La voce dell'agronomo 09/04/2005

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELLA VIA PO

Il verbale del Consiglio Nazionale degli Agronomi del 11-12 luglio 2000 è stato alterato. Il giudice Palmisano ha fornito ragioni e argomentazioni nelle motivazioni della sentenza di condanna della dottoressa Porazzini per falso materiale. Prima di esprimere un giudizio su una vicenda che ha lasciato una grave ombra su tutta la categoria è bene però leggere l’intero documento del Tribunale di Roma


Chiunque sia interessato potrà trovare allegato al presente articolo il documento contenente le motivazioni della sentenza a carico della dottoressa Porazzini.
Consiglio la lettura completa del testo a tutti gli agronomi, che, per diverse ragioni, si sono interessati, appassionati, arrabbiati per una vicenda che si è trascinata per alcuni mesi, comunque troppi.
Ne riporto qui alcuni stralci:

”...Sulla base delle concordi risultanze grafologiche, risulta provato che la pagina 5 del verbale relativo alla riunione dell’11-12 luglio 2000 venne materialmente soppressa. Infatti l’”originale” sequestrato è in realtà una fotocopia (o una scannerizzazione) sia nella parte narrativa che nelle sottoscrizioni del verbale originale...”

“...L’accertata modifica del verbale è invece sicuramente rilevante ai fini del significato complessivo dell’atto e del suo valore probatorio, giacchè nell’atto formato in sostituzione dell’originale soppresso, la testuale frase "La Presidente illustra la convenzione definita con l’Azienda Tadini e con la “Asilva” srl (già Centro Tamat) per i corsi di formazione, la convenzione non comporta spese per il Conaf; il Consiglio approva” dà conto di un’attività svolta da parte del Presidente e dello stesso Consiglio, e l’alterazione compiuta ha determinato una modificazione della verità documentale in quanto il verbale è venuto a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel testo originario, nel quale non si dava atto che la convenzione per i corsi di formazione fosse stata stipulata né con il centro Tamat né con la società “Asilva”, mentre nella nuova versione si dava atto sia che la presidente aveva informato il Consiglio che la convenzione per i corsi era stata definita con la società “Asilva”, sia che il Consiglio aveva approvato la convenzione stessa...”

“...A tale proposito va detto che la società “Asilva”, per un accordo interno con il centro Tamat, si era sostituita a quest’ultimo ente che era diventato “Organizzazione non Governativa” e non poteva più detrarre l’Iva sugli acquisti inerenti ai servizi prestati mentre ciò avrebbe potuto fare la società “Asilva”...”

“...I denunzianti evidentemente avevano avuto modo di visionare il verbale originale, e ne avevano fatto fotocopia, quando ancora era tra i verbali depositati e presenti nell’archivio del computer del Conaf, poi fatti cancellare dalla PORAZZINI tramite la segretaria Putzu. Tanto è confermato dal fatto che, alla riunione del 12.7.2001, il vicepresidente Toscano affermò con certezza, facendolo mettere a verbale, che non risultava alcuna delibera del Consiglio che avesse autorizzato l’espletamento dei predetti corsi da parte della società “ASILVA”.
A questo punto va messo in rilievo che l’imputata, dopo l’intervento del Toscano nella riunione del luglio 2001,aveva interesse a far risultare nello stesso verbale che lei aveva illustrato in Consiglio la convenzione definita con la società “Asilva” per lo svolgimento di corsi di formazione e che il Consiglio l’aveva approvata mentre in realtà, come risulta dagli atti (v.copia del documento datato in atti e il richiamo al punto 8 del verbale della riunione del 12 luglio 2001) la convenzione con la società “Asilva” era stata stipulata il 4 luglio 2000, prima dell’autorizzazione del Consiglio...”

“...Un riscontro rilevante della responsabilità dell’imputata emerge anche dalle dichiarazioni rese il 6.2.04 dalla segretaria Anna Maria Putzu, la quale ha riferito che la PORAZZINI, proprio nel 2001 (e forse proprio in un giorno tra il 16 e il 20 luglio in cui era a casa malata) le aveva chiesto la password di accesso ai documenti del suo computer rivelandole l’intenzione di consultare uno, e le aveva poi, dopo qualche tempo, personalmente ordinato di cancellare i file relativi ai verbali delle riunioni del Consiglio dal 1998 al 2001, in tal modo facendo eliminare il verbale originario dal computer, rimanendo agli atti ufficiali del Conaf soltanto il documento cartaceo così come era stato alterato...”

“...Pertanto l’imputata va dichiarata colpevole della falsità materiale in ordine al verbale 11-12 luglio 2000.
Di conseguenza deve essere esclusa l’accusa di falso ideologico con riferimento al medesimo verbale, giacchè nella condotta consistita nel fatto di alterare la genuinità di un documento non possono coesistere il falso ideologico e il falso materiale, ma l’autore del fatto è perseguibile solo a titolo di falso materiale (Cass. sez. V 6.11.97, Moschella).
Con riguardo alle condotte di falso materiale e falso ideologico ascritte all’imputata in relazione al verbale della riunione del 30 novembre 2000 deve rilevarsi che non v’è alcun dubbio che la società “Asilva”, in esecuzione della convenzione con il Conaf svolse i corsi di formazione dei quali era stata incaricata.
Ne consegue che, se vi fu approvazione della rendicontazione della società “Asilva” che aveva svolto i corsi (e questa circostanza non è posta in dubbio neppure dagli stessi denuncianti), tale rendicontazione non poteva che essere stata presentata dalla società stessa e approvata dal Consiglio in favore della società “Asilva”, come affermato dai tre consiglieri escussi...”


La dottoressa Porazzini ha quindi falsificato il verbale, questa la conclusione del giudice Palmisano.
Restiamo in attesa di conoscere la decisione della stessa in merito alla possibilità di ricorrere in appello contro questa sentenza, che, ricordo, è soltanto di primo grado.
Nel frattempo, tuttavia, chiarita dal Tribunale la precisa dinamica dei fatti, è possibile trarre alcune conclusioni.
La dottoressa Porazzini è giustamente stata punita.
Sebbene credo, e spero ardentemente, che l’atto di alterazione del verbale sia dovuto più alla volontà di “coprire” maldestramente un suo errore veniale e formale, la modifica della convenzione dal Centro Tamat alla Asilva, resta tuttavia un illecito avente rilevanza penale.
Trascurare questo fatto sarebbe un errore.
Certe marachelle e birichinate, pur nella loro gravità, possono esserci infatti perdonate nell’età giovanile, non in quella adulta.
L’atto della dottoressa Porazzini, accertato dalla ricostruzione dei fatti del giudice, risulta quindi grave, assolutamente deplorevole e censurabile.

di Alberto Grimelli