi anni
Infatti dalla lettura dei dati dei bilanci pubblicati sul sito dell’EPAP dal bilanci 2007 al bilancio 2012,(dove peraltro non è presente il bilancio del 2013), emerge che:

Bilancio consuntivo al 31/12/2007
Avanzo di gestione (pagina 49 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € 6.226.644
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 54 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“Nel corrente anno, per la copertura delle rivalutazioni dei fondi si è reso necessario l’utilizzo del fondo di riserva ex art. 12, comma 7 del Regolamento (4.758.267 euro), costituito, nello scorso esercizio, mediante accantonamento dell’ eccedenza del rendimento degli investimenti rispetto al costo relativo alle rivalutazioni.
Per realizzare una piena copertura delle rivalutazioni sarà necessario ricorrere al contributo integrativo per un importo pari a 609.055 euro”.

Bilancio consuntivo al 31/12/2008
Risultato di gestione (pagina 55 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € - 38.334.777
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 61 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“Nel corrente anno, la gestione finanziaria (-33.108.461 euro) non ha contribuito alla copertura degli accantonamenti effettuati per le rivalutazioni di legge” ..

Bilancio consuntivo al 31/12/2009
Risultato di gestione (pagina 49 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € - 9.202.100
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 52 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“I risultati della gestione degli investimenti finanziari calcolati a valore contabile (-24.931.213 euro) evidenziano la mancata copertura degli accantonamenti effettuati per le rivalutazioni di legge. Obiettivo che risulta, al contrario prossimo al raggiungimento, con valutazioni effettuate a valori di mercato.”

Bilancio consuntivo al 31/12/2010
Risultato di gestione (pagina 48 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € + 5.510.224
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 53 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“I risultati della gestione degli investimenti finanziari evidenziano la mancata copertura degli accantonamenti effettuati per le rivalutazioni di legge per 1.623.272 euro.”

Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Risultato di gestione (pagina 94 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € + 2.345.664
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 99 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“I risultati della gestione degli investimenti finanziari presenta una mancata copertura delle rivalutazioni di legge per 5.751.336 euro.
Il margine di copertura viene in ogni caso garantito dal contributo integrativo eccedente gli oneri di gestione.”

Bilancio consuntivo al 31/12/2012
Risultato di gestione (pagina 112 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP ) € + 17.081.198
Copertura delle rivalutazioni per legge (pagina 99 del Bilancio pubblicato sul sito EPAP)
“I risultati della gestione degli investimenti finanziari consentono, oltre la piena copertura delle rivalutazioni di legge, l’accantonamento di un margine positivo per 9.756.629 euro.
Conformemente a quanto previsto dall’art.12, comma 7 del Regolamento, tali somme verranno destinate
ad apposito fondo di riserva del patrimonio netto”.

Pertanto, dall’analisi degli ultimi sei esercizi contabili pubblicati, solo il 2012 è quello che ha conseguito un risultato pienamente positivo mentre i restanti cinque non hanno conseguito questo risultato.

Perciò non era affatto possibile deliberare in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 8 dello statuto.

Mentre altre casse più ricche come l’Enpab, la cassa previdenziale dei Biologi, aveva deliberato, già per il 2012, di destinare 3.000 euro ad ogni montante individuale del professionista iscritto alla cassa.

Se l’EPAP avesse effettuato un analoga delibera avrebbe avuto bisogno di 81.819.000,00 di euro (27.273 * 3.000 euro per montante individuale (iscritti EPAP al 31 dicembre 2012 n° 27.273 unità.)

Per non parlare della cassa degli agrotecnici, che fin dal 2011 aveva deliberato un aumento dei coefficienti di rivalutazione dei montanti.

Ma, finalmente osservo che le mie perplessità sulla gestione cominciano ad essere sollevate pubblicamente anche da qualche componente del C.d.A. dell’EPAP .

Scrive, infatti, il Consigliere C.d.A Francesco Russo al Ministero dell’Economia e della Finanza, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , COVIP (Commissione Vigilanza Fondi Pensione), Corte dei Conti, ANAC(Autorità Nazionale Anticorruzione), AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), C.I.G (Consiglio di Indirizzo Generale EPAP), Comitato dei delegati, ai Consigli Nazionali dei Geologi, dei Chimici, degli Attuari e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nonché all’Ordini Regionali dei Chimici, un esposto molto articolato.

Più precisamente nell’esposto si evidenziano forti perplessità per:

- la mancata approvazione entro il termine prefissato dallo statuto del 31/10/2013 del bilancio di previsione per l’anno 2014 (approvato il 18/12/2013)

- la gestione del’” l'acquisto di un nuovo software di gestione delle attività istituzionali dell’EPAP, ma anche l'acquisto dei “codici sorgente” del programma utilizzato precedentemente, nonché l'allargamento della pianta organica in funzione esclusiva di tale ultimo acquisto”;

- l’affidamento dei contratti gestori patrimonio EPAP “Ulteriore argomento che si sottopone alla valutazione dei destinatari della presente riguarda una rilevante problematica relativa ai contratti con i gestori del patrimonio investito dell’EPAP”

- i risultati di gestione “il 28/04/2014 il CdA approva, sempre a maggioranza, il bilancio consuntivo 2013, che ingloba tali anomalie, nonostante fosse stato rappresentato che le stesse potrebbero trasformarsi in problematiche di sostanza, come nel caso in cui anche uno solo dei gestori non ritenesse congrue le competenze definite con il vecchio contratto per il periodo intercorso tra la scadenza del contratto originario e la data di inizio del così detto provvedimento “ponte”. La Presidenza dell’EPAP, però, nella sua relazione, che non si può identificare con quella prevista dalla legge come prodotta dal CdA, non solo non rendeva nota tale anomalia, ma dichiarava la piena soddisfazione per il risultato finanziario per l’anno 2013, cosa non condivisibile in quanto il rendimento netto di circa il 2,5%è, di fatto, dovuto esclusivamente a due circostanze oggettivamente favorevoli ma che sono del tutto indipendenti dalla gestione:
il basso tasso di capitalizzazione legato all’andamento del PIL (tassi di rivalutazione irrilevanti che sortiscono quale effetto derivante accantonamenti in crescita (utili di esercizio);
il numero esiguo di pensioni da corrispondere.
Tali osservazioni sono state peraltro, riportate anche nella nota del Ministero del Lavoro, prot. Cdg MA 004-A00211413, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2014 e dalla Commissione Bilancio dell’EPAP.
Quindi, il risultato di gestione rispecchia in maniera esemplare come la gestione del patrimonio sia poco accorta, non solo, ma - non essendoci, nè in CdA nè in CIG, confronto con altri consulenti, se non quelli “fidelizzati” - le scelte dei gestori e gli investimenti sono frutto non di valutazioni di merito interne al CdA su possibili proposte tra loro alternative, ma di indirizzi obbligati dettati unilateralmente dell’Advisor sopra menzionato.
Tale modus operandi complessivo non può che far sorgere domande in merito, quanto meno, alla trasparenza della gestione.
Rispetto a quest’ultima un’ulteriore opacità è individuabile nella nomina della commissione nominata per le ultime gare indette per la scelta dei gestori del patrimonio dell’EPAP.
Per detta commissione, infatti, nonostante vi fossero proposte che, nel rispetto della normativa, privilegiavano la professionalità, la conclamata esperienza e la indiscussa terzietà dei commissari, la scelta è ricaduta su componenti che non soddisfano tutti i requisiti espressamente richiesti dall’art. 84 del Codice dei contratti pubblici

Leggere quanto riportato alimenta e conferma sempre più i miei dubbi sul modo in cui vengono gestiti i miei contributi e sulle responsabilità che il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) ed Il Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) ha avuto sui risultati degli esercizi degli anni scorsi e del perché le altre casse ottengono risultati che l’EPAP non raggiunge pur avendo un patrimonio molto più alto.

La recente sentenza nel giro di qualche anno consentirà di confrontare pienamente l’efficienza e la qualità della gestione delle singole casse previdenziali che non potranno più usare come alibi l’art. 1 comma 9 della legge 8 Agosto 1995 n. 335.

Io sono un Dottore Agronomo e ho sempre difeso l’EPAP, la mia cassa di previdenza , ma vorrei che questa fosse gestita in modo oculato al fine di ottenere una pensione dignitosa usando bene i contributi che annualmente verso.

Coefficienti di rivalutazione adeguati possono però arrivare solo se la gestione complessiva consente, nel medio lungo periodo, di accumulare risorse.

Cosa che non si è verificata negli ultimi anni.

Presidente Pirrello, un ultimo pensiero, come iscritto all’EPAP e come libero professionista, spero fortemente che il ricorso di cui Lei parla al punto 3 della comunicazione del 28/07/2014 Prot. n. 00333432014 (aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo per i privati) non venga accolto consentendo cosi di avere ancora il 2% di contributo integrativo che consente a me ed a tanti altri liberi professionisti, iscritti all’EPAP, di essere ancora un po’ più competitivi in un mercato delle professioni intellettuali ormai privo di tariffe di riferimento ed in cui vige la gara al ribasso continuo.

di Roberto Accossu

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessaria la registrazione.
Se ancora non l'hai fatto puoi registrati cliccando qui oppure accedi al tuo account cliccando qui

Commenti 0