La voce dell'agronomo 15/01/2005

UNA STORIA INFINITA. SUGLI OGM ORA INTERVIENE ANCHE LA MAGISTRATURA

Chi si augurava che il decreto legge 279 del novembre 2004 - che tante polemiche continua a suscitare - avesse definitivamente chiarito ogni aspetto legale rimarrà deluso. Una sentenza del Tar Lazio sposta semplicemente il problema in altre sedi, quelle giudiziarie. Presto si aprirà dunque la stagione dei processi. Prepariamoci


Mentre il Ministro Gianni Alemanno si gongolava per essere riuscito a far approvare il decreto di coesistenza tra organismi geneticamente modificati e altri modelli di agricoltura, mentre lo stesso Ministero si compiaceva del fatto che l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi avesse riscontrato indici di positività agli ogm, comunque inferiori allo 0,3%, solo nel 5% dei campioni di sementi controllate, il Tar Lazio ha emesso una prima significativa sentenza riguardo alla commercializzazione di alcune varietà di mais transgenico, la cui vendita era stata bloccata da un Decreto del Presidente del Consiglio del 2000.
Con la sentenza del 27 ottobre 2004, le cui motivazioni sono state solo di recente rese note, il Tar ha accolto il ricorso di alcune società che richiedevano l’annullamento del predetto provvedimento esecutivo che vietava loro di commercializzare ogm.
Il provvedimento del Tribunale amministrativo regionale, secondo quanto indicato nelle motivazioni, è giustificato da irregolarità procedurali delle Autorità italiane e alla violazione del principio di precauzione.
Non ho intenzione di indagare sulle violazioni e gli illeciti riscontrati, nella vicenda, dal Tribunale nei confronti di taluni Enti di controllo italiani.
Credo sia molto più importante far rilevare che il Tar del Lazio è invece entrato nel merito della presunta pericolosità per la salute umana di varietà di mais trangenico. Nel dispositivo della sentenza infatti si legge “... in ordine alla violazione del principio di precauzione, siccome, giusta quanto si è detto, non solo l’equivalenza sostanziale dei prodotti in questione ai loro omologhi tradizionali era stata riconosciuta dall’autorità britannica ACNEFP, ma nella specie non erano neppure emerse delle effettive minacce di danni che potessero giustificare la misura (n.d.r. del governo).” Il tribunale ha quindi stabilito, anche sulla base di valutazioni di un Organismo straniero, che quegli organismi geneticamente modificati non erano nocivi per il consumatore.
Sebbene questo giudizio, sotto il profilo legale, sia inoppugnabile mi lascia sconcertato che debba essere la magistratura a stabilire la pericolosità per la salute pubblica di sementi ogm.
Questa vicenda lascia inoltre presagire che si moltiplicheranno presto le cause giudiziarie a proposito di prodotti transgenici, con buona pace di chi pensava che il decreto legge n.279 del novembre 2004 avesse compitamente e definitivamente disciplinato la materia.

di Alberto Grimelli