La voce dei lettori 09/05/2018

Indicazione dell'origine sull'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva: nessun dubbio

Il nome dato ad un olio d’oliva extravergine non può riportare il luogo di provenienza in questo modo per es. L’olio di Roma? Si chiede Carla Finocchiaro. L'articolo 4 del regolamento comunitario 29/2012 è molto esplicito


Egregi signori,

ho letto il vs articolo circa la normativa sull’etichettatura dell’olio extravergine d’oliva. Mi hanno parlato di una norma italiana dove è specificato che il nome dato ad un olio d’oliva extravergine non può riportare il luogo di provenienza in questo modo per es. L’olio di Roma.

Potreste per favore darmi i riferimenti di questa normativa ?

Grazie

Carla Finocchiaro

 

Gentile Signora Finocchiaro,

la normativa in questione non è italiana ma europea ed è il regolamento di esecuzione 29/2012 del 13 gennaio 2012 e successive modificazioni.

Il summenzionato regolamento all'articolo 4 specifica quanto segue:

“1.   La designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva e del l’olio di oliva vergine di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La designazione dell’origine non figura sull’etichetta dei prodotti definiti all’allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa.
2.   Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
3.   Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (11).
4.   Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
5.   La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».”

Sulla base di quanto disposto dalla norma citata, lei potrà classificare il suo olio come 100% italiano oppure dare una connotazione territoriale solo se riconosciuta come Dop, iscrivendosi al relativo Consorzio e dopo certificazione del prodotto.

Buon lavoro

R.T.

di T N